๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐Ÿ— ๐ฆ๐š๐ซ๐ณ๐จ ๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŽ: Omicidio colposo e omesse informazioni al lavoratore

Omicidio colposo e omesse informazioni al lavoratore

Cassazione penale, sez. I, Sentenza n. 9049 del 6 marzo 2020

#infortuniosullavoro #formazionedellavoratore #colpa #omissione #informazionesicurezza

Due lavoratori impegnati nellโ€™utilizzo di un complesso macchinario destinato alla posa del calcestruzzo, commettono una fatale negligenza nella sua manutenzione che determina la morte di uno dei lavoratori e delle serie lesioni allโ€™altro.

Lโ€™ampia motivazione dร  conto di come i due dipendenti fossero stati espressamente formati sullโ€™uso di un macchinario simile, ma molto meno potente e complesso, negli anni addietro e che, nei primi giorni di utilizzo del nuovo macchinario, siano stati affiancati da un โ€œaddestratoreโ€ dellโ€™azienda che ha prodotto il macchinario medesimo.

La Corte afferma che la specifica attivitร  di informazione al lavoratore sui rischi corsi nellโ€™ambiente di lavoro e prevista dagli artt. 36 e 37 del d.lgs. 81/2008 deve essere espressa, specifica e affidata a chi abbia la qualifica di formatore per la sicurezza. Pertanto, lโ€™affiancamento dei lavoratori con un tecnico dellโ€™azienda produttrice per pochi giorni e con una finalitร  meramente esplicativa degli aspetti tecnici del funzionamento del macchinario non รจ idoneo a tenere indenne il datore di lavoro per le conseguenze derivanti, appunto, dalla mancata informazione sui rischi connessi allโ€™utilizzo di quel particolare macchinario.

Parimenti, la descritta attivitร  informativa non รจ surrogabile dal bagaglio di conoscenza del lavoratore, formatosi per effetto dellโ€™esperienza operativa, o per il travaso di conoscenza che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro.

Le stesse modalitร  della vicenda, rileva la Corte, dimostrano come i lavoratori fossero del tutto inconsapevoli della pericolositร  connessa alla mancata esecuzione di tutte le procedure previste per la manutenzione del nuovo macchinario. Tale ultima considerazione vale a ritenere sussistente il rapporto di causalitร  tra omissione colposa delle informazioni dovute ed evento dannoso e tanto alla stregua di un giudizio di alta probabilitร  logica (si cita la nota Sentenza SS.UU. n. 30328 del 10 luglio 2002) basato su un giudizio controfattuale. In particolare, si รจ accertato che,ipotizzandosi come avvenuta l’azione che sarebbe stata doverosa ed esclusa l’interferenza di decorsi causali alternativi, l’evento, con elevato grado di credibilitร  razionale, non avrebbe avuto luogo ovvero avrebbe avuto luogo in epoca significativamente posteriore o con minore intensitร  lesiva.

La negligenza dei due lavoratori, peraltro, non elide la responsabilitร  datoriale in quanto, da un lato, si รจ trattato di un comportamento (colposo, ma) del tutto coerente con le mansioni attribuite (cd. occasionalitร  necessaria) e, dallโ€™altro, essa รจ dipesa dalla colpa del datore di lavoro che non ha fornito le dovute informazioni sui rischi.

Il datore di lavoro che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui e sui suoi delegati risponde, infatti, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore il quale, nell’espletamento delle proprie mansioni, pone in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile della inadempienza degli obblighi formativi.