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Epidemia in albergo e rifiuto di atti di ufficio del medico di guardia

Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 34535 del 29 luglio 2019

#328cp #rifiutoattidufficio #guardiamedica

A quali condizioni il medico addetto al servizio di continuitร  assistenziale (cd. guardia medica) puรฒ rifiutare di recarsi a visitare il paziente?

Nel caso di specie, in un albergo distante dal pronto soccorso una parte degli ospiti (tra cui sei bambini) accusano un malore; il medico, pur essendo stato piรน volte compulsato dal proprietario dellโ€™albergo โ€“ che teme una possibile epidemia – a intervenire, si rifiuta di farlo (la situazione viene poi risolta dallโ€™ambulanza del servizio 118).

Il dubbio riguarda i limiti che il professionista incontra nel valutare la necessitร  di un intervento domiciliare a cui รจ tenuto ai sensi del d.P.R. n. 41 del 1991; la legge appena citata, infatti, all’art. 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia debba rimanere a disposizione “per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti” e, durante il turno di guardia, “รจ tenuto ad effettuare al piรน presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utentiโ€.

La Corte non esclude che il sanitario abbia dei margini di valutazione (tecnico-discrezionale) nel valutare la necessitร  dellโ€™intervento, ma afferma che il rifiuto non deve essere pregiudiziale nรฉ arbitrario.

Il giudice deve, infatti, verificare che lโ€™affermato esercizio della discrezionalitร  da parte del medico di guardia non costituisca un โ€œmero pretestoโ€ per giustificare il proprio inadempimento e che la manifestata convinzione dellโ€™irrilevanza o dellโ€™enfatizzazione dei sintomi da parte dei pazienti non sia aprioristica nรฉ โ€œtrasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabiliโ€.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione del sanitario per il reato di cui all’art. 328 c.p., avendo egli indebitamente rifiutato atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanitร  dovevano essere compiuti senza ritardo.