π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ 𝟏𝟏.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏: Le forme del dolo omicidario

Le forme del dolo omicidario

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Corte di Cassazione, sez. I penale, Sentenza n. 36079 del 16.12.20

1 – La vicenda, consistita nell’esplosione di diversi colpi di pistola all’indirizzo della vittima che riportava solo delle lesioni, consente alla Corte di rammentare alcuni principi in tema di prova dell’elemento psicologico.

La prova del dolo, in mancanza di confessione, ha natura indiretta e deve essere desunta mediante un β€œprocedimento inferenziale”, analogo a quello indiziario, che consenta di ricavare il fine perseguito partendo da dati concreti, ossia dagli elementi della condotta valutati alla stregua di consolidate massime di esperienza. La Corte evidenzia taluni indici utili per rivelare in via sintomatica l’atteggiamento soggettivo dell’agente: β€œil comportamento antecedente e susseguente al reato; la natura del mezzo usato e le sue caratteristiche intrinseche di potenzialitΓ  lesiva; le parti del corpo della vittima attinte; la reiterazione dei colpi; le ragioni della mancata verificazione dell’evento”.

2 – È, difatti, il dolo a consentire di distinguere il tentato omicidio dal delitto di lesioni personali.

Nel caso dell’omicidio, la carica offensiva non si esaurisce nell’evento prodotto (lesioni) poichΓ© vi si aggiunge un elemento ulteriorerappresentato dal proposito di cagionare un esito piΓΉ grave in danno dello stesso bene giuridico o di un bene giuridico superiore dello stesso soggetto, β€œsenza perΓ² poter sortire il risultato perseguito per ragioni estranee alla volontΓ  dell’agente”.

3 – Le principali forme di dolo, come enunciate dalle Sezioni Unite n. 38343/2014, restano tre.

In particolare, β€œquello intenzionale Γ¨ individuabile nella rappresentazione del verificarsi come certo, probabile o possibile del fatto di reato quale scopo specifico perseguito con la condotta, posta in essere per realizzare quell’esito avuto di mira; nel dolo diretto la volontΓ  non si dirige verso l’evento tipico e tuttavia l’agente si rappresenta come conseguenza certa o altamente probabile della propria condotta un risultato, che perΓ² non Γ¨ il fine per il quale agisce; il dolo eventuale Γ¨ qualificato dall’atteggiamento soggettivo che vuole l’azione, non per realizzare quale risultato l’evento, che non Γ¨ previsto come sua conseguenza certa o altamente probabile, ma soltanto possibile e l’agente si Γ¨ indotto alla condotta, accettando la prospettiva che l’accadimento abbia luogo”.

3 – Il dolo alternativo ricorre, invece, quando dalla condotta possano discendere causalmente effetti diversi, tra loro incompatibili in quanto la verificazione dell’uno esclude quella dell’altro. Nel caso di specie, il dolo sarebbe da qualificare come alternativo (almeno) e diretto se l’agente avesse preveduto e voluto, β€œcome scelta sostanzialmente equipollente e quindi indifferentemente perseguita, la morte o il grave ferimento della vittima, eventi rappresentati e voluti in alternativa, ma causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e deliberata” (il dolo sarebbe intenzionale se l’evento fosse anche il fine ultimo dell’azione).

Il dolo alternativo, infatti, puΓ² essere declinato nelle tre forme del dolo intenzionale, diretto o eventuale ed Γ¨, quindi, compatibile con il tentativo se si atteggia nelle prime due (dolo intenzionale o diretto).

4 – Da ultimo, la Sezione esclude la desistenza, non solo perchΓ© Γ¨ mancata la volontarietΓ  della pretesa resipiscenza, ma soprattutto perchΓ© β€œnei reati di danno a forma libera la desistenza puΓ² aver luogo solo nella fase del tentativo incompiuto e non Γ¨ configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui origina il meccanismo causale capace di produrre l’evento, rispetto ai quali puΓ², al piΓΉ, operare la diminuente per il cd. recesso attivo, qualora il soggetto tenga una condotta attiva che valga a scongiurare l’evento”.