π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸ—.πŸ•.𝟐𝟎𝟐𝟎: Tecniche di contestazione e consumazione del reato permanente (associativo)

Tecniche di contestazione e consumazione del reato permanente (associativo)

#consumazione #reatopermanente #prescrizione #416bis

Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n. 20098 del 07.07.2020

Il reato di associazione di stampo mafioso cui all’art. 416 bis c.p. Γ¨ stato oggetto di numerose modifiche normative che ne hanno aggravato la pena minima sino a portarla a oltre il triplo del limite iniziale.

Al fine di determinare la pena applicabile occorre individuare il momento di consumazione del reato che (com’è ovvio) Γ¨ di tipo permanente. Il processo consumativo, in particolare, non si esaurisce “uno actu“, ma si protrae nel tempo, per la persistenza dell’offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontaria del soggetto attivo, perdurante anche dopo l’avverarsi degli elementi costitutivi del reato.

Il reato associativo puΓ² permanere anche dopo la contestazione giudiziaria che puΓ² essere formulata anche in modo da comprendere, appunto, le condotte successive alla formulazione dell’imputazione e finanche al rinvio al giudizio.

In particolare, la contestazione sarΓ  riferibile alla sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio se Γ¨ operata individuando non solo la data iniziale della permanenza, ma anche la data finale o, per altro verso, indicando il termine della condotta con locuzioni quali β€œad oggi” o β€œfino ad oggi”. Il periodo successivo potrΓ , al piΓΉ, essere oggetto della modifica della contestazione in giudizio ai sensi dell’art. 516 c.p.p.

Nel caso, invece, in cui manchi una data finale o la condotta sia descritta come β€œancora in corso” o β€œin permanenza attuale” (contestazione cd. β€œin forma aperta”),Γ¨ la sentenza di primo grado che individua il momento consumativo ed Γ¨, quindi, a tale momento che si dovrΓ  fare riferimento tanto per individuare il termine di decorrenza della prescrizione quanto per individuare la pena applicabile.