La domanda del 11.11.2020

Domanda: ๐‹โ€™๐ข๐ซ๐ซ๐ž๐ฉ๐ž๐ซ๐ข๐›๐ข๐ฅ๐ข๐ญ๐šฬ€ ๐๐ž๐ฅ ๐ญ๐ž๐ฌ๐ญ๐š๐ฆ๐ž๐ง๐ญ๐จ, ๐๐ข ๐œ๐ฎ๐ข ๐ฌ๐ข ๐ฉ๐ซ๐จ๐ฏ๐ข ๐ฅ’๐ž๐ฌ๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ง๐ณ๐š ๐ข๐ง ๐ฎ๐ง ๐œ๐ž๐ซ๐ญ๐จ ๐ญ๐ž๐ฆ๐ฉ๐จ ๐ฆ๐ž๐๐ข๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐จ๐๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ฎ๐ง๐š ๐œ๐จ๐ฉ๐ข๐š, ๐žฬ€ ๐ž๐ช๐ฎ๐ข๐ฉ๐š๐ซ๐š๐›๐ข๐ฅ๐ž ๐š๐ฅ๐ฅ๐š ๐๐ข๐ฌ๐ญ๐ซ๐ฎ๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐ž๐ฑ ๐š๐ซ๐ญ. ๐Ÿ”๐Ÿ–๐Ÿ’ ๐œ.๐œ. ๐œ๐ก๐ž ๐ซ๐ž๐ง๐๐ž ๐จ๐ฉ๐ž๐ซ๐š๐ง๐ญ๐ž ๐ฅ๐š ๐ฉ๐ซ๐ž๐ฌ๐ฎ๐ง๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ข ๐ซ๐ž๐ฏ๐จ๐œ๐š ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐ž ๐๐ข๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ณ๐ข๐จ๐ง๐ข ๐๐ข ๐ฎ๐ฅ๐ญ๐ข๐ฆ๐š ๐ฏ๐จ๐ฅ๐จ๐ง๐ญ๐šฬ€ ?

Risposta: Con ordinanza n. 2291 del 14.10.2020 la Corte di Cassazione rammenta che la presunzione di revoca del testamento distrutto, ai sensi dellโ€™art. 684 c.c. non opera nel caso in cui tale distruzione sia imputabile a persona diversa dal testatore ovvero qualora si provi che il testatore non avesse lโ€™intenzione di revocarlo (ad esempio, perchรฉ intendeva semplicemente rifarlo, migliorandone la forma).

Tanto premesso, gli ermellini formulano i seguenti principi.

– La irreperibilitร  del testamento, di cui si provi l’esistenza in un certo tempo mediante la produzione di una copia, รจ equiparabile alla distruzione, per cui incombe su chi vi ha interesse l’onere di provare che esso “fu distrutto lacerato o cancellato da persona diversa dal testatore” oppure che costui “non ebbe intenzione di revocarlo”.

– La prova contraria puรฒ essere data, anche per presunzioni, non solo attraverso la dimostrazione della esistenza del testamento al momento della morte (ciรฒ che darebbe la certezza che il testamento non รจ stato revocato dal testatore), ma anche provando che il testamento, seppure scomparso prima della morte del testatore, sia stato distrutto da un terzo o sia andato perduto fortuitamente o comunque senza alcun concorso della volontร  del testatore stesso.

– E’ ammessa anche la prova che la distruzione dell’olografo da parte del testatore non era accompagnata dalla intenzione di togliere efficacia alle disposizioni ivi contenute.

– In presenza di una copia informale dell’olografo il mancato disconoscimento della conformitร  all’originale diventa rilevante solo una volta che sia stata superata la presunzione di revoca.

– Ferma la prioritaria esigenza che sia stata data la prova contraria alla presunzione di revoca, sono applicabili al testamento le norme dell’art. 2724 n. 3 c.c. e dell’art. 2725 c.c.ย sui contratti. E’ quindi ammessa ogni prova, compresa quella testimoniale e per presunzioni, sull’esistenza del testamento, purchรฉ beninteso la scomparsa non sia dovuta a chi chiede la ricostruzione del testamento.