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I due βcicli causaliβ nella responsabilitΓ contrattuale
#prova #adempimento #impossibilitΓ #eccezione
Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. n. 12980 del 30.06.2020
La Corte chiarisce ulteriormente quale sia il riparto dellβonere probatorio nellβaccertamento della responsabilitΓ contrattuale.Nel caso di specie, alla pretesa dellβattore, infatti, i convenuti hanno opposto lβimpossibilitΓ sopravvenuta della prestazione.
In simili casi, si ricorda che, ove sia dedotta una responsabilitΓ contrattuale per l’inesatto adempimento della prestazione oggetto dell’obbligo assunto, il danneggiato deve fornire la prova del contratto, del sorgere o dell’aggravamento del danno e del relativo nesso di causalitΓ con l’azione o l’omissione della controparte contrattuale; questβultima, invece, Γ¨ chiamata a provare che la prestazione sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. Nellβambito della responsabilitΓ contrattuale, occorre, quindi, distinguere due Β«cicli causaliΒ»: βda un lato, la causalitΓ che lega il fatto/inadempimento all’evento (causalitΓ materiale) e quella che lega l’evento lesivo al consequenziale danno (causalitΓ giuridica); dall’altro, quella concernente la possibilitΓ (rectius: impossibilitΓ ) della prestazioneβ.
Lβesistenza di questo secondo ciclo causale, relativo alla possibilitΓ di adempiere, Γ¨ una caratteristica della responsabilitΓ contrattuale che la distingue da quella extracontrattuale.
La Sezione precisa che Γ¨ senzβaltro interesse e onere della controparte contrattuale provare che il proprio inadempimento, fonte del pregiudizio lamentato dall’attore, Γ¨ stato determinato da causa non imputabile: il convenuto dovrΓ quindi allegare e provare la causa che, inserendosi nel secondo Β«ciclo causaleΒ» menzionato, escluda la sua responsabilitΓ , alla stregua per l’appunto di un fatto impeditivo.
Non Γ¨ quindi lβattore che assuma l’inadempimento contrattuale altrui e deduca di averne ricevuto un danno, a dover impegnarsi nella dimostrazione della inesistenza di una causa non imputabile dell’inadempimento. Una simile prova, di un fatto negativo,integrerebbe, infatti, βun onere probatorio diabolicoβ.
Da ultimo, la Corte chiarisce che la difesa relativa allβimpossibilitΓ dellβadempimento Γ¨ materia di unβeccezione in senso lato che, come tale, non richiede una espressa manifestazione di volontΓ da porre in essere nei tempi previsti dal processo a pena di decadenza; tale tipologia di eccezioni integra βuna particolare difesa consistente nella contrapposizione di fatti ai quali la legge attribuisce immediatamente e direttamente una autonoma idoneitΓ modificativa, impeditiva o estintiva degli effetti del rapporto sul quale si fonda la domandaβ.
Difatti, la causa non imputabile dellβinadempimento Γ¨ una circostanza di per sΓ© idonea a impedire il sorgere del diritto fondato sull’inadempimento, escludendone l’imputabilitΓ , βindipendentemente da un apposito atto di manifestazione di volontΓ in tal senso; come tale, la causa di non imputabilitΓ Γ¨ rilevabile d’ufficio (allo stesso modo di come lo sarebbe un fatto estintivo, quale ad es. il pagamento), ove risultante ex actisβ.