ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.π.ππππ: Sulla restituzione dellβindebito versamento della tariffa di depurazione
Sulla restituzione dellβindebito versamento della tariffa di depurazione
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Corte di Cassazione, sez. III civ., Sentenza n. 11584 del 15.06.2002
- La controversia prende le mosse dalla declaratoria di incostituzionalitΓ della legge 5 gennaio 1994, n. 36, art. 14, comma 1 – sia nel testo originario, sia nel testo modificato dalla legge 31 luglio 2002, n. 179, art. 28 (Disposizioni in materia ambientale) – nella parte in cui prevedeva che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione fosse dovuta dagli utenti Β«anche nel caso in cui la fognatura fosse sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattiviΒ» (v. C. Cost. n. 335/08).
Lβazienda che gestiva il servizio idrico aveva chiesto anche le somme a tale titolo nonostante che il servizio di depurazione non fosse, in sostanza, fruito dagli utenti.
- Questi hanno, quindi, chiesto la restituzione delle somme versate dando vita a una controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario in quanto βai fini del riparto di giurisdizione in materia di servizi pubblici – siano essi dati o meno in concessione – occorre distinguere tra la sfera attinente all’organizzazione del servizio e quella attinente, invece, ai rapporti di utenza”, in relazione alla seconda delle quali la giurisdizione spetta (appunto) al giudice ordinarioβ.
- Il comportamento descritto Γ¨ ritenuto contrastante con il principio – affermato dalla giurisprudenza di legittimitΓ a valle della richiamata Sentenza della Corte costituzionale – secondo cui in caso di mancata fruizione, da parte dell’utente – del servizio di depurazione, per fatto a lui non imputabile, Γ¨ irragionevole, per mancanza della controprestazione, l’imposizione dell’obbligo del pagamento della quota riferita a detto servizio.
In merito, lβazienda che gestiva il servizio idrico Γ¨ risultata inadempiente rispetto alla prestazione negoziale (servizio di depurazione) che trovava la propria fonte nel contratto di utenza. Conseguentemente, gli utentiben hanno potuto limitarsi a provare il proprio titolo contrattuale consistente, nel caso di specie, nelle bollette e nelle fatture, regolarmente pagate, che inglobavano illegittimamente tale quota.
- La pretesa restitutoria, peraltro, non deve rivolgersi alla sola azienda che ha stipulato il contratto di utenza (quella che gestiva il servizio), ma puΓ² essere utilmente esperita anche nei confronti della Regione quale proprietaria dellβimpianto e soggetto pubblico deputato a svolgere il servizio di depurazione. La responsabilitΓ della Regione si giustifica, βai sensi dell’art. 2043 cod. civ., nella forma – non sconosciuta al nostro ordinamento, nΓ© alla giurisprudenza di questa Corte – della “cooperazione del terzo nell’inadempimentoβ. Pertanto, la condotta delle Regione integra βun concorso nell’inadempimento ascrivibile, nei confronti degli utenti, al soggetto che abbia concluso con gli stessi il contratto di utenzaβ; tanto consente a questβultimo ente (lβazienda che gestiva in servizio)β una volta convenuto in giudizio dagli utenti per la restituzione della quota del corrispettivo del servizio dovuta a titolo di depurazione acque -di agire in via di regresso nei confronti del predetto proprietario dell’impianto e gestore del servizio.
- Infine, la Sezione qualifica lβobbligazione restitutoria come ripetizione dellβindebito con conseguente applicazione del termine decennale di prescrizione.
Si puntualizza che βl’indebito oggettivo si verifica o perchΓ© manca la causa originaria giustificativa del pagamento (Β«conditio indebiti sine causaΒ») o perchΓ© la causa del rapporto originariamente esistente Γ¨ poi venuta meno in virtΓΉ di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (Β«conditio ob causam finitamΒ»)”, e ciΓ² secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “Γ¨ ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell’art. 2033 cod. civ. nel quale Γ¨ stato trasfuso l’art. 1327 del codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una Β«causa solvendiΒ»β.Β Ebbene, la fattispecie descritta rientra nella seconda tipologia di indebito in quanto la causa del pagamento Γ¨ venuta meno, quanto alla tariffa relativa al servizio di depurazione, allβesito della Sentenza della Corte costituzionale richiamata in apice che, appunto, ha reso indebito con effetto ex tunc il relativo pagamento.