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Parificare la falsa allโ€™omessa dichiarazione รจ operazione consentita allโ€™interprete e non creazione di nuova norma

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Corte di Cassazione, SS.UU., Sentenza n. 27770 del 04.12.2020

Ai fini dellโ€™esclusione di una gara dโ€™appalto, il Consiglio di Stato, con Sentenza del 2018, ha ritenuto applicabile alla omessa dichiarazione โ€“ circa il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione – le sanzioni testualmente previste per le false dichiarazioni (ai sensi dellโ€™art. 38 co. 1 ter del previgente codice appalti d.lgs. n. 163/2006; il Consiglio di Stato aveva stabilito che โ€œl’omissione dell’obbligo dichiarativo stabilito dalla legge integra, โ€œcon ogni evidenza, una dichiarazione mendace, soprattutto nel caso in esame, nel quale la stessa inscindibilmente si accompagnava ad una dichiarazione consapevolmente incompleta circa il possesso dei requisitiโ€ฆโ€).

Giova precisare che la questione dellโ€™applicabilitร  dellโ€™esclusione per informazioni false od omesse ha trovato una efficace risposta giurisprudenziale, con riferimento alla disciplina ora vigente (art. 83 d.lgs. 50/2016) nella Sentenza dellโ€™Adunanza plenaria n. 16 del 28.8.2020 di cui alla pillola del 13.9.2020.

Non รจ questa, tuttavia, la questione di diretto interesse della Corte di Cassazione che si limita a escludere lโ€™eccesso di potere giurisdizionale rispetto alla descritta operazione interpretativa.

La Corte ribadisce che โ€œl’eccesso di potere giurisdizionale per invasione della sfera riservata al legislatore รจ configurabile solo allorchรฉ il giudice speciale abbia applicato non la norma esistente, ma una norma da lui creata, esercitando un’attivitร  di produzione normativa che non gli compete, e non invece quando si sia limitato al compito interpretativo che gli รจ proprio, anche se tale attivitร  ermeneutica abbia dato luogo ad un provvedimento abnorme o anomalo ovvero abbia comportato uno stravolgimento delle norme di riferimento, atteso che in questi casi puรฒ profilarsi, eventualmente, un error in iudicando, ma non una violazione dei limiti esterni della giurisdizioneโ€.

Il sindacato della Corte in punto di individuazione dei limiti esterni della giurisdizione, infatti, non include il sindacato sulle scelte ermeneutiche del giudice amministrativo, suscettibili di comportare errores in iudicando o errores in procedendo e neppure รจ in rapporto con la gravitร  o intensitร  del presunto errore di interpretazione, il quale rimane confinato entro i limiti interni della giurisdizione amministrativa; l’interpretazione delle norme costituisce, del resto, il proprium distintivo dell’attivitร  giurisdizionale.

L’eccesso di potere per sconfinamento del giudice amministrativo nell’ambito riservato alla potestร  del legislatore costituisce, quindi, โ€œevenienza estrema e al contempo marginale nell’esperienza del diritto, che รจ nella legge ma anche nell’applicazione ed interpretazione che ne danno i giudiciโ€.

Infine, le Sezioni Unite chiariscono che il quadro dei principi appena esposta non muta in rapporto alla recente rimessione alla Corte di giustizia operata con lโ€™ordinanza 18 settembre 2020, n. 19598 (su cui si veda lโ€™approfondimento di Murrone, M.G., Eccesso di potere giurisdizionale e sindacato della Corte di Cassazione in punto di giurisdizione riportato a p. 32 dellโ€™ultimo numero della nostra rivista), โ€œposto che le questioni interpretative che il Giudice europeo รจ stato chiamato ad affrontare riguardano il piรน ristretto ambito del diritto dell’Unione europea, che esula dal caso odierno se non per quanto si dirร  a proposito del terzo motivo di ricorsoโ€.