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SCIA inefficace e azione di accertamento

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T.A.R. Toscana, Sent. n. 5 del 2 gennaio 2020

Lโ€™art. 19 co. 6 ter della L. 241/1990 โ€“ che limita fortemente la possibilitร  di tutela del terzo nei confronti di una SCIA โ€“ ha creato e crea notevoli problemi applicativi.

La SCIA, infatti, decorso il termine di cui al comma 3 (e al co. 6 bis per lโ€™edilizia), per lโ€™adozione dei provvedimenti inibitori puรฒ essere resa inefficace solo nei termini di cui allโ€™art. 21 nonies L. 241/1990 e, inoltre, la tutela dei controinteressati รจ limitata alla possibilitร  diโ€œsollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’amministrazioneโ€ e, in caso di inerzia,a quella diโ€œesperire โ€ฆ l’azione di cui all’art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104โ€.

Tra i numerosi casi emersi in giurisprudenza, si segnala quello della S.C.I.A. che riguardi dei lavori assentiti con un permesso di costruire annullato in sede giurisdizionale (nellโ€™ambito, ad esempio, di lavori di ampliamento di un fabbricato preesistente).

Nel caso di specie, lโ€™impugnativa del permesso di costruire si รจ accompagnata a quella della SCIA che, tuttavia, non sembra, prima facie, ammissibile in quanto il citato comma 6 ter dellโ€™art. 19 L.241/1990 consente la sola azione avverso il silenzio della P.A.

Per un verso, il TAR afferma che, comโ€™รจ ovvio, lโ€™illegittimitร  del permesso di costruire travolga lโ€™intero intervento, anche per la parte oggetto di S.C.I.A. in variante, comportando โ€œlโ€™invaliditร  derivata a effetto caducante automatico dei titoli abilitativi che si innestano su quello originarioโ€. Per altro verso, il Tribunale si scontra con il limite di cui al citato comma che avrebbe imposto lโ€™instaurazione di un gravame ai sensi degli artt. 31 c.p.a. e 117 c.p.a. (azione avverso il silenzio). La soluzione adottata รจ nel senso della praticabilitร  dellโ€™azione autonoma di accertamento โ€œsempre ammissibile laddove non sia possibile garantire altrimenti la piena e completa tutela dell’interesse legittimo (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. IV, 18 giugno 2019, n. 4135) โ€“ in una fattispecie come quella in esame, in cui non vi รจ alcun apprezzamento circa la bontร  delle scelte operate dallโ€™amministrazione a seguito della presentazione della S.C.I.A., ma la mera constatazione delle inevitabili conseguenze dellโ€™annullamento del permesso di costruire cui la S.C.I.A. accede e dalla cui legittimitร  dipendeโ€.