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Sulla tariffa per lโ€™accesso alla ZTL la giurisdizione spetta al G.A.

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Corte di Cassazione, SS.UU. civili, ordinanza n. 12864 del 26.06.2020

La Corte chiarisce, in primo luogo, che la tariffa disposta dal Comune per lโ€™accesso a una zona a traffico limitato (ZTL) sfugge tanto alla nozione di tributo quanto a quella di prestazione patrimoniale imposta; essa รจ configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta o di una utilizzazione particolare della strada, e non risponde alla fisionomia della prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.), perchรฉ quella particolare utilizzazione รจ rimessa ad una scelta dellโ€™utente non priva di alternative.

In secondo luogo, le Sezioni Unite precisano che i provvedimenti di limitazione della circolazione allโ€™interno dei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali, che incidono su valori costituzionali spesso contrapposti, da contemperare secondo criteri di ragionevolezza (v. art. 7 co. 9 d.lgs. n.285/1922, cd. codice della strada, โ€œi comuni, con deliberazione delia giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sullโ€™ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorioโ€ฆโ€ e, a tal fine, โ€œpossono subordinare lโ€™ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, allโ€™interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una sommaโ€; simili misure sono correlate ad atti programmatori quali sono i piani traffico di cui allโ€™art. 36 del medesimo codice).

In definitiva, concludono le Sezioni Unite, lโ€™istituzione di una zona di traffico limitato e la previsione della relativa tariffa di accesso costituiscono espressione di un potere pubblico afferente allโ€™uso del territorio. Tale qualificazione fa sรฌ che tale potere rientri nella โ€œmateria urbanisticaโ€ oggetto della giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dellโ€™art. 133 co. 1 lett. f del c.p.a. La materia urbanistica, infatti, comprende la totalitร  degli aspetti dellโ€™uso del territorio (comprensivo – come asserito dalla stessa Cassazione in un suo precedente dictum, SS.UU. n. 5629 del 9.03.2009 โ€“ anche della collocazione dei cd. parcometri, parimenti inseriti in degli atti di programmazione urbanistica).