ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ π ππ©π«π’π₯π ππππ: Falso in atto pubblico per le dichiarazioni rese nella gara di appalto
Falso in atto pubblico per le dichiarazioni rese nella gara di appalto
Corte di Cassazione Penale, sez. V, Sentenza n. 9115 del 6 marzo 2020
#autocertificazione (ma in un) #gara dβ #appalto #falsoinattopubblico
Risponde del reato di falso in atto pubblico lβimprenditore che dichiari (falsamente) la propria incensuratezza nella dichiarazione resa a corredo della partecipazione a una gara di appalto?
Un primo dubbio riguarda la configurabilitΓ del reato in presenza di unβautocertificazione irrituale per essere, ad un tempo, priva di sottoscrizione autenticata e non accompagnata dalla copia del documento dβidentitΓ come prescritto dagli artt. 38 e 47 d.P.R. 445/2000.
La Corte conclude nel senso della sussistenza del reato: l’elemento oggettivo del reato di falsitΓ ideologica commessa da privato in atto pubblico si realizzain presenza di una falsa attestazione del legale rappresentante di una societΓ circa il possesso di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. In tal senso, non rileva lβeventuale difetto delle formalitΓ con cui lβautocertificazione Γ¨ resa – perchΓ©, ad esempio, inviata per via telematica -, ma assume rilievo dirimente la circostanza che βuna specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, cosΓ¬ collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabriel”, Rv. 215413; V. Sez. 5, n.32859 del 24/04/2019, Carosso, Rv. 276902)β.
Lβart. 76 co. 3 prevede che βle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degliΒ articoli 46Β eΒ 47Β β¦ sono considerate come fatte a pubblico ufficialeβ e, quindi, idonee ad essere trasfuse in un atto pubblico. Inoltre, gli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sono individuate come le norme che impongono che lβautocertificazione (o, piΓΉ correttamente, la dichiarazione sostitutiva) sia naturalmente destinata a provare la veritΓ dei fatti in essa affermati come si puΓ² evincere dalla funzione di comprovare stati, qualitΓ personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.
Nel caso di specie, si Γ¨ anche ritenuto sussistente lβelemento psicologico necessario per configurare il reato ossia (ordinariamente) il dolo nelle sue varie forme.
Γ bene, ricordare, peraltro, che, in casi limite, Γ¨ stata ritenuta colposa e non dolosa la condotta di chi avesse presentato una dichiarazione non veritiera in presenza di un modulo di autocertificazione tanto confuso da non essere di βimmediata comprensioneβ; in tali casi, si Γ¨ esclusa, quindi, la configurabilitΓ del reato per mancanza dellβelemento soggettivo (Cassazione penale sez. V, Sent. n.12710 del 27 novembre 2014).