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Il commissario ad acta puΓ² avvalersi degli uffici della P.A. commissariata
C.G.A.R.S Sent. n. 142 del 28 febbraio 2020
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Il giudice amministrativo nomina un commissario ad acta per lβesecuzione di un giudicato recante lβobbligo del pagamento di una somma di denaro.
Il commissario decide di avvalersi dellβapparato burocratico della medesima P.A. inadempiente per eseguire lβincarico. La Sentenza, tuttavia, non viene eseguita e, anzi, la P.A. emana degli atti idonei a incidere negativamente sullβadempimento.
Il C.G.A.R.S. afferma che lβoperato del commissario ad acta deve sempre essere orientato allβeffettivitΓ della tutela giurisdizionale e, in questβottica, gli Γ¨ consentitoΒ di avvalersi dell’ausilio di βfunzionari dotati non solo delle necessarie competenze tecnico-contabili, ma anche della specifica e diretta conoscenza della gestione del bilancio dell’amministrazione inadempiente, nell’ambito di un’attivitΓ meramente esecutiva e vincolata, che esclude qualsiasi dubbio di imparzialitΓ dell’ausiliarioβ.
Lβimpiego dellβapparato burocratico dellβamministrazione tenuta allβottemperanza non muta, peraltro, il regime della responsabilitΓ personale del commissario che βrimane β¦ soggetto alle responsabilitΓ di natura penale e contabile conseguenti allβomessa o ritardata esecuzione dellβincarico, mentre a presidio della sua imparzialitΓ continua poi ad operare lβistituto della ricusazione, ex artt. 20, comma 2, e 21 cod. proc. Amm.β (C. Cost. 225/2018).
Γ, quindi, sempre il commissario ad acta che Γ¨ responsabile, di fronte al giudice che lo ha nominato, dellβavvenuta, o meno, ottemperanza, non potendo βcelarsi dietro a difficoltΓ e attivitΓ dilatorie dei funzionari dei quali si Γ¨ servitoβ.
Eventuali provvedimenti assunti dai funzionari amministrativi che si pongano in contrasto con gli atti adottati dal commissario devono, quindi, ritenersi nulli se compiuti oltre la data di insediamento del commissario medesimo e non in esecuzione delle disposizioni impartite dal commissario.
(Nel caso di specie, il Collegio ha annullato gli atti adottati dallβamministrazione poichΓ© di essi non aveva avuto alcuna contezza il commissario).