π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸŽπŸ“.𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟐𝟎: π‹πš 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 𝐝𝐞π₯ 𝐝𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐞π₯π₯𝐞 𝐨𝐛𝐛π₯𝐒𝐠𝐚𝐳𝐒𝐨𝐧𝐒 𝐝𝐒 𝐝𝐒π₯𝐒𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐞𝐬𝐬𝐒𝐨𝐧𝐚π₯𝐞

La prova del danno nelle obbligazioni di diligenza professionale

#obbligazionidirisultato #obbligazionidimezzi

Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 13867 del 6.7.2020

Colui che si assuma danneggiato da un errato intervento chirurgico deve fornire un’adeguata dimostrazione del nesso di causalitΓ  tra la condotta negligente del sanitario e l’evento lesivo.

La Sezione respinge la tesi del ricorrente secondo cui non spetterebbe all’attore dimostrare la colpa del sanitario, ma soltanto l’esistenza del contratto, l’aggravamento della patologia e, quindi, il danno, ricadendo sul medico la prova dell’inesistenza dell’inadempimento ovvero che lo stesso non sia eziologicamente rilevante.

Si richiama la Sentenza n. 28991/2019 che ha precisato come la β€œcausalitΓ  materiale”attenga anche all’ambito contrattuale (1227 comma 1 c.c.) e vada distinta dal giudizio di imputazione della responsabilitΓ , che attiene al profilo soggettivo (e, quindi, riguarda la verifica del disvalore della condotta sul piano dell’elemento del dolo e della colpa). L’evento lesivo, in particolare, puΓ² essere senz’altro ascritto all’inadempimento solo nei casi in cui esso sia definito dal β€œrisultato” programmato contrattualmente e alla cui realizzazione Γ¨ finalizzata l’obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione strumentale al raggiungimento di detto risultato.Se il risultato Γ¨β€œcompiutamente identificabile ex ante (ciΓ² si verifica nel risultato di “dare” o di “facere” correlato ad una attivitΓ  materiale), l’evento lesivo (correttamente inteso quale lesione dell’interesse del creditore e cioΓ¨, mancata realizzazione del risultato) si determina automaticamente, in conseguenza dell’inadempimento”.

Tale principio non Γ¨, tuttavia, applicabile a quei rapporti in cui il “risultato” non Γ¨ senz’altro assicurato dalla mera esecuzione della prestazione oggetto della obbligazione cosΓ¬ come avviene nei rapporti cd. professionali, allorchΓ¨ la prestazione, anche se in sΓ© esente da errori o inesattezze, non puΓ² garantire il risultato cui tende il creditore.

Nelle β€œobbligazioni professionali di diligenza” la prova dell’inadempimento, ossia della negligenza alla base della prestazione professionale fornita, non comporta senz’altro che sia acclarato, neppure in via presuntiva, il nesso di causalitΓ  materiale tra tale inadempimento e l’eventusdamni.

In altri termini, l’insoddisfazione dell’interesse strumentale alla corretta esecuzione della prestazione tecnica, non comporta la dimostrazione del nesso tra la scorretta esecuzione e la lesione dell’interesse primario (ripristino, miglioramento o non peggioramento delle condizioni di salute). La prestazione professionale, infatti, non garantisce senz’altro tale interesse come avviene nelle obbligazioni in cui il risultato Γ¨ predeterminato contrattualmente.

In tali ipotesi, grava sul danneggiato la prova (eventualmente presuntiva) del nesso di causalitΓ  materiale tra la condotta (che vΓ¬ola l’interesse strumentale) e l’evento lesivo della salute, che costituisce l’oggetto dell’interesse primario. Solo una volta fornita tale prova, β€œsarΓ  onere del professionista fornire la prova della causa esterna alternativa, imprevedibile ed inevitabile ex art. 1176 secondo comma c.c., ovvero che l’inadempimento (inteso quale divergenza della prestazione rispetto alle legesartis) Γ¨ avvenuto per una causa sopravvenuta di impossibilitΓ  della prestazione ex art. 1218 c.c.”.