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Concessioni demaniali marittime e atto anticomunitario

T.A.R. Sardegna, sez. II, Sentenza n. 77 del 05 febbraio 2020

#attoanticomunitario #invaliditร  #concessionidemaniali

Lโ€™interessante pronuncia del T.A.R. sardo consente di focalizzare due importanti questioni.

La prima รจ relativa al regime di invaliditร  degli atti che presentino dei profili di contrasto con il diritto comunitario.

In particolare, il T.A.R. rammenta che โ€œlaย non applicazioneย della disposizione interna contrastante con lโ€™ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere, per il giudice, che opera anche dโ€™ufficio al fine di assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membriโ€ e, poi, aderisce alla tesi prevalente secondo cui, in assenza di impugnazione e di annullamento da parte del giudice amministrativo, il provvedimento amministrativo adottato in applicazione di una norma di legge nazionale contrastante con il diritto dellโ€™Unione mantiene la sua naturale validitร  ed efficacia.

Infatti, il provvedimento amministrativo adottato dallโ€™amministrazione in applicazione di una norma nazionale contrastante con il diritto comunitario non va considerato nullo, ai sensi dellโ€™art. 21-septies l. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione, ma semplicemente annullabile,โ€œsussistendo di conseguenza lโ€™onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto europeo dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena lโ€™inoppugnabilitร  del provvedimento medesimo (Consiglio di Stato Sez. VI, 18 novembre 2019, n. 7874)โ€.

La seconda riguarda il tema delle concessioni demaniali marittime.

Il T.A.R. richiama la Sentenza della Corte di Giustizia del 14 luglio 2016 che ha precisato che:

-) le concessioni riguardano un diritto di stabilimento nell’area demaniale finalizzato a uno sfruttamento economico per fini turistico-ricreativi;

-) pertanto, esse rientrano, per loro stessa natura, nell’ambito dell’articolo 49 TFUE e della cd. direttiva Bolkenstein che รจ un atto di โ€œarmonizzazione esaustivoโ€ in materia di libertร  di stabilimento.

Quindi, le autoritร  pubbliche che intendano assegnare una concessione,pur non rientrante nell’ambito di applicazione della disciplina degli appalti pubblici (di derivazione comunitaria), โ€œsono tenute a rispettare le regole fondamentali del Trattato FUE, in generale, e il principio di non discriminazione, in particolareโ€. Tali concessioni, infatti, sono comprese nel perimetro delle โ€œautorizzazioniโ€ (a esercitare un’attivitร  economica in un’area demaniale) di cui alla direttiva 123/2006 (cd. direttiva Bolkenstein; v. Corte giustizia UE sez. V, n.458 del 14 luglio 2016).

In particolare, โ€œqualora la concessione presenti un interesse transfrontaliero certo, la sua assegnazione in totale assenza di trasparenza ad un’impresa con sede nello Stato membro dell’amministrazione aggiudicatriceโ€ costituisce una non consentita โ€œdisparitร  di trattamento a danno di imprese con sede in un altro Stato membro che potrebbero essere interessate alla suddetta concessioneโ€.