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I due โ€œcicli causaliโ€ nella responsabilitร  contrattuale

#prova #adempimento #impossibilitร  #eccezione

Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. n. 12980 del 30.06.2020

La Corte chiarisce ulteriormente quale sia il riparto dellโ€™onere probatorio nellโ€™accertamento della responsabilitร  contrattuale.Nel caso di specie, alla pretesa dellโ€™attore, infatti, i convenuti hanno opposto lโ€™impossibilitร  sopravvenuta della prestazione.

In simili casi, si ricorda che, ove sia dedotta una responsabilitร  contrattuale per l’inesatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligo assunto, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, del sorgere o dell’aggravamento del danno e del relativo nesso di causalitร  con l’azione o l’omissione della controparte contrattuale; questโ€™ultima, invece, รจ chiamata a provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Nellโ€™ambito della responsabilitร  contrattuale, occorre, quindi, distinguere due ยซcicli causaliยป: โ€œda un lato, la causalitร  che lega il fatto/inadempimento all’evento (causalitร  materiale) e quella che lega l’evento lesivo al consequenziale danno (causalitร  giuridica); dall’altro, quella concernente la possibilitร  (rectius: impossibilitร ) della prestazioneโ€.

Lโ€™esistenza di questo secondo ciclo causale, relativo alla possibilitร  di adempiere, รจ una caratteristica della responsabilitร  contrattuale che la distingue da quella extracontrattuale.

La Sezione precisa che รจ senzโ€™altro interesse e onere della controparte contrattuale provare che il proprio inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, รจ stato determinato da causa non imputabile: il convenuto dovrร  quindi allegare e provare la causa che, inserendosi nel secondo ยซciclo causaleยป menzionato, escluda la sua responsabilitร , alla stregua per l’appunto di un fatto impeditivo.

Non รจ quindi lโ€™attore che assuma l’inadempimento contrattuale altrui e deduca di averne ricevuto un danno, a dover impegnarsi nella dimostrazione della inesistenza di una causa non imputabile dell’inadempimento. Una simile prova, di un fatto negativo,integrerebbe, infatti, โ€œun onere probatorio diabolicoโ€.

Da ultimo, la Corte chiarisce che la difesa relativa allโ€™impossibilitร  dellโ€™adempimento รจ materia di unโ€™eccezione in senso lato che, come tale, non richiede una espressa manifestazione di volontร  da porre in essere nei tempi previsti dal processo a pena di decadenza; tale tipologia di eccezioni integra โ€œuna particolare difesa consistente nella contrapposizione di fatti ai quali la legge attribuisce immediatamente e direttamente una autonoma idoneitร  modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domandaโ€.

Difatti, la causa non imputabile dellโ€™inadempimento รจ una circostanza di per sรฉ idonea a impedire il sorgere del diritto fondato sull’inadempimento, escludendone l’imputabilitร , โ€œindipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontร  in tal senso; come tale, la causa di non imputabilitร  รจ rilevabile d’ufficio (allo stesso modo di come lo sarebbe un fatto estintivo, quale ad es. il pagamento), ove risultante ex actisโ€.