𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐨𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟎.𝟎𝟏.𝟐𝟎𝟐𝟏: L’istanza volta all’adozione di un’ordinanza contigibile e urgente non determina l’insorgenza dell’obbligo di provvedere

L’istanza volta all’adozione di un’ordinanza contigibile e urgente non determina l’insorgenza dell’obbligo di provvedere

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T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sentenza n. 23 del 23 gennaio 2021

È nota l’evoluzione del diritto amministrativo verso un’azione amministrazione sempre più trasparente ed efficiente.

In quest’ottica i rimedi avverso il contegno meramente inerte della P.A. costituiscono un presidio per il cittadino che si rivolga alla P.A. per il soddisfacimento di un proprio interesse. La Giurisprudenza amministrativa ha, tuttavia, evidenziato che le istanze dei cittadini non sempre determinano l’insorgenza dell’obbligo di provvedere in capo alla P.A. Così, non sorge l’obbligo di provvedere nel caso di richiesta di riesame (non motivata in base a circostanze peculiari che possono rendere il riesame doveroso come, ad esempio, il rilevante mutamento delle circostanze di fatto) o qualora sia rivolto alla P.A. un mero ‘esposto’.

Il T.A.R. Abruzzo, nuovamente protagonista delle nostre pillole, affronta il caso in cui la richiesta del cittadino riguardava l’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell’art. 54 co. 4 TUEL (d.lgs. 267/2000: “il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche[1] contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana”).

Ebbene, il T.A.R. chiarisce che, in rapporto a poteri caratterizzati da una discrezionalità tanto lata, all’istanza volta“a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria, inadeguata a determinare l’obbligo di provvedere”.

Il Collegio evidenzia come – trattandosi di un’istanza volta a ottenere l’intervento d’urgenza del Comune per le infiltrazioni derivanti da un fabbricato adiacente a quello dell’istante – il cittadino avrebbe dovuto attivarsi mediante l’esperimento dei previsti rimedi civilistici o chiedendo all’amministrazione di esercitare poteri tipici, mentre è da considerarsi inammissibile un’istanza volta a chiedere l’esercizio del potere di ordinanza extra ordinem es art. 54 TUEL che si caratterizza per essere atipico, indeterminato e, perciò, residuale.

 

[1] La locuzione “anche” è stata soppressa all’esito della Sentenza n. 115/2001 della Corte Costituzionale

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