π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ 𝟏𝟏.πŸŽπŸ•.𝟐𝟎𝟐𝟎: Sulla tariffa per l’accesso alla ZTL la giurisdizione spetta al G.A.

Sulla tariffa per l’accesso alla ZTL la giurisdizione spetta al G.A.

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Corte di Cassazione, SS.UU. civili, ordinanza n. 12864 del 26.06.2020

La Corte chiarisce, in primo luogo, che la tariffa disposta dal Comune per l’accesso a una zona a traffico limitato (ZTL) sfugge tanto alla nozione di tributo quanto a quella di prestazione patrimoniale imposta; essa Γ¨ configurabile piuttosto come corrispettivo, commisurato ai tempi e ai luoghi della sosta o di una utilizzazione particolare della strada, e non risponde alla fisionomia della prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.), perchΓ© quella particolare utilizzazione Γ¨ rimessa ad una scelta dell’utente non priva di alternative.

In secondo luogo, le Sezioni Unite precisano che i provvedimenti di limitazione della circolazione all’interno dei centri abitati sono espressione di scelte discrezionali, che incidono su valori costituzionali spesso contrapposti, da contemperare secondo criteri di ragionevolezza (v. art. 7 co. 9 d.lgs. n.285/1922, cd. codice della strada, β€œi comuni, con deliberazione delia giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio…” e, a tal fine, β€œpossono subordinare l’ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all’interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma”; simili misure sono correlate ad atti programmatori quali sono i piani traffico di cui all’art. 36 del medesimo codice).

In definitiva, concludono le Sezioni Unite, l’istituzione di una zona di traffico limitato e la previsione della relativa tariffa di accesso costituiscono espressione di un potere pubblico afferente all’uso del territorio. Tale qualificazione fa sΓ¬ che tale potere rientri nella β€œmateria urbanistica” oggetto della giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi dell’art. 133 co. 1 lett. f del c.p.a. La materia urbanistica, infatti, comprende la totalitΓ  degli aspetti dell’uso del territorio (comprensivo – come asserito dalla stessa Cassazione in un suo precedente dictum, SS.UU. n. 5629 del 9.03.2009 – anche della collocazione dei cd. parcometri, parimenti inseriti in degli atti di programmazione urbanistica).