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La trascrizione della separazione a seguito di negoziazione assistita

Corte di Cassazione, sez. II civile, Sentenza n. 1202 del 21 gennaio 2020

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La fattispecie origina da una negoziazione assistita (art. 6 D.L. 132/2014, conv. con L. 162/2014) che ha consentito di raggiungere un accordo di separazione consensuale comprensivo, fra lโ€™altro del trasferimento in favore della moglie della proprietร  della quota di metร  dell’immobile adibito a casa coniugale, dietro corrispettivo e con previsione dell’obbligo della moglie di curare la trascrizione del verbale presso l’agenzia del territorio servizio di pubblicitร  immobiliare.

Da tempo, la giurisprudenza ha chiarito che non solo le clausole dellโ€™accordo di separazione che comportino il trasferimento di un immobile sono valide, ma anche che esse, se trasfuse nel verbale di udienza possono essere oggetto di trascrizione: il verbale di udienza -poichรฉ redatto da un ausiliario del giudice e destinato a far fede di quanto ivi attestato – assume forma di atto pubblico ai sensi dellโ€™art. 2699 c.c. ed รจ titolo per la trascrizione ai sensi dellโ€™art. 2657 c.c. (C. Cass., sez. I, Sentenza n. 4306 del 15 maggio 1997).

Si dubita, invece, della possibilitร  di trascrivere lโ€™accordo di separazione che, scaturito dalla negoziazione assistita da un avvocato, tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono il procedimento di separazione personale (art. 6 co. 1 D.L. 132/2014).

Il procedimento disciplinare ai danni di un notaio consente alla Corte di Cassazione di precisare che lโ€™accordo raggiunto in tal modo non รจ senzโ€™altro trascrivibile. Anzi, il combinato disposto degli artt. 5 co. 3 e 6 del D.L. 132/2014 porta a concludere che, in tali casi, lโ€™accordo deve essere pur sempre autenticato da un pubblico ufficiale munito del relativo potere e tale non รจ lโ€™avvocato che assiste la negoziazione.

La conclusione รจ conforme al disposto dell’art. 2657, comma 1, c.c., secondo cui ยซla trascrizione non si puรฒ eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmenteยป e all’orientamento della giurisprudenza di legittimitร  che ha costantemente affermato โ€œil carattere tassativo della disposizione di cui all’art. 2657 c.c.โ€.

La necessitร  di un controllo pubblico, si afferma,โ€œรจ principio essenziale e cardine del sistema della pubblicitร  immobiliare e del complesso sistema delle trascrizioni e delle intavolazioni diretto a garantire la certezza dei dirittiโ€; pertanto, sebbene lโ€™accordo di separazione scaturente da una negoziazione assistita tenga luogo del relativo provvedimento giudiziale, non puรฒ dubitarsi della necessitร  che, โ€œquando il suddetto accordo comprenda anche un atto di trasferimento immobiliare, ai fini della trascrizioneโ€, esso debba essere autenticato dal pubblico ufficiale a ciรฒ preposto.