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La giurisdizione in tema di penale applicata per lโ€™inadempimento della concessione dei beni pubblici

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Consiglio di Stato, sez. V, Sent. n. 8100 del 17.12.2020

1 – La sovrapposizione della definizione โ€œclassicaโ€ di concessione, quale tipico provvedimento ampliativo, a quella presente nel codice appalti (art. 3 lett. uu e vv del d.lgs. 50/2016) e le relative norme di riparto della giurisdizione (art. 133 lett. b e c del c.p.a.) sono al centro di un ampio dibattito giurisprudenziale.

La Sentenza in commento si riferisce, pur con affermazioni di tipo generale, alla tipologia di concessione che piรน agevolmente รจ riconducibile alla concessione โ€œclassicaโ€ piuttosto che alla definizione dellโ€™istituto recata nel codice degli appalti. Si tratta, infatti, di una concessione di un bene pubblico (piscina comunale), affidata a una societร  sportiva a cui il Comune ha ritenuto di applicare una penale per lโ€™inadempimento del contratto accessivo al provvedimento concessorio.

2 โ€“ La Sezione rammenta come la concessione di beni pubblici sia un istituto in cui รจ immanente lโ€™interesse dellโ€™amministrazione a un corretto utilizzo del bene affidato in uso speciale al privato concessionario. Il contratto che regola il rapporto risulta essere dipendente logicamente e giuridicamente dal provvedimento con cui si estrinseca il potere di affidamento dellโ€™uso del bene.

A tale schema, peraltro, corrisponde la persistenza, anche nella fase esecutiva del rapporto, di poteri di supremazia dellโ€™amministrazione.

3 โ€“In questโ€™ottica si spiega la previsione dellโ€™art. 133 co. 1 lett. b del c.p.a. che affida al G.A. leโ€œcontroversie aventi ad oggetto atti e provvedimenti relativi a rapporti di concessione di beni pubblici, ad eccezione delle controversie concernenti indennitร , canoni ed altri corrispettivi โ€ฆโ€; lโ€™ipotesi di giurisdizione esclusiva รจ tipicamente riconducibile al possibile intreccio tra situazioni giuridiche aventi consistenza di interesse legittimo e altre invece qualificabili come diritto soggettivo. Rispetto alla descritta ipotesi di giurisdizione esclusiva, lโ€™attribuzione al G.O. della cognizione relativa alle controversie concernenti indennitร , canoni e altri corrispettivi รจ da ritenersi eccezionale; la giurisprudenza ha, invero, chiarito che se la questione relativa allโ€™indennitร  coinvolge un potere discrezionale dellโ€™amministrazione (es. per determinare lโ€™an o il quantum dellโ€™indennitร ), la giurisdizione va attribuita al giudice amministrativo, mentre al giudice ordinario restano le questioni in cui si ragioni del mero ammontare del corrispettivo da determinare senza il coinvolgimento di un potere discrezionale della P.A. concedente

4 โ€“ Nel contesto descritto, di tipo pubblicistico, la fase esecutiva resta permeata dellโ€™interesse pubblico per cui โ€œi rimedi spettanti allโ€™autoritร  concedente per reagire allโ€™inadempimento del privato concessionario non possono โ€ฆessere assimilabili a quelli spettanti alla parte di un contratto di diritto comuneโ€. Anche lโ€™uso di strumenti privatistici non muta il quadro delineato poichรฉ esso รจ compatibile con il perseguimento del pubblico interesse (art. 11 L. 241/1990 a cui vengono, da taluni, ricondotti i contratti accessivi alle concessioni) con conseguente persistenza dei profili di autoritativitร  dellโ€™azione amministrativa.

5 โ€“ Il modulo amministrativistico, peraltro, non conduce a una deminutio di tutela in capo al concessionario; anzi, la sua posizione si โ€œrafforzaโ€ per lโ€™applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo che prevede โ€œla necessitร  che gli atti adottati dallโ€™autoritร  concedente di reazione allโ€™inadempimento siano esercitati in coerenza con il pubblico interesse sotteso alla concessione, e che questo sia esternato in una motivazione adeguata, resa allโ€™esito del contraddittorio con il concessionarioโ€.

6 โ€“ Nel caso di specie, lโ€™ente locale ha applicato la penale alla societร  sportiva che si era dichiarata impossibilitata a riaprire la piscina in ottemperanza alle normative emergenziali e ciรฒ anche per la antieconomicitร  della gestione. La valutazione del Comune nel senso che il concessionario avrebbe dovuto comunque sostenerne i costi รจ ritenuta โ€œuna tipica valutazione espressiva della posizione di supremazia dellโ€™amministrazione concedente, incentrata sullโ€™esigenza di interesse pubblico di assicurare il sollecito riavvio della gestione dellโ€™impianto sportivoโ€.

La giurisdizione, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di prime cure, viene, quindi, attribuita al giudice amministrativo.