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La sosta βbreveβ dopo lβincidente non evita il reato di omissione di soccorso
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Corte di Cassazione, Sez. IV pen., Sentenza n. 30849 del 05.11.2020
1 – Alla guida di una macchina di grossa cilindrata, lβimputato tamponava altro veicolo cagionando dei danni e, inoltre, una lesione, guaribile in venti giorni, al guidatore. Nei primi gradi di giudizio, lβimputato ha subito una Sentenza di condanna per i reati di cui agli artt. 189, commi 1 e 6 cod. strada e 189, comma 1 e 7 cod. strada, Sentenza contro cui promuove ricorso per cassazione.
La norma contestata (art. 189 cod. strada) recita:
β1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona. (β¦)
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, Γ¨ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (β¦).
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, Γ¨ punito con la reclusione da un anno a tre anni. (β¦)β.
La Corte, nel respingere il ricorso per cassazione, chiarisce che la norma appena riportata βdescrive in maniera dettagliata il comportamento che l’utente della strada deve tenere in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, stabilendo un “crescendo” di obblighi in relazione alle specifiche situazioni che si possono presentareβ.
Lβobbligo di fermarsi, in particolare, Γ¨ disposto βin ogni casoβ; a tale obbligo, si aggiunge quello di prestare assistenza alle persone ferite ove ve ne siano.
2 – Il primo obbligo assolve alla finalitΓ βdi accertare le modalitΓ dell’incidente e di identificare coloro che rimangono coinvolti in incidenti stradaliβ. Il secondo obbligo risponde, invece, βa principi di comune solidarietΓ β.
La violazione dellβobbligo di fermarsi integra un reato omissivo di pericolo, il cui elemento materiale consiste nell’allontanamento dell’agente dal luogo dell’investimento cosΓ¬ da impedire o comunque ostacolare l’accertamento della propria identitΓ personale, l’individuazione del veicolo investitore e la ricostruzione delle modalitΓ dell’incidente. La Corte precisa che lβobbligo non Γ¨ rispettato da chi, pur fermando la marcia del veicolo, non resti sul luogo del sinistro il tempo sufficiente a consentire la identificazione propria e del veicolo. Il dovere di fermarsi, infatti, opera per il tempo necessario βall’espletamento delle prime indagini rivolte ai fini dell’identificazione del conducente stesso e del veicolo condotto, perchΓ©, ove si ritenesse che la durata della prescritta fermata possa essere anche talmente breve da non consentire nΓ© l’identificazione del conducente, nΓ© quella del veicolo, nΓ© lo svolgimento di un qualsiasi accertamento sulle modalitΓ dell’incidente e sulle responsabilitΓ nella causazione del medesimo, la norma stessa sarebbe priva di ratio e di una qualsiasi utilitΓ praticaβ.
3 β Quanto allβelemento psicologico, Γ¨ necessario che rientri nella consapevolezza del conducente lβincidente e, nel caso di danno alle persone, lβastratta idoneitΓ dello stesso a cagionarli. Γ sufficiente il semplice dolo eventuale nella forma della βconsapevolezza del verificarsi di un incidente, riconducibile al proprio comportamento che sia concretamente idoneo a produrre eventi lesivi, non essendo necessario che si debba riscontrare l’esistenza di un effettivo danno alle personeβ.
L’imputato – che viaggiava in un centro urbano ad una velocitΓ superiore a quella consentita – dopo l’incidente, mostrava la consapevolezza dellβincidente medesimo, fermandosi per breve tempo, ma, poi, si dava alla fuga e, una volta giunto a casa, non allertava la polizia nΓ¨ chiamava i soccorsi; tale comportamento Γ¨ ritenuto dalla Corte
βprobante anche in relazione all’elemento soggettivoβ.