La domanda del mercoledì 03.02.2021

Domanda:  𝐈𝐧 𝐭𝐞𝐦𝐩𝐢 𝐝𝐢 𝐞𝐦𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐞𝐩𝐢𝐝𝐞𝐦𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐚 𝐂𝐨𝐯𝐢𝐝 𝟏𝟗, 𝐢𝐧 𝐪𝐮𝐚𝐥𝐢 𝐜𝐚𝐬𝐢 𝐩𝐮𝐨̀ 𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐚𝐝𝐨𝐭𝐭𝐚𝐭𝐚 𝐮𝐧𝐚 𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐝𝐢 𝐬𝐨𝐬𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐜𝐨𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬𝐚 𝐚𝐥 𝐭𝐞𝐫𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 ?

RISPOSTA:

Con sentenza n. 2075 del 18.12.2020 la Sez. I del T.A.R. Calabria ha precisato che le ordinanze straordinarie adottate dal Presidente della Regione ai sensi dell’art. 32 della L. n. 833/1978 in materia di sanità pubblica con efficacia estesa alla Regione soggiacciono al rispetto della ripartizione delle competenze in materia di potestà legislativa, regolamentare ed amministrativa tra Stato, Regioni ed enti locali prevista dagli artt. 117 e 118 Cost.. Pertanto, un organo di governo sub centrale non può adottare provvedimenti extra ordinem in settori di competenza statale a meno che non esista una norma che a ciò espressamente l’autorizzi in via del tutto eccezionale. Nello specifico, è illegittima l’ordinanza regionale che non dia conto di specifiche situazioni sopravvenute rispetto al DPCM del 3.11.2020 di aggravamento del rischio sanitario nel territorio regionale che possano legittimare l’intervento in termini più restrittivi del quadro statale. L’eventuale chiusura “precauzionale” va infatti a sovrapporsi a quelle già compiute dalla Autorità statale cui, secondo l’impianto normativo citato, è riservata la competenza, anche in ragione della possidenza di plurime e più attrezzate competenze. La sospensione del servizio scolastico in presenza – il cui rischio risulta già sotto controllo con le misure nazionali in atto – può anche ledere oltre misura il diritto all’istruzione per i cittadini più giovani arrecando non solo pregiudizio formativo, ma anche psicologico, educativo e di socializzazione.