๐ ๐ฉ๐ซ๐๐ฌ๐ฎ๐ฉ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ญ๐ข ๐๐๐ฅ ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ข ๐๐๐๐๐ฌ๐ฌ๐จ ๐๐ ๐๐๐ซ๐๐๐จ๐ง๐ ๐๐ฅ ๐๐๐ฌ๐จ ๐๐ฌ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ข๐ญ๐จ-๐ ๐ซ๐๐ง๐๐จ di Arcangelo Monaciliuni
I presupposti del diritto di accesso da Maradona al caso Esposito-Franco
Note alla sentenza del TAR del Lazio, Roma, Sezione prima, n. 13332 dellโ11 dicembre 2020 in tema di diritto dโaccesso agli atti.
di Arcangelo Monaciliuni
Mediante la sentenza in commento il TAR del Lazio, sezione prima, ha annullato il diniego opposto dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione alla richiesta del dott. Antonio Esposito, giร Presidente titolare della Seconda Sezione Penale presso la stessa Suprema Corte, di essere ammesso ad accedere agli atti del procedimento disciplinare intentato โa carico del dott. Amedeo Franco su esposto dello stesso dott. Espositoโ.
La richiesta di accesso era stata avanzata a seguito della โnuova campagna di stampaโ avviata nel giugno del 2020 (ve ne era stata una precedente nel 2015) โrelativa alla registrazione di alcune dichiarazioni rese dal dott. Amedeo Franco, nelle more deceduto, in un incontro avuto con lโon. Berlusconi, che hanno gettato una grave ombra sullโimparzialitร del Collegio giudicante e, in particolare, del Presidente Espositoโ. Lโombra in questione era data dai contenuti delle dichiarazioni del dott. Franco, dalle quali poteva esser dato trarre che Berlusconi fosse stato โingiustamente condannato nel processo c. detto โDiritti Mediasetโ (Presidente Esposito e Relatore Franco) โanche e soprattutto per la prevenzione e la non imparzialitร del Presidente del Collegio, dott. Espositoโ. In tali sensi, pag. 4 dellโesposizione in fatto della sentenza qui oggi in commento.
Sempre per come leggesi nel corpo della pronuncia, alla richiesta del Presidente Esposito di โnotizie in merito allโesito del procedimento attivato nei confronti del dott. Francoโ a seguito del suo (risalente) esposto, la Procura dapprima โsi limitava a comunicare che il procedimento originato dallโesposto รจ stato definitoโ e, di poi, in sede di riscontro allโistanza di accesso ai contenuti del provvedimento (di definizione del procedimento disciplinare), avanzata dal Presidente Esposito con apposito atto del 4 luglio 2020, affermava che โi dati e gli atti richiesti sono sottratti sia allโistituto dellโaccesso documentale, sia a quello dellโaccesso generalizzatoโ e, per lโeffetto, respingeva la richiesta.
Da qui, riannodando le fila, lโimpugnativa giurisdizionale definita dal Tar Lazio con la sentenza di accoglimento.
Di una vicenda recante, mutatismutandis, profili per qualche verso analoghi in tema di predicabilitร dellโinteresse allโaccesso, chi scrive ebbe modo di occuparsi anni fa in qualitร di relatore/estensore della pronuncia che definรฌ il relativo contenzioso (TAR Campania, sezione sesta, sentenza n. 2118/2014).
Equitalia Sud aveva negato a Maradona lโaccesso alla notoria cartella esattoriale e, in sede giudiziaria, aveva negato lโinteresse alla sua acquisizione nel sostanziale assunto che, alla stregua dellโavvenuta definizione dei giudizi di merito che avevano interessato la debenza o meno da parte di Maradona delle somme al Fisco, non poteva ritenersi residuare alcun interesse diretto, concreto ed attuale al richiesto accesso.
Sul punto la risposta del Collegio (il ricorso di Maradona venne accolto) fu che โil petitum sostanziale in azioni quali quella qui data non รจ e non puรฒ essere mai costituito dalla verifica della legittimitร della pretesaโ (lรฌ tributaria) โma da quella solo del diniego a mettere a disposizione dellโistante la documentazione richiesta, ovvero dellโillegittimo frapporsi al diritto allโaccesso, materia questa sola che rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo โฆ (omissis) .. La norma non richiede per l’ostensibilitร del documento la pendenza di un giudizio, o la dichiarazione di volerlo proporre, nรฉ a fortiori autorizza valutazioni in ordine alla concreta utilitร del documento rispetto alle ragioni difensive dell’istante, non foss’altro perchรฉ spesso รจ la stessa amministrazione ad essere indicata quale responsabile della lesione della posizione giuridica che l’istante vuol tutelare, sicchรฉ lasciare all’amministrazione il sindacato sull’utilitร ed efficacia del documento in ordine all’esito della causa, significherebbe dare ad una parte del giudizio il dominio della causa. Ciรฒ non significa che l’amministrazione non debba fare alcuna valutazione: piuttosto la valutazione deve riguardare il “collegamento” della situazione giuridica da tutelare con il documento del quale รจ richiesta l’ostensione. L’amministrazione deve dunque consentire l’accesso se il documento contiene notizie e dati che, secondo quanto esposto dall’istante, nonchรฉ alla luce di un esame oggettivo, attengono alla situazione giuridica tutelata (ad esempio, la fondano, la integrano, la rafforzano o semplicemente la citano) o con essa interferiscono in quanto la ledono, ne diminuiscono gli effetti, o ancora documentano parametri, criteri e giudizi, rilevanti al fine di individuare il metro di valutazione utilizzato in procedure concorsuali. Accertato il collegamento, ogni altra indagine sull’utilitร ed efficacia in chiave difensiva del documento, od ancora, sull’ammissibilitร o tempestivitร della domanda di tutela prospettata, รจ sicuramente ultroneaโฆโ.
