π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ— 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Omicidio colposo e omesse informazioni al lavoratore

Omicidio colposo e omesse informazioni al lavoratore

Cassazione penale, sez. I, Sentenza n. 9049 del 6 marzo 2020

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Due lavoratori impegnati nell’utilizzo di un complesso macchinario destinato alla posa del calcestruzzo, commettono una fatale negligenza nella sua manutenzione che determina la morte di uno dei lavoratori e delle serie lesioni all’altro.

L’ampia motivazione dΓ  conto di come i due dipendenti fossero stati espressamente formati sull’uso di un macchinario simile, ma molto meno potente e complesso, negli anni addietro e che, nei primi giorni di utilizzo del nuovo macchinario, siano stati affiancati da un β€œaddestratore” dell’azienda che ha prodotto il macchinario medesimo.

La Corte afferma che la specifica attivitΓ  di informazione al lavoratore sui rischi corsi nell’ambiente di lavoro e prevista dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 deve essere espressa, specifica e affidata a chi abbia la qualifica di formatore per la sicurezza. Pertanto, l’affiancamento dei lavoratori con un tecnico dell’azienda produttrice per pochi giorni e con una finalitΓ  meramente esplicativa degli aspetti tecnici del funzionamento del macchinario non Γ¨ idoneo a tenere indenne il datore di lavoro per le conseguenze derivanti, appunto, dalla mancata informazione sui rischi connessi all’utilizzo di quel particolare macchinario.

Parimenti, la descritta attivitΓ  informativa non Γ¨ surrogabile dal bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto dell’esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

Le stesse modalitΓ  della vicenda, rileva la Corte, dimostrano come i lavoratori fossero del tutto inconsapevoli della pericolositΓ  connessa alla mancata esecuzione di tutte le procedure previste per la manutenzione del nuovo macchinario. Tale ultima considerazione vale a ritenere sussistente il rapporto di causalitΓ  tra omissione colposa delle informazioni dovute ed evento dannoso e tanto alla stregua di un giudizio di alta probabilitΓ  logica (si cita la nota Sentenza SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002) basato su un giudizio controfattuale. In particolare, si Γ¨ accertato che,ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilitΓ  razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensitΓ  lesiva.

La negligenza dei due lavoratori, peraltro, non elide la responsabilitΓ  datoriale in quanto, da un lato, si Γ¨ trattato di un comportamento (colposo, ma) del tutto coerente con le mansioni attribuite (cd. occasionalitΓ  necessaria) e, dall’altro, essa Γ¨ dipesa dalla colpa del datore di lavoro che non ha fornito le dovute informazioni sui rischi.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.