π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ’ 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: La responsabilitΓ  erariale del privato che abbia utilizzato i fondi pubblici per scopi impropri

La responsabilitΓ  erariale del privato che abbia utilizzato i fondi pubblici per scopi impropri

Cassazione civile, Sez. Un., n.7009 dell’11 marzo 2020

Cassazione civile, Sez. Un., n.111 del 7 gennaio 2020

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Le Sentenze in commento ribadiscono l’orientamento secondo cui, ai fini della configurabilitΓ  della responsabilitΓ  erariale e della conseguente giurisdizione del giudice contabile, non rileva la natura pubblica o privata del soggetto nΓ© l’instaurazione di un rapporto di impiego pubblico.

Il principio Γ¨ affermato tanto per il caso dallo sviamento dei fondi erogati dal CONI alle Federazioni sportive dagli scopi per cui erano stati erogati(spese ingiustificate e sottoscrizione di una transazione recante l’esborso di un indennizzo di importo consistente) quanto per il caso della distrazione dei fondi agricoli versati a un’impresa che non ha poi realizzato il programma per la cui realizzazione i fondi erano stati erogati.

La Corte precisa che, in materia di danno erariale,Γ¨ configurabile un rapporto di servizio – con conseguente configurabilitΓ  del danno erariale – tra l’Amministrazione che eroga un contributo statale e i privati che, utilizzando la somma in modo diverso da quello previsto o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano β€œfrustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10), distogliendo le risorse conseguite dalle finalitΓ  cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15)”.

In tal senso, ai fini della maturazione del danno erariale, si afferma, da un lato, che il beneficiario dell’importo si inserisce nel procedimento di realizzazione degli obiettivi pubblici e, dall’altro, che non rileva il titolo in base al quale la gestione del pubblico denaro Γ¨ svolta; esso puΓ² consistere non solo in un rapporto di pubblico impiego, ma anche in una concessione amministrativa o in un contratto di diritto privato.

Il confine tra la giurisdizione ordinaria e quella contabile, infatti, non si incentra piΓΉ tanto sulla qualitΓ  del soggetto – che puΓ² ben essere un privato o un ente pubblico non economico – quanto sulla natura del danno e degli scopi perseguiti.

Conseguentemente coloro che intrattengano un rapporto organico con l’ente che opera la distrazione dei fondi rispondono di danno erariale β€œ… ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione deiΒ fondiΒ in questione dal fine pubblico cui erano destinati”; anche in relazione ai singoli individui,infatti, l’elemento in base a cui rilevare la responsabilitΓ  erariale (e, quindi, la sussistenza dellaΒ giurisdizioneΒ contabile) Γ¨ rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico deiΒ fondiΒ erogati e dal dovere, facente capo a tutti i soggetti che taliΒ fondiΒ amministrano, di assicurarne l’utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati.