π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ• 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale

Il concorso di colpa del danneggiato incapace e il danno catastrofale

Corte di Cassazione, ordinanza n. 3557 del 13 febbraio 2020

#1227cc #causalitΓ materiale #illecitocivile #imputabilitΓ  #dannocatastrofale

La Sentenza riguarda un tragico fatto di cronaca in cui ha perso la vita un minore, annegato in un lago.

I genitori richiedono il risarcimento iure successionis a chi curava l’accesso e la manutenzione del lago artificiale teatro del terribile evento, divenuto assai pericoloso per la fangositΓ  del fondale.

Il giudice di merito ha diminuito il risarcimento a favore della madre in ragione della concorrenza di una sua culpa in vigilando da intendersi quale contributo causale all’evento. Inoltre, non ha riconosciuto il danno β€œterminale” in quanto non sarebbe trascorso un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento e la morte.

La Corte di Cassazione ribalta l’impostazione dei giudici dei primi gradi di giudizio.

In primo luogo, si afferma che qualora l’evento riguardi un soggetto incapace e, come tale, non imputabile, il concorso β€œcolposo” del creditore nella causazione dell’evento (cd. causalitΓ  materiale) di cui all’art. 1227 co. 1 c.c. va valutato su un piano oggettivo nel senso cheβ€œprescinde dall’imputabilitΓ  della condotta colposa sul piano soggettivo; l’eventuale condotta della vittima, anche se incapace, deve pertanto essere valutata alla stregua dello standard ordinario di comportamento diligente dell’uomo medio, senza tener conto della sua incapacitΓ  di intendere e di volere”.

In sostanza, ai fini dell’art. 1227, comma 1, c.c., laddove la vittima primaria sia un incapace, la valutazione del β€œfatto colposo del creditore” richiede un accertamento unitario e inscindibile che implica la valutazione della sola condotta imprudente, ovvero β€œoggettivamente colposa, della vittima primaria, e non quella della condotta soggettivamente colposa della vittima primaria e/o di quella del sorvegliante”.

La riduzione del danno che dovesse scaturire dall’apprezzamento del contributo causale all’evento lesivo (eventus damni) da parte del danneggiato primario, si applicherebbe a tutti gli ulteriori danneggiati che chiedessero un danno anche iure proprioΒ  (es. danno da perdita del rapporto parentale).

Inoltre, la valutazione del contributo causale del fatto colposo del minore, operata nel modo descritto, rende irrilevante la valutazione della sussistenza di una culpa in vigilando o in educando del genitore in quanto, sul piano della causazione dell’evento, la negligenza (pur non imputabile) dell’incapace copre quel medesimo ambito di irrisarcibilitΓ  derivante dall’eventuale colpa di chi doveva sorvegliare (o educare) l’incapace (contributo causale alla verificazione dell’evento: art. 1227 co. 1 c.c.).

La colpa del genitore, invece, potrebbe rilevare ma sul diverso piano della causalitΓ  giuridica (rispetto, quindi, al cd. danno conseguenza) ai sensi dell’art. 1227 co. 2 c.c. onde limitare il risarcimento in rapporto alle conseguenze del fatto lesivo, ma la questione fuoriesce dal perimetro della decisione in commento.

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In secondo luogo,la Corte ribadisce la distinzione tra danno cd. catastrofale o danno morale terminale e danno biologico terminale.

Il primo si sostanzia nella sofferenza derivante dalla consapevolezza della morte imminente e il secondo nel pregiudizio alla salute consistente nella gravissima lesione dell’integritΓ  personale della vittima nel periodo intercorrente tra l’eventusdamni e la morte. Ebbene, – afferma la Corte, cosΓ¬ correggendo il giudice di merito – solo quest’ultimo e non il danno catastrofale richiede che intercorra un apprezzabile lasso di tempo tra l’evento e la morte.