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La prova del danno nelle obbligazioni di diligenza professionale
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Corte di Cassazione, sez. III civile, ord. n. 13867 del 6.7.2020
Colui che si assuma danneggiato da un errato intervento chirurgico deve fornire unβadeguata dimostrazione del nesso di causalitΓ tra la condotta negligente del sanitario e lβevento lesivo.
La Sezione respinge la tesi del ricorrente secondo cui non spetterebbe all’attore dimostrare la colpa del sanitario, ma soltanto l’esistenza del contratto, l’aggravamento della patologia e, quindi, il danno, ricadendo sul medico la prova dell’inesistenza dell’inadempimento ovvero che lo stesso non sia eziologicamente rilevante.
Si richiama la Sentenza n. 28991/2019 che ha precisato come la βcausalitΓ materialeβattenga anche all’ambito contrattuale (1227 comma 1 c.c.) e vada distinta dal giudizio di imputazione della responsabilitΓ , che attiene al profilo soggettivo (e, quindi, riguarda la verifica del disvalore della condotta sul piano dell’elemento del dolo e della colpa). Lβevento lesivo, in particolare, puΓ² essere senzβaltro ascritto allβinadempimento solo nei casi in cui esso sia definito dal βrisultatoβ programmato contrattualmente e alla cui realizzazione Γ¨ finalizzata l’obbligazione avente ad oggetto l’esecuzione della prestazione strumentale al raggiungimento di detto risultato.Se il risultato Γ¨βcompiutamente identificabile ex ante (ciΓ² si verifica nel risultato di “dare” o di “facere” correlato ad una attivitΓ materiale), l’evento lesivo (correttamente inteso quale lesione dell’interesse del creditore e cioΓ¨, mancata realizzazione del risultato) si determina automaticamente, in conseguenza dell’inadempimentoβ.
Tale principio non Γ¨, tuttavia, applicabile a quei rapporti in cui il “risultato” non Γ¨ senzβaltro assicurato dalla mera esecuzione della prestazione oggetto della obbligazione cosΓ¬ come avviene nei rapporti cd. professionali, allorchΓ¨ la prestazione, anche se in sΓ© esente da errori o inesattezze, non puΓ² garantire il risultato cui tende il creditore.
Nelle βobbligazioni professionali di diligenzaβ la prova dellβinadempimento, ossia della negligenza alla base della prestazione professionale fornita, non comporta senzβaltro che sia acclarato, neppure in via presuntiva, il nesso di causalitΓ materiale tra tale inadempimento e lβeventusdamni.
In altri termini, lβinsoddisfazione dellβinteresse strumentale alla corretta esecuzione della prestazione tecnica, non comporta la dimostrazione del nesso tra la scorretta esecuzione e la lesione dellβinteresse primario (ripristino, miglioramento o non peggioramento delle condizioni di salute). La prestazione professionale, infatti, non garantisce senzβaltro tale interesse come avviene nelle obbligazioni in cui il risultato Γ¨ predeterminato contrattualmente.
In tali ipotesi, grava sul danneggiato la prova (eventualmente presuntiva) del nesso di causalitΓ materiale tra la condotta (che vΓ¬ola l’interesse strumentale) e l’evento lesivo della salute, che costituisce l’oggetto dell’interesse primario. Solo una volta fornita tale prova, βsarΓ onere del professionista fornire la prova della causa esterna alternativa, imprevedibile ed inevitabile ex art. 1176 secondo comma c.c., ovvero che l’inadempimento (inteso quale divergenza della prestazione rispetto alle legesartis) Γ¨ avvenuto per una causa sopravvenuta di impossibilitΓ della prestazione ex art. 1218 c.c.β.