π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ“ 𝐦𝐚𝐠𝐠𝐒𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟎: La compatibilitΓ  del dolo eventuale con il dolo specifico nel delitto di false fatturazioni

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Corte di Cassazione, sezione III penale, Sentenza n. 12680 del 22.04.2020

Il reato di cui all’art. 2 d.lgs. 74/2000 prevede il dolo specifico (β€œal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”) per la punibilitΓ  della condotta con cui si indicano nelle dichiarazioni sulle imposte elementi passivi fittizi documentati con fatture (o altri documenti inesistenti).

La fattispecie dΓ  alla Corte la possibilitΓ  di affermare la compatibilitΓ  del dolo eventuale con l’indicato dolo specifico.

La Corte dΓ  atto dell’esistenza della tesi che, in generale e nel silenzio della legge, ritiene l’incompatibilitΓ  strutturale tra dolo eventuale e dolo specifico: la strutturale intenzionalitΓ  finalistica della condotta tipica non sarebbe compatibile contale forma di colpevolezza, la quale postula l’accettazione solo in via ipotetica, seppur avverabile, del conseguimento di un risultato.

Inoltre, viene riportata la dottrina che sottolinea come il dolo specifico abbiaβ€œuna funzione di garanzia o comunque selettiva delle condotte rilevanti” e che, pertanto, esclude la compatibilitΓ  del dolo eventuale con la fattispecie in esame in quanto il complesso ed articolato meccanismo fraudolento, sfociante in una dichiarazione mendace, difficilmente potrebbe essere sorretto da un atteggiamento psicologico di mera accettazione del rischio.

La Cortesi discosta da simili tesi richiamando la Sentenza Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, che ha evidenziato come il dolo eventuale ricorra quando l’agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilitΓ  di verificazione dell’evento concreto e ciΓ² nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l’eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l’evento lesivo. La medesima pronuncia, poi, ha chiarito che lo Β«stato di dubbio irrisolto […] non risolve il problema del dolo eventuale: indica un indizio, ma Γ¨ pur sempre necessario dimostrare che lo stato d’incertezza sia accompagnato dalla giΓ  evocata, positiva adesione all’evento; dalla scelta di agire a costo di ledere l’interesse protetto dalla leggeΒ».

La struttura del dolo eventuale, quindi, ben puΓ² caratterizzarsi per un contenuto rappresentativo e volitivo tale da “includere” in termini di effettivitΓ  e concretezza anche la specifica finalitΓ  richiesta dalla legge ai fini dell’integrazione del reato.

La Sezione conclude nel senso che il reato a dolo specifico possa essere sorretto dal dolo eventuale qualora la condotta sia attuata nella piena consapevolezza che questa potrΓ  realizzare anche la specifica finalitΓ  richiesta dalla legge ai fini dell’integrazione del reato; in tal senso, la specifica finalitΓ  richiesta dalla norma Γ¨ β€œfatta propria” dall’agente che si attivi dopo averne comunque accettato il perseguimento.