π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ• 𝐦𝐚𝐫𝐳𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: Truffa “ENEL” e minorata difesa

Truffa “ENEL” e minorata difesa

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Cassazione penale, sez. VII, ordinanza n. 8696 del 4 marzo 2020

Due malintenzionati entrano nella casa di una persona anziana fingendosi dipendenti di una societΓ  elettrica e, poi, dopo aver distolto l’attenzione della vittima con un espediente, le sottraggono del denaro nascosto in una stufa.

La vicenda, purtroppo ricorrente, ci offre l’occasione di rammentare i presupposti individuati dalla giurisprudenza per la configurabilitΓ  delle aggravanti di cui all’art. 61 co. 5 c.p. (minorata difesa) e dell’art. 625 n. 4 c.p. (furto con destrezza).

La giurisprudenza ha precisato che la minorata difesa non Γ¨ senz’altro riconducibile all’etΓ  avanzata della persona offesa; in tal senso, l’etΓ  della vittima non consente una sorta di presunzione della sussistenza dell’aggravante (Cass. penale, sez.II, n. 47186/2019). Occorre, quindi, accertare in concreto β€œse la condotta criminosa … sia stata agevolata dall’incapacitΓ  di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità” (nel caso di specie, l’accertamento operato dal giudice di merito ha dato esito positivo con conseguente aumento di pena). L’aggravante, quindi, sarΓ  configurabile qualora sia accertato che sussistanocondizioni personali e ambientali che facilitino l’azione criminale e che rendano effettiva la signoria o il controllo dell’agente sulla vittima, agevolando il depotenziamento se non l’annullamento delle capacitΓ  di reazione di quest’ultima (Cass. penale, sez. V, n. 502018/2019).

Quanto all’aggravante, specifica del reato di furto, della β€œdestrezza”, la Corte ribadisce che essa sussisteβ€œqualora l’agente abbia posto in essere, prima o durante l’impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilitΓ , astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla “res”, non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo”  (nel caso di specie, si Γ¨ ritenuto che la condotta volta a distogliere l’attenzione della vittima fosse tale da integrare l’aggravante).