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Reato di usura: stato di bisogno da โ€œcrisi di liquiditร โ€ e metodo mafioso

#usura #crisidiliquiditร  #metodomafioso

Corte di Cassazione, sez. II penale, Sentenza n. 27427 del 02.01.2020

1. Il reato di usura puรฒ essere aggravato dallo โ€œstato di bisogno della vittimaโ€ (art. 644 co. 5 n. 3 c.p.). La Corte chiarisce che tale condizione non richiede uno stato di necessitร  tale da annichilire la libertร  di scelta della persona offesa. Rileva, invece, la circostanza che la vittima โ€œnon sia in grado di ottenere altrove ed a condizioni migliori prestiti di denaro e debba perciรฒ sottostare alle esose condizioni impostele, o quando il soggetto passivo si trovi in una situazione che elimini o, comunque, limiti la sua volontร  inducendolo a contrattare in condizioni di inferioritร  psichica tali da viziarne il consensoโ€.

La sola esorbitante misura degli interessi puรฒ, invero, essere sufficiente a dimostrare lโ€™aggravante in quanto solo un individuo in grave stato di bisogno potrebbe contrarre il mutuo โ€œa condizioni tanto inique e oneroseโ€. Lโ€™impossibilitร  di accedere al credito bancario unitamente a un evidente bisogno di liquiditร , quindi, ben possono integrare uno stato di bisogno rilevante per la configurabilitร  dellโ€™aggravante.

2. In seconda battuta, la Corte si occupa dellโ€™aggravante del โ€œmetodo mafiosoโ€ e ricorda che l’art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152 (articolo abrogato dall’art. 7, comma 1, lett. i), del D.lgs. 10 marzo 2018, n. 21 ed ora sostituito dall’ art. 416-bis 1 cod. pen., “Circostanze aggravanti ed attenuanti per reati connessi ad attivitร  mafiose“)configura due ipotesi di circostanze aggravanti.La prima ipotesi riguarda il reato commesso da colui che – appartenente o meno all’associazione di cui all’art. 416 bis c.p. – si avvale del c.d. “metodo mafioso”; in tal caso, per la sussistenza dellโ€™aggravante non รจ necessaria la prova dell’esistenza dell’associazione criminosa inquanto รจ sufficiente l’aver ingenerato nella vittima la consapevolezza che l’agente appartenga a tale associazione; la seconda ipotesi, invece, โ€œpostulando che il reato sia commesso al fine specifico di agevolare l’attivitร  di un’associazione mafiosa, implica necessariamente l’esistenza reale – e non semplicemente supposta – di essa, richiedendo, pertanto, anche la prova della oggettiva finalizzazione dell’azione a favorire l’associazione medesimaโ€.

In altre parole, ai fini della sussistenza dell’aggravante รจ sufficiente che l’associazione sia evocata dall’agente in modo da spingere la vittima a piegarsi per timore di ritorsioni o, comunque, di piรน gravi conseguenze. โ€œDifatti, l’aver ingenerato nella persona offesa la consapevolezza che l’agente appartenga ad un’associazione mafiosa – sia questa esistente o meno (Sez. 2, n. 49090, cit.) – o che agisca su suo mandato (Sez. 1, n. 22629 del 05/03/2004, Sessa) รจ alla base del peculiare stato di soggezione, omertร  e vulnerabilitร , che facilitano l’esecuzione del reato, rendendone piรน difficoltosa la repressione, e che lasciano la vittima inerme di fronte alla forza prevaricatrice e sopraffattrice dell’associazione medesimaโ€.

In merito, la Sezione precisa, altresรฌ, che lโ€™aggravante รจ configurabile anche se il reo non riesca a coartare la volontร  della vittima; la capacitร  intimidatoria della condotta โ€œevocativa del sodalizio criminosoโ€, infatti, deve essere valutata ex ante nella sua astratta idoneitร  โ€œa incidere maggiormente sulla libertร  di autodeterminazione della vittimaโ€ (nel caso di specie, lโ€™aggravante รจ stata ritenuta sussistente per il linguaggio utilizzato: ricorrenti riferimenti alla โ€œfamigliaโ€, al bisogno economico di chi usciva dal carcere nonchรฉ alla necessitร  di finanziare la โ€œfamigliaโ€ per pagare gli avvocati).