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La revoca dellโ€™apertura di credito e la buona fede esecutiva

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Corte di Cassazione, sez. I civile, Ordinanza n. 29317 del 22.12.2020

1 – Al correntista che aveva ripetutamente sforato lโ€™apertura di credito concessa, la banca ha revocato lโ€™apertura di credito dopo averlo diffidato a saldare il debito entro dieci giorni.

In primo grado, il correntista si era visto riconoscere un risarcimento per la revoca, ritenuta contraria a buona fede; tale interpretazione era stata, invece, ribaltata dalla Corte dโ€™Appello che ha ritenuto legittima la revoca.

La Corte di Cassazione, nel confermare la Sentenza dโ€™appello, effettua alcune interessanti puntualizzazioni.

2 โ€“ La Sezione rammenta, nellโ€™esaminare la domanda sulla violazione della buona fede contrattuale, che lโ€™obbligo di buona fede รจ definito da una norma โ€œelasticaโ€ che indica, cioรจ, solo un parametro generale che richiede, da parte del giudice,โ€œun’attivitร  di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico-socialeโ€. In tali casi, la censurabilitร  in cassazione di tali giudizi รจ ammessa solo quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell’ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimitร ) e con quegli “standard” valutativi esistenti nella realtร  sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente.In particolare, qualora la fattispecie sia idonea a fungere da modello generale di comportamento in una serie indeterminata di casi analoghi, โ€œlร  si ravvisa allora un giudizio di diritto e la necessitร  dell’intervento nomofilattico della Cassazione, al fine di garantire la prevedibilitร  delle future decisioni, posto che si tratta d’integrare il contenuto della norma indeterminata o della clausola generale predettaโ€.

Il caso specifico, evocativo di un criterio generale di interpretazione dellโ€™obbligo di buona fede, rientra, quindi, nel giudizio di diritto affidato alla Corte di Cassazione.

3 โ€“ La questione viene, allora, esaminata dalla Corte che ribadisce lโ€™applicazione, al caso di specie, del terzo comma dellโ€™art. 1845 c.c. secondo cui โ€œse l’apertura di credito รจ a tempo indeterminato, ciascuna delle parti puรฒ recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorniโ€. Il dettato della norma non impedisce che il recesso โ€“ qualora assuma connotati del tutto arbitrati e imprevisti โ€“ sia giudicato contrario alla cd. buona fedeesecutiva ex art. 1375 e 1175 cod. civ., ma determina che cada in capo al debitore lโ€™onere della prova delle circostanze che renderebbero il recesso contrario a buona fede; lโ€™istituto bancario puรฒ legittimamente recedere, invece, limitandosi a richiamare il disposto dellโ€™art. 1845 co. 3, cit.

Il debitore che agisce per far dichiarare l’arbitrarietร  del recesso ha, quindi, l’onere di allegare l’irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando, ad esempio, la sufficienza della propria garanzia patrimoniale

Nel caso di specie, la Corte conclude nel senso che sia legittimo l’esercizio del diritto di recesso ad nutum dell’istituto di credito purchรฉ anticipato dalla comunicazione al cliente di un congruo preavviso, in quanto: a) tale facoltร  รจ espressamente prevista dall’art. 1845 c.c.;b) la condotta negoziale della banca non viola il principio generale di buona fede esecutiva di cui all’art. 1375 cod. civ., in presenza di comportamenti inaffidabili del debitore che ripetutamente ed in modo ingiustificato superi il limite di affidamento concesso dalla banca.

Neppure la condotta omissiva della banca โ€“ che in diverse occasioni precedenti non abbia contestato lo sforamento – puรฒ essere intesa come autorizzazione ad un innalzamento del limite dell’apertura di credito; un simile contegnova inteso quale mera tolleranza, in attesa del corretto adempimento da parte del correntista dell’obbligo di rientrare dall’esposizione debitoria non autorizzata.