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La responsabilitร  del guidatore quando cโ€™รจ una colpa del pedone

#concorsodicolpa #2054cc #1227cc

Cassazione civile, sez. III, n. 5627 del 28.02.2020

La Sentenza chiarisce come sia regolata lโ€™operativitร  congiunta dellโ€™art. 2054 co. 1 c.c. (โ€œil conducente di un veicolo senza guida di rotaie รจ obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il dannoโ€) e dellโ€™art. 1227 co. 1 c.c. (โ€œse il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento รจ diminuito secondo la gravitร  della colpa e l’entitร  delle conseguenze che ne sono derivateโ€).

Il tema affrontato รจ quello della compatibilitร  della disciplina del concorso di colpa nella causazione del danno-evento con la disciplina della responsabilitร  del conducente che prevede a suo carico una presunzione di colpa nel senso di dimostrare โ€œdi aver fatto tutto il possibile per evitare il dannoโ€.

In astratto, la Corte afferma lโ€™applicabilitร  dellโ€™art. 1227 co. 1 c.c. anche alle ipotesi in cui la colpa del danneggiante sia presunta, come nel caso dellโ€™art. 2054 c.c.; tuttavia, la Sezione osserva che lโ€™art. 2054 c.c. pone una regola โ€œnella quale la prevenzione รจ prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria puรฒ essere fornita certamente allegando l’imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibileโ€.

La colpa del danneggiato, quindi, rileva solo quale elemento della eventuale prova liberatoria fornita dal conducente relativa, pur sempre, allโ€™aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. In tal senso, si afferma che โ€œl’incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposto al danneggianteโ€ e che, conseguentemente, il danno non sia imputabile al conducente โ€œnon semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest’ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l’investimentoโ€.