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Lβistanza volta allβadozione di unβordinanza contigibile e urgente non determina lβinsorgenza dellβobbligo di provvedere
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T.A.R. Abruzzo, LβAquila, Sentenza n. 23 del 23 gennaio 2021
Γ nota lβevoluzione del diritto amministrativo verso unβazione amministrazione sempre piΓΉ trasparente ed efficiente.
In questβottica i rimedi avverso il contegno meramente inerte della P.A. costituiscono un presidio per il cittadino che si rivolga alla P.A. per il soddisfacimento di un proprio interesse. La Giurisprudenza amministrativa ha, tuttavia, evidenziato che le istanze dei cittadini non sempre determinano lβinsorgenza dellβobbligo di provvedere in capo alla P.A. CosΓ¬, non sorge lβobbligo di provvedere nel caso di richiesta di riesame (non motivata in base a circostanze peculiari che possono rendere il riesame doveroso come, ad esempio, il rilevante mutamento delle circostanze di fatto) o qualora sia rivolto alla P.A. un mero βespostoβ.
Il T.A.R. Abruzzo, nuovamente protagonista delle nostre pillole, affronta il caso in cui la richiesta del cittadino riguardava lβadozione di unβordinanza contingibile e urgente ai sensi dellβart. 54 co. 4 TUEL (d.lgs. 267/2000: βil sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche[1] contingibili e urgenti nel rispetto dei princΓ¬pi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumitΓ pubblica e la sicurezza urbanaβ).
Ebbene, il T.A.R. chiarisce che, in rapporto a poteri caratterizzati da una discrezionalitΓ tanto lata, allβistanza voltaβa sollecitare l’esercizio di siffatto potere non puΓ² che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedereβ.
Il Collegio evidenzia come β trattandosi di unβistanza volta a ottenere lβintervento dβurgenza del Comune per le infiltrazioni derivanti da un fabbricato adiacente a quello dellβistante β il cittadino avrebbe dovuto attivarsi mediante lβesperimento dei previsti rimedi civilistici o chiedendo allβamministrazione di esercitare poteri tipici, mentre Γ¨ da considerarsi inammissibile unβistanza volta a chiedere lβesercizio del potere di ordinanza extra ordinem es art. 54 TUEL che si caratterizza per essere atipico, indeterminato e, perciΓ², residuale.
[1] La locuzione βancheβ Γ¨ stata soppressa allβesito della Sentenza n. 115/2001 della Corte Costituzionale