π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯π₯β€™πŸ–.𝟏𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟎: 𝐈π₯ 𝐫𝐒𝐬𝐚𝐫𝐜𝐒𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐒π₯ 𝐦𝐚𝐧𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐩𝐒𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯π₯𝐚 𝐝𝐒𝐫𝐞𝐭𝐭𝐒𝐯𝐚 𝐜𝐑𝐞 𝐒𝐦𝐩𝐨𝐧𝐞 π₯’𝐨𝐛𝐛π₯𝐒𝐠𝐨 𝐝𝐒 𝐒𝐧𝐝𝐞𝐧𝐧𝐒𝐳𝐳𝐨 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐚π₯𝐞 𝐧𝐞𝐒 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐫𝐨𝐧𝐭𝐒 𝐝𝐞π₯π₯𝐞 𝐯𝐒𝐭𝐭𝐒𝐦𝐞 𝐝𝐒 𝐫𝐞𝐚𝐭𝐒 𝐯𝐒𝐨π₯𝐞𝐧𝐭𝐒

Il risarcimento per il mancato recepimento della direttiva che impone l’obbligo di indennizzo statale nei confronti delle vittime di reati violenti

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Corte di Cassazione, sez. III civile, Sentenza n. 26757 del 24/11/2020

L’inadempimento dello Stato italiano

1 – Il caso di una cittadina italiana vittima di violenza sessuale a opera di due cittadini extracomunitari, dΓ  luogo a questa interessante pronuncia della Corte di Cassazione.

La prima questione riguarda la necessitΓ  che lo Stato italiano si dotasse tempestivamente di un adeguato sistema di indennizzi alle vittime di reati violentiai sensi della Direttiva 29 aprile 2004, n. 2004/80/CE.

La risposta fornita Γ¨ affermativa. La Corte rammenta che la C.G.U.E. – con Sentenza del l ottobre 2016, “Commissione europea c. Repubblica italiana”, in C-601/14 -ha riconosciuto che la “Repubblica italiana, non avendo adottato tutte le misure necessarie al fine di garantire l’esistenza, nelle situazioni transfrontaliere, di un sistema di indennizzo delle vittime di tutti i reati intenzionali violenti commessi sul proprio territorio, Γ¨ venuta meno all’obbligo ad essa incombente in forza dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

Tale obbligo, in particolare, Γ¨ stato ritenuto non adempiuto mediante l’introduzione di un sistema indennitario per le vittime di taluni reati violenti (es. vittime del terrorismo), dovendo,invece, un’applicazione generalizzata a tutti i reati di tal fatta.

In tal senso, l’art. 12, par. 2 della menzionata direttiva deve essere interpretato β€œnel senso che esso mira a garantire al cittadino dell’Unione il diritto di ottenere un indennizzo equo ed adeguato per le lesioni subite nel territorio di uno Stato membro nel quale si trova, nell’ambito dell’esercizio del proprio diritto alla libera circolazione, imponendo a ciascuno Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo delle vittime per ogni reato intenzionale violento commesso sul proprio territorio”.

L’obbligo Γ¨ applicabile anche alle fattispecie interne (non transfrontaliere)

2 – Inoltre, l’obbligo imposto dalla direttiva non richiede che la fattispecie abbia un carattere transfrontaliero.

In merito, la stessa Corte di Cassazione ha effettuato il rinvio pregiudiziale della questione alla C.G.U.E. che, con Sentenza del 16 luglio 2020 in C 129/2019, ha statuito che β€œ(i)lΒ Β Β  diritto dell’Unione dev’essere interpretato nel senso che il regime della responsabilitΓ  extracontrattuale di uno Stato membro per danno causato dalla violazione di tale diritto Γ¨ applicabile nel caso in cui lo Stato membro non abbiaβ€œtrasposto in tempo utile l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all’indennizzo delle vittime di reato, nei confronti di vittime residenti in detto Stato membro, nel cui territorio il reato intenzionale violento Γ¨ stato commesso”.

