La pillola di diritto del 3 settembre 2020 L’esperienza dell’investitore non incide sugli obblighi informativi dell’istituto finanziario

L’esperienza dell’investitore non incide sugli obblighi informativi dell’istituto finanziario

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Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 18153 del 31.8.2020

La Corte riforma la Sentenza di merito che aveva ritenuto che l’esperienza dell’investitrice rispetto ad analoghi investimenti ad alto rischio avesse comportato l’attenuazione degli obblighi informativi a carico dell’intermediario finanziario con cui aveva sottoscritto il contratto di investimento.

L’art. 21 del d.lgs. 58/1998 in combinato disposto con le disposizioni attuative del regolamento CONSOB (all’epoca era vigente il regolamento n. 11522/1998, sostituito, prima, dal reg. n. 16190/2007 e, poi, dal reg. n. 20307/2018) impongono di fornire“all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte” e, inoltre, l’art. 23 co. 6 del medesimo d.lgs. 58/1998 determina un’inversione dell’onere della prova in favore del cliente quanto alla diligenza dell’intermediario. Sarà, quindi,quest’ultimoa dover dimostrare di aver agito con la specifica diligenza richiesta che impone, appunto, di informare i clienti circa la natura, i rendimenti e ogni altra caratteristica del titolo mentre non può presumersi che “l’investitore debba necessariamente cogliere tutte le implicazioni di un dato investimento, solo perché in passato abbia già acquistato azioni o altri titoli, sebbene a rischio elevato”.

La Sezione rileva come la diversa tesi sostenuta dalla Corte territoriale determinerebbe la disapplicazione della disciplina di legge – che appunto contempla gli obblighi informativi – in un numero non irrilevante di casi.

Infine, la Corte opera una precisazione sul tema del risarcimento del danno: il danno va dimostrato e non è “in re ipsa”. Tuttavia, il mancato assolvimento degli obblighi informativi determina una presunzione dell’esistenza del nesso di causalità tra il danno generato dal contratto e l’omissione delle informazioni dovute.