In tali sensi, con affermazioni sostanzialmente analoghe, (ma) rapportate alla piรน specifiche situazioni di volta in volta in concreto date, lโunanime giurisprudenza amministrativa, ovvero il โdiritto viventeโ.
Orbene, nel caso che qui ora ne occupa, appare del tutto evidente โil collegamentoโ fra la situazione giuridica da tutelare e gli esiti del procedimento disciplinare. Il dott. Esposito ha precisato e documentato, nellโistanza ed in ricorso, โdi dover attivare e, in parte, di aver giร attivato, precisi rimedi in sede giurisdizionale, tendenti, nella sostanza, a smentire le affermazioni del defunto collega dott. Franco, divulgate appunto con tali mezzi.โ. E tanto basta, come, in adesione al cennato โdiritto viventeโ, statuito dal Tar del Lazio nella ripetuta pronuncia in commento che si รจ fatta carico di negare lโapplicabilitร /pertinenza al caso di specie di ciascuna delle diverse pronunce giurisprudenziali evocate dalla difesa erariale a sostegno della legittimitร dellโopposto diniego.
Ma sia consentito aggiungere che siffatta conclusione era del tutto scontata.
Nellโordinamento nazionale la โtrasparenzaโ, intesa come presidio normativo dellโart. 97ย Cost. e codificata, quale diritto allโaccesso ai documenti, dallโart. 22 e ss. della legge n. 241 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni, si atteggia a punto di confluenza di principi costituzionali, buon andamento della P.A., legalitร sostanziale, partecipazione del cittadino alla vita democratica e, quindi, assurge a fonte di istituti sรฌ diversi, ma tutti tesi ad assicurare concretezza alla โdisclosureโ, di guisa che la difesa ad oltranza del diritto alla riservatezza va nella direzione opposta a quei modelli di amministrazione condivisa, policentrica, pluralistica e paritaria.
E, nella fattispecie che ne occupa appare, per lโappunto, una โdifesa ad oltranzaโ sia:
– il tentativo, stroncato dal giudice capitolino, di far leva sulle ben diverse previsioni e relativa giurisprudenza afferenti allโaccesso civico generalizzato: del tutto chiara la diversitร strutturale degli interessi giuridici presi in considerazione (e tutelati) dalle due diverse tipologie di accesso che non consentono fra loro sovrapposizioni, operando in contesti e per finalitร differenti;
– lโaver invocato, per sottrarsi alla disclosure, lโinapplicabilitร al caso di specie delle norme concernenti il procedimento amministrativo, ovvero la natura giurisdizionale della fase pre-disciplinare, allโuopo invocando la previsione del D.M. 115/96 (recante il โRegolamento concernente le categorie di documenti formati o stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto d’accessoโ) a tenore della quale รจ sottratta allโaccesso, per l’esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, la โdocumentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari, ovvero utilizzabile ai fini dell’apertura di procedimenti disciplinari, nonchรฉ concernente l’istruzione dei ricorsi amministrativi prodotti dal personale dipendenteโ (art. 4, comma 1, lett. i).
Ed invero, come ricordato nella sentenza qui annotata con puntuale ed assorbente considerazione, lโart. 24 della โleggeโ 241/90, che disciplina lโesclusione dallโaccesso โdocumentaleโ, al comma 7, precisa che โDeve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridiciโ. E siffatta precisazione, a tacere della sua piana prevalenza nella gerarchia delle fonti, deve ritenersi, per implicito, contenuta nello stesso art. 4 del ripetuto decreto ministeriale (recante, lโart. 4, la individuazione delle categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi) il cui incipit recita โAi sensi dell’art. 24, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonchรฉ ai sensi dell’art. 8, comma 5, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352โฆ.โ.
Unโultima considerazione si impone. Se il procedimento รจ stato โdefinitoโ, come รจ da ritenersi con una pronuncia โdeclaratoria del non luogo a procedereโ ex art. 17, commi 6 ed 8, d.l.vo 23 febbraio 2006, n 109 (recante la “Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistratiโฆ”), ossia di archiviazione, come sintetizzato dal Tar, vieppiรน non son date intravedere ragioni atte a potersi frapporre allโaccesso. Ed invero la normativa, primaria e secondaria, conosce gli istituti del differimento, ove mai esigenze di riservatezza dei procedimenti โin fieriโ lo esigessero.