A tal fine, la Corte di Giustizia ha evidenziato che, nei β€œconsiderando” della direttiva, si ponessero in risalto: a) le conclusioni del Consiglio europeo nella riunione di Tampere dell’ottobre 1999, sollecitanti “l’elaborazione di norme minime sulla tutela delle vittime della criminalitΓ , in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni“; b) la necessitΓ  che l’indennizzo fosse riconosciuto “indipendentemente dal luogo dell’Unione in cui il reato Γ¨ stato commesso“; c) la necessaria estensione del meccanismo indennitario a tutti gli Stati membri; d) la volontΓ  di porre rimedio alle “difficoltΓ  spesso incontrate dalle vittime di reati intenzionali violenti per farsi risarcire dall’autore del reato, in quanto questipuΓ² non possedere le risorse necessarie per ottemperare a una condanna al risarcimento dei danni alla vittima, oppure puΓ² non essere individuato o perseguito”.

Conseguentemente si Γ¨ affermato che “l’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2004/80 impone a ogni Stato membro di dotarsi di un sistema di indennizzo che ricomprenda tutte le vittime di reati intenzionali violenti commessi nei loro territori e non soltanto le vittime che si trovano in una situazione transfrontaliera“; il diritto di ottenere un indennizzo equo e adeguato va riconosciuto β€œnon solo alle vittime di reati intenzionali violenti commessi nel territorio di uno Stato membro che si trovano in una situazione transfrontaliera, ai sensi dell’articolo 1 di tale direttiva, ma anche alle vittime che risiedono abitualmente nel territorio di tale Stato membro”.

I presupposti per la configurabilitΓ  dell’obbligazione risarcitoria

3 –A questo punto, la Corte esamina i presupposti per la risarcibilitΓ  dei danni derivanti dal mancato recepimento di una direttiva comunitaria.

La prima condizione Γ¨ costituita dalla violazione dalla violazione di un obbligo derivante da una direttiva che sia sufficientemente chiara nel porre un obbligo di recepimento in capo allo Stato membro; quanto detto al paragrafo che precede dimostra, appunto, la sussistenza di tale condizione.

La seconda condizione Γ¨ che la violazione sia sufficientemente qualificata ossia β€œmanifesta e grave”, da parte di uno Stato membro o di un’istituzione comunitaria, dei limiti posti al loro potere discrezionale; nel caso di specie, si afferma che l’interpretazione della direttiva fosse tanto piana da rendere l’errore dello Stato italiano nel mancato recepimento sufficientemente β€œqualificato”.

La terza condizione, ossia l’esistenza del nesso di causalitΓ  tra la violazione del diritto comunitario e il danno lamentato, Γ¨ parimenti sussistente in quanto non occorre, ai sensi della direttiva, che il risarcimento da parte dei diretti responsabili sia obiettivamente impossibile, ma Γ¨ sufficiente che siano riscontrate obiettive difficoltΓ  nel conseguirlo, difficoltΓ  ritenute sussistenti nel caso di specie (gli imputati si sono resi latitanti in sede penale vanificando, sul piano risarcitorio, la costituzione di parte civile della vittima).

Il rapporto tra l’obbligazione indennitaria e il risarcimento da mancato recepimento della direttiva

4 – La Corte passa, quindi, a esaminare il rapporto tra l’obbligazione risarcitoria azionata (per inadempimento della direttiva) e quella indennitaria prevista dallo jussuperveniens (L. n. 122/2016).

L’indennizzo ex L. 122/2016 Γ¨ una prestazione stabilita dalla legge, come effetto dell’attuazione di obblighi derivanti dalla partecipazione dello Stato all’Unione europea; β€œdunque, una obbligazione ex lege, da assolversi nei confronti degli aventi diritto, individuati dalla stessa disciplina di fonte legale e che prescinde dalla ricorrenza degli elementi costitutivi dell’illecito il quale, nel sistema della responsabilitΓ  civile, sia di fonte contrattuale, che aquiliana, si pone come indefettibile presupposto per la liquidazione del danno, ossia delle conseguenze pregiudizievoli da esso scaturenti (cfr. anche Cass., 4 novembre 2020,n. 24474)”.

