π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ— πŸπžπ›π›π«πšπ’π¨ 𝟐𝟎𝟐𝟎: SCIA inefficace e azione di accertamento

SCIA inefficace e azione di accertamento

#SCIA #azionediaccertamento #annullamentopermessocostruire
T.A.R. Toscana, Sent. n. 5 del 2 gennaio 2020

L’art. 19 co. 6 ter della L. 241/1990 – che limita fortemente la possibilitΓ  di tutela del terzo nei confronti di una SCIA – ha creato e crea notevoli problemi applicativi.

La SCIA, infatti, decorso il termine di cui al comma 3 (e al co. 6 bis per l’edilizia), per l’adozione dei provvedimenti inibitori puΓ² essere resa inefficace solo nei termini di cui all’art. 21 nonies L. 241/1990 e, inoltre, la tutela dei controinteressati Γ¨ limitata alla possibilitΓ  diβ€œsollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazione” e, in caso di inerzia,a quella diβ€œesperire … l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”.

Tra i numerosi casi emersi in giurisprudenza, si segnala quello della S.C.I.A. che riguardi dei lavori assentiti con un permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale (nell’ambito, ad esempio, di lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente).

Nel caso di specie, l’impugnativa del permesso di costruire si Γ¨ accompagnata a quella della SCIA che, tuttavia, non sembra, prima facie, ammissibile in quanto il citato comma 6 ter dell’art. 19 L.241/1990 consente la sola azione avverso il silenzio della P.A.

Per un verso, il TAR afferma che, com’è ovvio, l’illegittimitΓ  del permesso di costruire travolga l’intero intervento, anche per la parte oggetto di S.C.I.A. in variante, comportando β€œl’invaliditΓ  derivata a effetto caducante automatico dei titoli abilitativi che si innestano su quello originario”. Per altro verso, il Tribunale si scontra con il limite di cui al citato comma che avrebbe imposto l’instaurazione di un gravame ai sensi degli artt. 31 c.p.a. e 117 c.p.a. (azione avverso il silenzio). La soluzione adottata Γ¨ nel senso della praticabilitΓ  dell’azione autonoma di accertamento β€œsempre ammissibile laddove non sia possibile garantire altrimenti la piena e completa tutela dell’interesse legittimo (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4135) – in una fattispecie come quella in esame, in cui non vi Γ¨ alcun apprezzamento circa la bontΓ  delle scelte operate dall’amministrazione a seguito della presentazione della S.C.I.A., ma la mera constatazione delle inevitabili conseguenze dell’annullamento del permesso di costruire cui la S.C.I.A. accede e dalla cui legittimitΓ  dipende”.