π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ‘ 𝐚𝐩𝐫𝐒π₯𝐞 𝟐𝟎𝟐𝟎: Falso in atto pubblico per le dichiarazioni rese nella gara di appalto

Falso in atto pubblico per le dichiarazioni rese nella gara di appalto

Corte di Cassazione Penale, sez. V, Sentenza n. 9115 del 6 marzo 2020

#autocertificazione (ma in un) #gara d’ #appalto #falsoinattopubblico

Risponde del reato di falso in atto pubblico l’imprenditore che dichiari (falsamente) la propria incensuratezza nella dichiarazione resa a corredo della partecipazione a una gara di appalto?

Un primo dubbio riguarda la configurabilitΓ  del reato in presenza di un’autocertificazione irrituale per essere, ad un tempo, priva di sottoscrizione autenticata e non accompagnata dalla copia del documento d’identitΓ  come prescritto dagli artt. 38 e 47 d.P.R. 445/2000.

La Corte conclude nel senso della sussistenza del reato: l’elemento oggettivo del reato di falsitΓ  ideologica commessa da privato in atto pubblico si realizzain presenza di una falsa attestazione del legale rappresentante di una societΓ  circa il possesso di un requisito indispensabile per la partecipazione alla gara per l’aggiudicazione di un appalto pubblico. In tal senso, non rileva l’eventuale difetto delle formalitΓ  con cui l’autocertificazione Γ¨ resa – perchΓ©, ad esempio, inviata per via telematica -, ma assume rilievo dirimente la circostanza che β€œuna specifica norma giuridica attribuisca all’atto la funzione di provare i fatti attestati al pubblico ufficiale, cosΓ¬ collegando l’efficacia probatoria dell’atto medesimo al dovere del dichiarante di affermare il vero (Sez. U, n. 28 del 15/12/1999, Gabriel”, Rv. 215413; V. Sez. 5, n.32859 del 24/04/2019, Carosso, Rv. 276902)”.

L’art. 76 co. 3 prevede che β€œle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degliΒ articoli 46Β eΒ 47 … sono considerate come fatte a pubblico ufficiale” e, quindi, idonee ad essere trasfuse in un atto pubblico. Inoltre, gli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 sono individuate come le norme che impongono che l’autocertificazione (o, piΓΉ correttamente, la dichiarazione sostitutiva) sia naturalmente destinata a provare la veritΓ  dei fatti in essa affermati come si puΓ² evincere dalla funzione di comprovare stati, qualitΓ  personali e fatti che siano a diretta conoscenza dell’interessato.

Nel caso di specie, si Γ¨ anche ritenuto sussistente l’elemento psicologico necessario per configurare il reato ossia (ordinariamente) il dolo nelle sue varie forme.

È bene, ricordare, peraltro, che, in casi limite, Γ¨ stata ritenuta colposa e non dolosa la condotta di chi avesse presentato una dichiarazione non veritiera in presenza di un modulo di autocertificazione tanto confuso da non essere di β€œimmediata comprensione”; in tali casi, si Γ¨ esclusa, quindi, la configurabilitΓ  del reato per mancanza dell’elemento soggettivo (Cassazione penale sez. V, Sent. n.12710 del 27 novembre 2014).