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Causa sopravvenuta e dolo eventuale nel reato di omicidio

Corte di Cassazione, sez. V penale, Sent. n. 13800 del 06.05.2020

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In concorso con altri, lโ€™imputato irrompe nella dimora di unโ€™anziana donna al fine di sottrarle una ingente somma che i correi supponevano essere in suo possesso. Constatata, poi, lโ€™irrisorietร  delle somme realmente possedute dallโ€™anziana vittima, lโ€™imputato, in preda allโ€™ira, pur cosciente delle sue precarie condizioni di salute, la percuote violentemente piรน volte sul collo e sul capo, lasciandola moribonda prima di darsi alla fuga. La donna, anche in seguito a unโ€™infezione polmonare, contratta nel reparto di terapia infettiva dove era stata ricoverata per dieci giorni, รจ poi deceduta.

La prima questione riguarda la qualificazione dellโ€™infezione polmonare come concausa idonea a interrompere il nesso di causalitร . La Corte esclude un simile esito ribadendo il principio secondo cui solo un fattore causale del tutto autonomo o, seppur non autonomo, assolutamente atipico rispetto alla condotta puรฒ valere a escludere il nesso causale tra condotta ed evento.

In sostanza, รจ configurabile l’interruzione del nesso causale tra condotta ed evento quando la causa sopravvenuta innesca un rischio nuovo e incommensurabile, del tutto incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta. Nel caso di specie, lโ€™infezione nosocomiale รจ una delle piรน comuni complicanze e la principale causa di morte nei reparti di terapia intensiva. Essa, quindi, โ€œnon ha innescato un processo causale autonomo rispetto a quello determinato dalla condotta dell’agente; ma, pur inserendosi nel processo causale ricollegato a tale condotta, neppure si connota per l’assoluta anomalia ed eccezionalitร , non si colloca al di fuori della normale, ragionevole probabilitร , non integra una circostanza idonea ad innescare un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante ed incongruo rispetto al rischio originario attivato dalla prima condotta, essendo del tutto normale e piรน che prevedibile che, come conseguenza della brutale aggressione posta in essere dal ***, un’anziana donna, alla quale siano state provocate lesioni gravissime agli organi vitali, debba essere ricoverata(qualora, come nel caso di specie, la morte non intervenga immediatamente) per periodi anche lunghi e possa contrarre infezioni nosocomiali anche letali, di per sรฉ non integranti fattori eccezionali tali da interferire nella serie causale originariโ€.

La seconda questione riguarda lโ€™accertamento del dolo eventuale da condurre secondo la cd. prima formula di Frank (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014) analizzando i seguenti elementi: a) la lontananza della condotta tenuta da quella doverosa; b) la personalitร  e le pregresse esperienze dell’agente; c) la durata e la ripetizione dell’azione; d) il comportamento successivo al fatto; e) il fine della condotta e la compatibilitร  con esso delle conseguenze collaterali; f) la probabilitร  di verificazione dell’evento; g) le conseguenze negative anche per l’autore in caso di sua verificazione; h) il contesto lecito o illecito in cui si รจ svolta l’azione nonchรฉ la possibilitร  di ritenere, alla stregua delle concrete acquisizioni probatorie, che l’agente non si sarebbe trattenuto dalla condotta illecita neppure se avesse avuto contezza della sicura verificazione dell’evento.

Nellโ€™applicazione di tali criteri, la Corte esclude la rilevanza dellโ€™assenza dellโ€™interesse a uccidere la vittima (lโ€™imputato non aveva ragione per uccidere la donna) in quanto โ€œnel dolo eventuale โ€ฆ la condotta non รจ orientata finalisticamente all’evento che concretamente si realizzi (la morte), ma ad un diverso obiettivo (nella specie, la sottrazione del denaro della vittima), sicchรฉ deve ritenersi estraneo al suo oggetto ‘l’interesse ad uccidere’ (la cui dimensione resta, peraltro, indeterminata, ove si consideri che l’interesse puรฒ essere economico, giudiziario, morale, ecc.). Trattandosi di una dimensione del foro interno dell’agente, l’accertamento probatorio dell’accettazione dell’evento deve essere dunque fondato essenzialmente sulla valutazione degli elementi oggettivi della condotta – caratteristiche dell’arma, reiterazione dei colpi, parti vitali del corpo attinte – e degli elementi soggettivi (ad es., il movente)โ€.

รˆ esclusa anche la necessitร  che lโ€™imputato si prefigurasse con precisione la possibilitร  dellโ€™insorgenza dellโ€™infezione polmonare, causa ultima del decesso della vittima. L’oggetto del dolo, infatti,โ€œalla stregua di una interpretazione sistematica degli artt. 43 e 47 cod. pen., รจ l’astratto fatto tipico (l’omicidio inteso come causazione della morte), non il concreto fatto storico (la causazione della morte come conseguenza dell’aggressione ovvero come conseguenza di una infezione polmonare), e non deve concernere, quindi, il concreto sviluppo causale dell’azione, bensรฌ l’idoneitร  causale della condotta a determinare l’eventoโ€.
รˆ sufficiente, quindi, che lโ€™agente si prefiguri lo svolgimento della vicenda nei “tratti essenziali” rilevanti ai fini della valutazione penalistica.Specialmente nei reati c.d. a forma libera (qual รจ ย l’omicidio), non รจ richiesto che la corrispondenza tra decorso causale preveduto e decorso causale effettivo coinvolga anche i dettagli secondari, essendo irrilevante la c.d. divergenza non essenziale, โ€œsalvo chele specifiche modalitร  di causazione dell’evento non assumano rilevanza a livello di fattispecie astratta (come, ad es., nel reato di epidemia)โ€.