L’obbligazione risarcitoria per mancato recepimento di una direttiva, invece, intende ristorare i danni per omessa o tardiva trasposizione di direttiva non autoesecutiva da parte del legislatore italiano nel termine prescritto dalla direttiva stessa; tale obbligazione rientra nello schema della responsabilitΓ  contrattuale per inadempimento dell’obbligazione ex lege dello Stato(quest’ultima di natura indennitaria, nel senso che la direttiva imponeva un obbligo di introdurre l’indennizzo). Si tratta, quindi, di un’obbligazione derivante da un illecito costituito dal comportamento omissivo dello Stato anche sul piano dell’ordinamento interno, che va inquadrata nella figura della responsabilitΓ  “contrattuale”, in quanto nascente non dal fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c., bensΓ¬ da un illecito ex contractu e cioΓ¨ dall’inadempimento di un rapporto obbligatorio preesistente.

L’indennizzo, poi, riconosciuto a opera della L. n. 122/2016, quindi, non si identifica nΓ© con il risarcimento, sebbene costituisca un importante parametro per la quantificazione del medesimo, nΓ© con il risarcimento spettante astrattamente alla vittima del reato da parte dei suoi esecutori.

La stessa Corte di Giustizia, infatti, ha riconosciuto che l’indennizzo possa essere minore del risarcimento, ma anche che, come stabilito dal sesto considerando della direttiva in esame, esso debba essere equo e adeguato alle lesioni subite.

Dunque, la discrezionalitΓ  legislativa, pur significativa, deve comunque essere necessariamente orientata dai criteri di “equitΓ ” e “adeguatezza”. La Corte ha interpellato la C.G.U.E anche sull’adeguatezza dell’indennizzo forfettario stabilito dalla menzionata legge e la Corte, con la menzionata Sentenza del 16.7.2020, ha stabilito che l’indennizzo puΓ² ben essere calcolato forfettariamente ma anche che esso non puΓ² essereΒ  ‘puramente simbolico o manifestamente insufficiente alla luce della gravitΓ  delle conseguenze del reato” intenzionale violento, dovendo rappresentare un valido contributo al ristoro del danno materiale e morale subito dalle vittime. Lo Stato membro che opti per il regime forfettario di indennizzo, perciΓ²,β€œdeve provvedere affinchΓ© la misura degli indennizzi sia sufficientemente dettagliata, cosΓ¬ da evitare che l’indennizzo forfettario previsto per un determinato tipo di violenza possa rivelarsi, alla luce delle circostanze di un caso particolare, manifestamente insufficiente”. La C.G.U.E. ha concluso che β€œfatta salva la verifica da parte del giudice del rinvio, un importo forfettario -determinato in un primo momento ineuro 4.800,00 -per l’indennizzo della vittima di violenza sessuale non sembra corrispondere, prima facie, a un β€œindennizzo equo e adeguato” come richiesto dalla direttiva.

La compensatio lucri cum danno tra indennizzo e risarcimento

5 – Dopo aver liquidato equitativamente il danno rapportandosi al doveroso (per lo Stato) indennizzo β€œequo e adeguato”, la Corte apre alla operativitΓ  della β€œcompensatio lucri cum danno” in quanto l’indennizzo ottenuto dalla vittima del reato Γ¨ stato, all’esito della riparametrazione operata con successivo D.M., erogato nella somma di 25.000,00 euro.

Dal risarcimento del danno (quantificato in 50.000,00 euro) viene, quindi, detratta la somma ricevuta a titolo di indennizzo e ciΓ² in quanto, da un lato, viene accertato il nesso causale tra fatto illecito e beneficio, e dall’altro, si ritiene positivamente riscontrata la condizione per cui vi sarebbe coincidenza tra le ragioni giustificatrici dell’indennizzo e del risarcimento: i due rimedi concorrono a un’analoga funzione ripristinatoria.

In particolare, la Corte richiama il proprio indirizzo per cui β€œnell’ipotesi in cui, pur in presenza di titoli differenti (indennizzo e risarcimento), vi sia unicitΓ  del soggetto responsabile del fatto illecito fonte di danni ed al contempo obbligato a corrispondere al danneggiato una provvidenza indennitaria (…) vale la regola del diffalco, dall’ammontare del risarcimento del danno, della posta indennitaria avente una cospirante finalitΓ  compensativa”.

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