π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ“ 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Minaccia in sede di distacco del contatore

Minaccia in sede di distacco del contatore

Corte di Cassazione, sez. IV pen., Sentenza n. 7566 del 26 febbraio 2020

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Dopo aver manomesso il contatore, un individuo minaccia pesantemente l’incaricato dell’azienda elettrica che si accinge a operare il distacco del contatore. L’imputato sostiene la configurabilitΓ  della legittima difesa e, comunque, l’insussistenza della qualitΓ  di incaricato di pubblico servizio in capo alla persona offesa.

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La Corte, in primo luogo, esclude l’applicabilitΓ  della legittima difesa in quanto l’esimente dell’art. 52 c.p. richiede che l’offesa sia ingiusta e la reazione legittima; β€œla prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessitΓ  di difendersi, alla inevitabilitΓ  del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesa”.

Nel caso di specie, l’offesa non puΓ² essere qualificata ingiusta in quanto non Γ¨ ipotizzabile la sussistenza di una posizione giuridica tutelabile in capo all’imputato: il suo grave inadempimento – culminato nella manomissione del contatore – consente senz’altro la risoluzione del contratto e conseguentemente il distacco dell’energia elettrica.

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In secondo luogo, la Sezione richiama la definizione di cui all’art. 358 c.p. secondo cui sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, inteso quale un’attivitΓ  disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. La nozione di pubblico servizio, in sostanza, servizio abbraccia quelle attivitΓ  pubbliche che, pur essendo scevre da potestΓ  autoritative e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietΓ  e di complementarietΓ  rispetto alle attivitΓ  proprie del pubblico ufficiale (caratterizzate, invece, da simili potestΓ ).

È chiarito, altresΓ¬, che non rilevano la β€œforma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nΓ© lo svolgimento della sua attivitΓ  in regime di monopolio, nΓ© tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoro”; rileva esclusivamente la natura dell’attivitΓ come sopra descritta.

L’incaricato dell’azienda che distribuisce l’energia elettrica, quindi, va qualificato come incaricato di pubblico servizio nella misura in cui la sua attivitΓ  Γ¨ funzionale a un servizio di interesse pubblico e, in quanto tale, inserito nell’ambito di un mercato regolamentato.

L’opera di chi opera il distacco del contatore, peraltro, non Γ¨ qualificabile come mera attivitΓ  materiale in quanto richiedere l’esercizio di β€œattivitΓ  intellettive di valutazione e di scelta strumentali all’esercizio del pubblico servizio”.