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Risposta: dipende dallโ€™interpretazione che si dร  dellโ€™art. 384, comma 1, c.p., il quale dispone che โ€œNei casi previsti dagli articoli [โ€ฆ] 378, non รจ punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessitร  di salvare sรฉ medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertร  o nell’onoreโ€. Come ricostruito in una recentissima ordinanza di rimessione alle S.U. (Cass., Sez. VI., 17 gennaio 2020, n. 1825), nella giurisprudenza della Suprema Corte si รจ formato un contrasto sulla riconducibilitร  del convivente more uxorio al concetto di โ€œprossimo congiuntoโ€ richiamato dal citato art. 384, comma 1, nonchรฉ definito dallโ€™art. 307, comma 4, c.p. nei seguenti termini: โ€œAgli effetti della legge penale, s’intendono per i prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, la parte di un’unione civile tra persone dello stesso sesso, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorchรฉ sia morto il coniuge e non vi sia proleโ€:

1) lโ€™orientamento prevalente si fonda su unโ€™interpretazione strettamente letterale e costituzionalmente compatibile comb. disp. artt. 384, comma 1-307, comma 4, c.p. In questo senso, posto che la norma che risulta dal comb. disp. non menziona il convivente more uxorio tra i soggetti che possono beneficiare della causa (personale) di non punibilitร  dello stesso art. 384, comma 1, lโ€™esclusione รจ ritenuta conforme al favore con cui la Costituzione guarda al matrimonio, fondamento della famiglia (art. 29);

2) lโ€™orientamento minoritario si fonda su unโ€™interpretazione evolutiva del suddetto comb. disp., basata, condotta soprattutto alla luce dellโ€™art. 8 CEDU nella lettura dalla Corte di Strasburgo, la quale finisce per tradursi in una vera e propria applicazione analogica. Tale prospettiva รจ stata peraltro declinata variamente, nel senso che il concetto di โ€œprossimo congiuntoโ€ e la connessa esimente dellโ€™art. 384, comma 1 sono stati estesi al convivente more uxorio:

2a) una prima sentenza (Cass., Sez. II, 30 aprile 2015, n. 34147) ha fatto leva sul carattere dinamico della famiglia, cioรจ sulla dipendenza del relativo concetto dalla sensibilitร  sociale;

2b) unโ€™altra sentenza (Cass., Sez. VI, 19 settembre 2018, n. 11476), invece, ha valorizzato la stretta somiglianza tra la convivenza more uxorio e lโ€™unione civile introdotta dal d.lgs. 6/2017 (cd. riforma Cirinnร )e inserita dal legislatore del 2017 tra i rapporti rilevanti ex art. 307, comma 4.