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Minaccia in sede di distacco del contatore
Corte di Cassazione, sez. IV pen., Sentenza n. 7566 del 26 febbraio 2020
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Dopo aver manomesso il contatore, un individuo minaccia pesantemente lβincaricato dellβazienda elettrica che si accinge a operare il distacco del contatore. Lβimputato sostiene la configurabilitΓ della legittima difesa e, comunque, lβinsussistenza della qualitΓ di incaricato di pubblico servizio in capo alla persona offesa.
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La Corte, in primo luogo, esclude lβapplicabilitΓ della legittima difesa in quanto lβesimente dellβart. 52 c.p. richiede che lβoffesa sia ingiusta e la reazione legittima; βla prima deve concretarsi in un pericolo attuale di un’offesa che, se non neutralizzata tempestivamente, sfocia nella lesione del diritto, la seconda deve inerire alla necessitΓ di difendersi, alla inevitabilitΓ del pericolo ed alla proporzione tra difesa ed offesaβ.
Nel caso di specie, lβoffesa non puΓ² essere qualificata ingiusta in quanto non Γ¨ ipotizzabile la sussistenza di una posizione giuridica tutelabile in capo allβimputato: il suo grave inadempimento β culminato nella manomissione del contatore – consente senzβaltro la risoluzione del contratto e conseguentemente il distacco dellβenergia elettrica.
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In secondo luogo, la Sezione richiama la definizione di cui allβart. 358 c.p. secondo cui sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, inteso quale un’attivitΓ disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata, dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale. La nozione di pubblico servizio, in sostanza, servizio abbraccia quelle attivitΓ pubbliche che, pur essendo scevre da potestΓ autoritative e di certificazione documentale, hanno tuttavia connotazioni di sussidiarietΓ e di complementarietΓ rispetto alle attivitΓ proprie del pubblico ufficiale (caratterizzate, invece, da simili potestΓ ).
Γ chiarito, altresΓ¬, che non rilevano la βforma giuridica dell’ente e la sua costituzione secondo le norme del diritto pubblico, nΓ© lo svolgimento della sua attivitΓ in regime di monopolio, nΓ© tanto meno il rapporto di lavoro subordinato con l’organismo datore di lavoroβ; rileva esclusivamente la natura dellβattivitΓ come sopra descritta.
Lβincaricato dellβazienda che distribuisce lβenergia elettrica, quindi, va qualificato come incaricato di pubblico servizio nella misura in cui la sua attivitΓ Γ¨ funzionale a un servizio di interesse pubblico e, in quanto tale, inserito nellβambito di un mercato regolamentato.
Lβopera di chi opera il distacco del contatore, peraltro, non Γ¨ qualificabile come mera attivitΓ materiale in quanto richiedere lβesercizio di βattivitΓ intellettive di valutazione e di scelta strumentali allβesercizio del pubblico servizioβ.