ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ π¦ππ«π³π¨ ππππ: Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale
Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale
Corte di Cassazione, ordinanza n. 3557 del 13 febbraio 2020
#1227cc #causalitΓ materiale #illecitocivile #imputabilitΓ #dannocatastrofale
La Sentenza riguarda un tragico fatto di cronaca in cui ha perso la vita un minore, annegato in un lago.
I genitori richiedono il risarcimento iure successionis a chi curava lβaccesso e la manutenzione del lago artificiale teatro del terribile evento, divenuto assai pericoloso per la fangositΓ del fondale.
Il giudice di merito ha diminuito il risarcimento a favore della madre in ragione della concorrenza di una sua culpa in vigilando da intendersi quale contributo causale allβevento. Inoltre, non ha riconosciuto il danno βterminaleβ in quanto non sarebbe trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra lβevento e la morte.
La Corte di Cassazione ribalta lβimpostazione dei giudici dei primi gradi di giudizio.
In primo luogo, si afferma che qualora lβevento riguardi un soggetto incapace e, come tale, non imputabile, il concorso βcolposoβ del creditore nella causazione dellβevento (cd. causalitΓ materiale) di cui allβart. 1227 co. 1 c.c. va valutato su un piano oggettivo nel senso cheβprescinde dall’imputabilitΓ della condotta colposa sul piano soggettivo; l’eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell’uomo medio, senza tener conto della sua incapacitΓ di intendere e di volereβ.
In sostanza, ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., laddove la vittima primaria sia un incapace, la valutazione del βfatto colposo del creditoreβ richiede un accertamento unitario e inscindibile che implica la valutazione della sola condotta imprudente, ovvero βoggettivamente colposa, della vittima primaria, e non quella della condotta soggettivamente colposa della vittima primaria e/o di quella del sorveglianteβ.
La riduzione del danno che dovesse scaturire dallβapprezzamento del contributo causale allβevento lesivo (eventus damni) da parte del danneggiato primario, si applicherebbe a tutti gli ulteriori danneggiati che chiedessero un danno anche iure proprioΒ (es. danno da perdita del rapporto parentale).
Inoltre, la valutazione del contributo causale del fatto colposo del minore, operata nel modo descritto, rende irrilevante la valutazione della sussistenza di una culpa in vigilando o in educando del genitore in quanto, sul piano della causazione dellβevento, la negligenza (pur non imputabile) dellβincapace copre quel medesimo ambito di irrisarcibilitΓ derivante dall’eventuale colpa di chi doveva sorvegliare (o educare) lβincapace (contributo causale alla verificazione dellβevento: art. 1227 co. 1 c.c.).
La colpa del genitore, invece, potrebbe rilevare ma sul diverso piano della causalitΓ giuridica (rispetto, quindi, al cd. danno conseguenza) ai sensi dellβart. 1227 co. 2 c.c. onde limitare il risarcimento in rapporto alle conseguenze del fatto lesivo, ma la questione fuoriesce dal perimetro della decisione in commento.
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In secondo luogo,la Corte ribadisce la distinzione tra danno cd. catastrofale o danno morale terminale e danno biologico terminale.
Il primo si sostanzia nella sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte imminente e il secondo nel pregiudizio alla salute consistente nella gravissima lesione dellβintegritΓ personale della vittima nel periodo intercorrente tra lβeventusdamni e la morte. Ebbene, – afferma la Corte, cosΓ¬ correggendo il giudice di merito – solo questβultimo e non il danno catastrofale richiede che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra lβevento e la morte.