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La registrazione dellâinsulto nellâispettorato del lavoro Ú prova del reato di diffamazione
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Corte di Cassazione, sez. V penale, n. 14005 del 07.05.2020
Nellâispettorato del lavoro, alla presenza di due persone, un funzionario insulta il lavoratore sentito nellâambito di un colloquio informativo. Il lavoratore registra lâinsulto e querela il funzionario per diffamazione.
Sulla nozione di privata dimora
La Corte affronta, in primo luogo, il tema dellâutilizzabilità della registrazione; essa, se ritenuta condotta illecita ai sensi dellâart. 615 bis c.p., non potrebbe valere quale prova (lâart. 615 bis c.p. incrimina la condotta di chi âmediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, Ú punito con la reclusione da sei mesi a quattro anniâ).
Occorre, quindi, stabilire se gli uffici dellâispettorato del lavoro abbiano o meno la connotazione di privata dimora. La Sezione rammenta che rientrano nella nozione di privata dimora i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale. In giurisprudenza sono stati ritenuti luoghi di privata dimora: la toilette di uno studio professionale, trattandosi di locale il cui accesso Ú riservato al titolare ed ai dipendenti dello studio ed Ú consentito a clienti e fornitori solo in presenza di positiva volontà del personale; lo spogliatoio di un circolo sportivo; le docce di una piscina comunale; l’ambulatorio di un ospedale, essendo il suo uso riservato al personale e ai singoli pazienti che vi sono ammessi ed essendo irrilevante la circostanza che ad usare il locale sia anche l’autore dell’indebita interferenza in quanto il reato di cui all’art. 615 bis c.p. mira a tutelare la riservatezza domiciliare della persona offesa. Nello stesso senso, si Ú affermato che le intercettazioni effettuate da un coniuge a danno dellâaltro nella comune abitazione non sono utilizzabili in quanto, comunque, provento di una violazione della riservatezza domiciliare.
Vanno, invece, escluse dalla nozione di privata dimora âle zone che non assolvono alla funzione di consentire l’esplicazione della vita privata al riparo di sguardi indiscreti, essendo destinati all’uso di un numero indeterminato di soggettiâ; sono stati, quindi, ritenuti luoghi non rientranti in tale nozione: le scale condominiali e i relativi pianerottoli; l’area condominiale destinata a parcheggio e il relativo ingresso (si tratta di luoghi destinati all’uso di un numero indeterminato di persone).
Alla luce dellâampia disamina effettuata, la Corte conclude nel senso che l’Ufficio del Nucleo Ispettorato del Lavoro, in cui Ú avvenuto il colloquio non costituisca un luogo di privata di dimora, poiché in esso si compiono abitualmente attività di rilievo pubblico;ânella specie, il colloquio informativo con un lavoratore costituiva diretta esplicazione della funzione pubblicistica svolta proprio dal ricorrente, il quale non aveva neppure la disponibilità esclusiva dell’ufficio, condividendolo con i suoi colleghi che, infatti, erano presenti in quell’occasioneâ.
Sulla possibilità di registrare il colloquio
In secondo luogo, sempre nel senso dellâutilizzabilità della prova, si ribadisce che la âregistrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non Ú riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, poiché, invece, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa, nel caso di specie non ricorrentiâ.
L’art. 234 cod. proc. pen. consente, infatti,âl’acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo e, al riguardo, Ú del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penaleâ. Una registrazione effettuata con il telefonino non costituisce, quindi, una intercettazione “ambientale” soggetta alla disciplina degli artt. 266 e ss. cod. proc. pen., in quanto ha la specifica finalità di precostituire una prova da far valere in giudizio.
Sulla condotta diffamatoria
Infine, la Corte si sofferma sulla qualità della condotta a giungendo, allâesito di una non breve disamina alla conclusione che la frase âsei una testa di âŠâ abbia una valenza diffamatoria.
Sebbene la conclusione sembri scontata, la Corte rammenta che ai fini della offensività della condotta, occorre fare riferimento ad un criterio di media convenzionale in rapporto alle personalità dell’offeso e dell’offensore nonché al contesto nel quale detta espressione sia pronunciata. à centrale, quindi, la valutazione del contesto nel quale lâespressione potenzialmente ingiuriosa viene pronunciata; ebbene, conclude la Corte, la circostanza che lâoffesa sia stata pronunciata nellâambito dello svolgimento di unâattività istituzionale da parte di un pubblico ufficiale nellâatto di compiere un atto ispettivo, con correlativa soggezione del lavoratore soggetto indirettamente al controllo, conferisce allâespressioneâuna non ignorabile connotazione spregiativa, non giustificata dalla situazione di fatto, e, pertanto, in quanto non dotate di continenza, esse rendono la condotta penalmente rilevanteâ.

