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Omicidio colposo e omesse informazioni al lavoratore
Cassazione penale, sez. I, Sentenza n. 9049 del 6 marzo 2020
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Due lavoratori impegnati nellβutilizzo di un complesso macchinario destinato alla posa del calcestruzzo, commettono una fatale negligenza nella sua manutenzione che determina la morte di uno dei lavoratori e delle serie lesioni allβaltro.
Lβampia motivazione dΓ conto di come i due dipendenti fossero stati espressamente formati sullβuso di un macchinario simile, ma molto meno potente e complesso, negli anni addietro e che, nei primi giorni di utilizzo del nuovo macchinario, siano stati affiancati da un βaddestratoreβ dellβazienda che ha prodotto il macchinario medesimo.
La Corte afferma che la specifica attivitΓ di informazione al lavoratore sui rischi corsi nellβambiente di lavoro e prevista dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 deve essere espressa, specifica e affidata a chi abbia la qualifica di formatore per la sicurezza. Pertanto, lβaffiancamento dei lavoratori con un tecnico dellβazienda produttrice per pochi giorni e con una finalitΓ meramente esplicativa degli aspetti tecnici del funzionamento del macchinario non Γ¨ idoneo a tenere indenne il datore di lavoro per le conseguenze derivanti, appunto, dalla mancata informazione sui rischi connessi allβutilizzo di quel particolare macchinario.
Parimenti, la descritta attivitΓ informativa non Γ¨ surrogabile dal bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto dellβesperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.
Le stesse modalitΓ della vicenda, rileva la Corte, dimostrano come i lavoratori fossero del tutto inconsapevoli della pericolositΓ connessa alla mancata esecuzione di tutte le procedure previste per la manutenzione del nuovo macchinario. Tale ultima considerazione vale a ritenere sussistente il rapporto di causalitΓ tra omissione colposa delle informazioni dovute ed evento dannoso e tanto alla stregua di un giudizio di alta probabilitΓ logica (si cita la nota Sentenza SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002) basato su un giudizio controfattuale. In particolare, si Γ¨ accertato che,ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilitΓ razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensitΓ lesiva.
La negligenza dei due lavoratori, peraltro, non elide la responsabilitΓ datoriale in quanto, da un lato, si Γ¨ trattato di un comportamento (colposo, ma) del tutto coerente con le mansioni attribuite (cd. occasionalitΓ necessaria) e, dallβaltro, essa Γ¨ dipesa dalla colpa del datore di lavoro che non ha fornito le dovute informazioni sui rischi.
Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.