π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ– πŸπžπ›π›π«πšπ’π¨ 𝟐𝟎𝟐𝟎: Epidemia in albergo e rifiuto di atti di ufficio del medico di guardia

Epidemia in albergo e rifiuto di atti di ufficio del medico di guardia

Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 34535 del 29 luglio 2019

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A quali condizioni il medico addetto al servizio di continuitΓ  assistenziale (cd. guardia medica) puΓ² rifiutare di recarsi a visitare il paziente?

Nel caso di specie, in un albergo distante dal pronto soccorso una parte degli ospiti (tra cui sei bambini) accusano un malore; il medico, pur essendo stato piΓΉ volte compulsato dal proprietario dell’albergo – che teme una possibile epidemia – a intervenire, si rifiuta di farlo (la situazione viene poi risolta dall’ambulanza del servizio 118).

Il dubbio riguarda i limiti che il professionista incontra nel valutare la necessitΓ  di un intervento domiciliare a cui Γ¨ tenuto ai sensi del d.P.R. n. 41 del 1991; la legge appena citata, infatti, all’art. 13, dispone che il medico che effettua il servizio di guardia debba rimanere a disposizione “per effettuare gli interventi domiciliari a livello territoriale che gli saranno richiesti” e, durante il turno di guardia, “Γ¨ tenuto ad effettuare al piΓΉ presto tutti gli interventi che gli siano richiesti direttamente dagli utenti”.

La Corte non esclude che il sanitario abbia dei margini di valutazione (tecnico-discrezionale) nel valutare la necessitΓ  dell’intervento, ma afferma che il rifiuto non deve essere pregiudiziale nΓ© arbitrario.

Il giudice deve, infatti, verificare che l’affermato esercizio della discrezionalitΓ  da parte del medico di guardia non costituisca un β€œmero pretesto” per giustificare il proprio inadempimento e che la manifestata convinzione dell’irrilevanza o dell’enfatizzazione dei sintomi da parte dei pazienti non sia aprioristica nΓ© β€œtrasmodi nell’assunzione di deliberazioni ingiustificate ed arbitrarie, scollegate dai basilari elementi di ragionevolezza desumibili dal contesto storico del singolo episodio e dai protocolli sanitari applicabili”.

Nel caso di specie, la Corte ha confermato la condanna a quattro mesi di reclusione del sanitario per il reato di cui all’art. 328 c.p., avendo egli indebitamente rifiutato atti del suo ufficio che per ragioni di igiene e sanitΓ  dovevano essere compiuti senza ritardo.