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Tecniche di contestazione e consumazione del reato permanente (associativo)
#consumazione #reatopermanente #prescrizione #416bis
Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n. 20098 del 07.07.2020
Il reato di associazione di stampo mafioso cui allβart. 416 bis c.p. Γ¨ stato oggetto di numerose modifiche normative che ne hanno aggravato la pena minima sino a portarla a oltre il triplo del limite iniziale.
Al fine di determinare la pena applicabile occorre individuare il momento di consumazione del reato che (comβΓ¨ ovvio) Γ¨ di tipo permanente. Il processo consumativo, in particolare, non si esaurisce “uno actu“, ma si protrae nel tempo, per la persistenza dell’offesa al bene giuridico tutelato, quale effetto di una condotta volontaria del soggetto attivo, perdurante anche dopo l’avverarsi degli elementi costitutivi del reato.
Il reato associativo puΓ² permanere anche dopo la contestazione giudiziaria che puΓ² essere formulata anche in modo da comprendere, appunto, le condotte successive alla formulazione dellβimputazione e finanche al rinvio al giudizio.
In particolare, la contestazione sarΓ riferibile alla sola porzione del fatto antecedente al rinvio a giudizio se Γ¨ operata individuando non solo la data iniziale della permanenza, ma anche la data finale o, per altro verso, indicando il termine della condotta con locuzioni quali βad oggiβ o βfino ad oggiβ. Il periodo successivo potrΓ , al piΓΉ, essere oggetto della modifica della contestazione in giudizio ai sensi dellβart. 516 c.p.p.
Nel caso, invece, in cui manchi una data finale o la condotta sia descritta come βancora in corsoβ o βin permanenza attualeβ (contestazione cd. βin forma apertaβ),Γ¨ la sentenza di primo grado che individua il momento consumativo ed Γ¨, quindi, a tale momento che si dovrΓ fare riferimento tanto per individuare il termine di decorrenza della prescrizione quanto per individuare la pena applicabile.