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La responsabilitร  erariale del privato che abbia utilizzato i fondi pubblici per scopi impropri

Cassazione civile, Sez. Un., n.7009 dellโ€™11 marzo 2020

Cassazione civile, Sez. Un., n.111 del 7 gennaio 2020

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Le Sentenze in commento ribadiscono lโ€™orientamento secondo cui, ai fini della configurabilitร  della responsabilitร  erariale e della conseguente giurisdizione del giudice contabile, non rileva la natura pubblica o privata del soggetto nรฉ lโ€™instaurazione di un rapporto di impiego pubblico.

Il principio รจ affermato tanto per il caso dallo sviamento dei fondi erogati dal CONI alle Federazioni sportive dagli scopi per cui erano stati erogati(spese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente) quanto per il caso della distrazione dei fondi agricoli versati a unโ€™impresa che non ha poi realizzato il programma per la cui realizzazione i fondi erano stati erogati.

La Corte precisa che, in materia di danno erariale,รจ configurabile un rapporto di servizio – con conseguente configurabilitร  del danno erariale – tra lโ€™Amministrazione che eroga un contributo statale e i privati che, utilizzando la somma in modo diverso da quello previsto o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano โ€œfrustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalitร  cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15)โ€.

In tal senso, ai fini della maturazione del danno erariale, si afferma, da un lato, che il beneficiario dellโ€™importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici e, dallโ€™altro, che non rileva il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro รจ svolta; esso puรฒ consistere non solo in un rapporto di pubblico impiego, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.

Il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, infatti, non si incentra piรน tanto sulla qualitร  del soggetto โ€“ che puรฒ ben essere un privato o un ente pubblico non economico โ€“ quanto sulla natura del danno e degli scopi perseguiti.

Conseguentemente coloro che intrattengano un rapporto organico con lโ€™ente che opera la distrazione dei fondi rispondono di danno erariale โ€œ… ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione deiย fondiย in questione dal fine pubblico cui erano destinatiโ€; anche in relazione ai singoli individui,infatti, lโ€™elemento in base a cui rilevare la responsabilitร  erariale (e, quindi, la sussistenza dellaย giurisdizioneย contabile) รจ rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico deiย fondiย erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che taliย fondiย amministrano, di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati.