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I due β€œcicli causali” nella responsabilitΓ  contrattuale

#prova #adempimento #impossibilitΓ  #eccezione

Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. n. 12980 del 30.06.2020

La Corte chiarisce ulteriormente quale sia il riparto dell’onere probatorio nell’accertamento della responsabilitΓ  contrattuale.Nel caso di specie, alla pretesa dell’attore, infatti, i convenuti hanno opposto l’impossibilitΓ  sopravvenuta della prestazione.

In simili casi, si ricorda che, ove sia dedotta una responsabilitΓ  contrattuale per l’inesatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligo assunto, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, del sorgere o dell’aggravamento del danno e del relativo nesso di causalitΓ  con l’azione o l’omissione della controparte contrattuale; quest’ultima, invece, Γ¨ chiamata a provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Nell’ambito della responsabilitΓ  contrattuale, occorre, quindi, distinguere due Β«cicli causaliΒ»: β€œda un lato, la causalitΓ  che lega il fatto/inadempimento all’evento (causalitΓ  materiale) e quella che lega l’evento lesivo al consequenziale danno (causalitΓ  giuridica); dall’altro, quella concernente la possibilitΓ  (rectius: impossibilitΓ ) della prestazione”.

L’esistenza di questo secondo ciclo causale, relativo alla possibilitΓ  di adempiere, Γ¨ una caratteristica della responsabilitΓ  contrattuale che la distingue da quella extracontrattuale.

La Sezione precisa che Γ¨ senz’altro interesse e onere della controparte contrattuale provare che il proprio inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, Γ¨ stato determinato da causa non imputabile: il convenuto dovrΓ  quindi allegare e provare la causa che, inserendosi nel secondo Β«ciclo causaleΒ» menzionato, escluda la sua responsabilitΓ , alla stregua per l’appunto di un fatto impeditivo.

Non Γ¨ quindi l’attore che assuma l’inadempimento contrattuale altrui e deduca di averne ricevuto un danno, a dover impegnarsi nella dimostrazione della inesistenza di una causa non imputabile dell’inadempimento. Una simile prova, di un fatto negativo,integrerebbe, infatti, β€œun onere probatorio diabolico”.

Da ultimo, la Corte chiarisce che la difesa relativa all’impossibilitΓ  dell’adempimento Γ¨ materia di un’eccezione in senso lato che, come tale, non richiede una espressa manifestazione di volontΓ  da porre in essere nei tempi previsti dal processo a pena di decadenza; tale tipologia di eccezioni integra β€œuna particolare difesa consistente nella contrapposizione di fatti ai quali la legge attribuisce immediatamente e direttamente una autonoma idoneitΓ  modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domanda”.

Difatti, la causa non imputabile dell’inadempimento Γ¨ una circostanza di per sΓ© idonea a impedire il sorgere del diritto fondato sull’inadempimento, escludendone l’imputabilitΓ , β€œindipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontΓ  in tal senso; come tale, la causa di non imputabilitΓ  Γ¨ rilevabile d’ufficio (allo stesso modo di come lo sarebbe un fatto estintivo, quale ad es. il pagamento), ove risultante ex actis”.