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La prova del danno nelle obbligazioni di diligenza professionale

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Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 13867 del 6.7.2020

Colui che si assuma danneggiato da un errato intervento chirurgico deve fornire unโ€™adeguata dimostrazione del nesso di causalitร  tra la condotta negligente del sanitario e lโ€™evento lesivo.

La Sezione respinge la tesi del ricorrente secondo cui non spetterebbe all’attore dimostrare la colpa del sanitario, ma soltanto l’esistenza del contratto, l’aggravamento della patologia e, quindi, il danno, ricadendo sul medico la prova dell’inesistenza dell’inadempimento ovvero che lo stesso non sia eziologicamente rilevante.

Si richiama la Sentenza n. 28991/2019 che ha precisato come la โ€œcausalitร  materialeโ€attenga anche all’ambito contrattuale (1227 comma 1 c.c.) e vada distinta dal giudizio di imputazione della responsabilitร , che attiene al profilo soggettivo (e, quindi, riguarda la verifica del disvalore della condotta sul piano dell’elemento del dolo e della colpa). Lโ€™evento lesivo, in particolare, puรฒ essere senzโ€™altro ascritto allโ€™inadempimento solo nei casi in cui esso sia definito dal โ€œrisultatoโ€ programmato contrattualmente e alla cui realizzazione รจ finalizzata l’obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione strumentale al raggiungimento di detto risultato.Se il risultato รจโ€œcompiutamente identificabile ex ante (ciรฒ si verifica nel risultato di “dare” o di “facere” correlato ad una attivitร  materiale), l’evento lesivo (correttamente inteso quale lesione dell’interesse del creditore e cioรจ, mancata realizzazione del risultato) si determina automaticamente, in conseguenza dell’inadempimentoโ€.

Tale principio non รจ, tuttavia, applicabile a quei rapporti in cui il “risultato” non รจ senzโ€™altro assicurato dalla mera esecuzione della prestazione oggetto della obbligazione cosรฌ come avviene nei rapporti cd. professionali, allorchรจ la prestazione, anche se in sรฉ esente da errori o inesattezze, non puรฒ garantire il risultato cui tende il creditore.

Nelle โ€œobbligazioni professionali di diligenzaโ€ la prova dellโ€™inadempimento, ossia della negligenza alla base della prestazione professionale fornita, non comporta senzโ€™altro che sia acclarato, neppure in via presuntiva, il nesso di causalitร  materiale tra tale inadempimento e lโ€™eventusdamni.

In altri termini, lโ€™insoddisfazione dellโ€™interesse strumentale alla corretta esecuzione della prestazione tecnica, non comporta la dimostrazione del nesso tra la scorretta esecuzione e la lesione dellโ€™interesse primario (ripristino, miglioramento o non peggioramento delle condizioni di salute). La prestazione professionale, infatti, non garantisce senzโ€™altro tale interesse come avviene nelle obbligazioni in cui il risultato รจ predeterminato contrattualmente.

In tali ipotesi, grava sul danneggiato la prova (eventualmente presuntiva) del nesso di causalitร  materiale tra la condotta (che vรฌola l’interesse strumentale) e l’evento lesivo della salute, che costituisce l’oggetto dell’interesse primario. Solo una volta fornita tale prova, โ€œsarร  onere del professionista fornire la prova della causa esterna alternativa, imprevedibile ed inevitabile ex art. 1176 secondo comma c.c., ovvero che l’inadempimento (inteso quale divergenza della prestazione rispetto alle legesartis) รจ avvenuto per una causa sopravvenuta di impossibilitร  della prestazione ex art. 1218 c.c.โ€.