ðð ð©ð¢ð¥ð¥ðšð¥ð ðð¢ ðð¢ð«ð¢ðððš ððð¥ ðð.ðð.ðððð: I due âcicli causaliâ nella responsabilità contrattuale
I due âcicli causaliâ nella responsabilità contrattuale
#prova #adempimento #impossibilità #eccezione
Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. n. 12980 del 30.06.2020
La Corte chiarisce ulteriormente quale sia il riparto dellâonere probatorio nellâaccertamento della responsabilità contrattuale.Nel caso di specie, alla pretesa dellâattore, infatti, i convenuti hanno opposto lâimpossibilità sopravvenuta della prestazione.
In simili casi, si ricorda che, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale per l’inesatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligo assunto, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, del sorgere o dell’aggravamento del danno e del relativo nesso di causalità con l’azione o l’omissione della controparte contrattuale; questâultima, invece, Ú chiamata a provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Nellâambito della responsabilità contrattuale, occorre, quindi, distinguere due «cicli causali»: âda un lato, la causalità che lega il fatto/inadempimento all’evento (causalità materiale) e quella che lega l’evento lesivo al consequenziale danno (causalità giuridica); dall’altro, quella concernente la possibilità (rectius: impossibilità ) della prestazioneâ.
Lâesistenza di questo secondo ciclo causale, relativo alla possibilità di adempiere, Ú una caratteristica della responsabilità contrattuale che la distingue da quella extracontrattuale.
La Sezione precisa che Ú senzâaltro interesse e onere della controparte contrattuale provare che il proprio inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, Ú stato determinato da causa non imputabile: il convenuto dovrà quindi allegare e provare la causa che, inserendosi nel secondo «ciclo causale» menzionato, escluda la sua responsabilità , alla stregua per l’appunto di un fatto impeditivo.
Non Ú quindi lâattore che assuma l’inadempimento contrattuale altrui e deduca di averne ricevuto un danno, a dover impegnarsi nella dimostrazione della inesistenza di una causa non imputabile dell’inadempimento. Una simile prova, di un fatto negativo,integrerebbe, infatti, âun onere probatorio diabolicoâ.
Da ultimo, la Corte chiarisce che la difesa relativa allâimpossibilità dellâadempimento Ú materia di unâeccezione in senso lato che, come tale, non richiede una espressa manifestazione di volontà da porre in essere nei tempi previsti dal processo a pena di decadenza; tale tipologia di eccezioni integra âuna particolare difesa consistente nella contrapposizione di fatti ai quali la legge attribuisce immediatamente e direttamente una autonoma idoneità modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domandaâ.
Difatti, la causa non imputabile dellâinadempimento Ú una circostanza di per sé idonea a impedire il sorgere del diritto fondato sull’inadempimento, escludendone l’imputabilità , âindipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontà in tal senso; come tale, la causa di non imputabilità Ú rilevabile d’ufficio (allo stesso modo di come lo sarebbe un fatto estintivo, quale ad es. il pagamento), ove risultante ex actisâ.

