𝐋𝐚 𝐩𝐢𝐥𝐥𝐚𝐥𝐚 𝐝𝐢 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝟎𝟒.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏:Sull’opponibilità del diritto all’assegnazione della casa coniugale

Sull’opponibilità del diritto all’assegnazione della casa coniugale

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Corte di Cassazione, sez. I civile, ord. n. 377 del 13.01.2021

Nell’ambito della separazione personale i coniugi pattuiscono che la casa coniugale sia trasferita alla moglie con un accordo di portata obbligatoria che, tuttavia, non viene trascritto e perciò risulta inopponibile al fallimento della società del marito.

La Corte risolve, allora, il dubbio relativo alla possibilità di opporre al fallimento il diritto personale di godimento della moglie rammentando i principi affermati in merito dalla stessa giurisprudenza di legittimità.

La norma applicabile alla vicenda in esame (ora trasfusa nell’art. 337 sexies c.c.) era quella dell’art. 155 quater c.c. secondo cui “il godimento della casa familiare Ú attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643”, il che costituiva il recepimento della disciplina del precedente art. 155 cod. civ. come integrata (proprio con riferimento all’esigenza di trascrizione del relativo provvedimento per la sua opponibilità ai terzi) dalla sentenza della Corte costituzionale n. 454 del 1989.

Sebbene non trascritta, peraltro, l’assegnazione alla casa coniugale – che costituisce un diritto personale di godimento e non un diritto reale – resta opponibile ai terzi in quanto esso ha, per definizione, data certa; in tal caso (di mancata trascrizione), però, l’opponibilità sarà limitata al novennio (v. art. 1599 co. 3 c.c. e 6 L. 898/1970; Corte Sez. U, Sentenza n. 11096 del 26/07/2002).

Giova precisare, peraltro, che l’assegnazione della casa coniugale non costituisce una misura assistenziale in favore di uno dei coniugi, ma Ú funzionale alla conservazione dell’habitat familiare a tutela dei figli minori e dei figli maggiorenni non ancora autosufficienti senza loro colpa, e postula la convivenza con essi del coniuge assegnatario.

Il terzo interessato a entrare in possesso dell’immobile potrà, quindi, esperire un’azione di accertamento per accertare la insussistenza delle condizioni che determinano, nel primario interesse dei figli, l’assegnazione al coniuge della casa coniugale; costui dovrà, quindi, dimostrare che la prole sia stata ab origine, o sia successivamente divenuta, maggiorenne ed economicamente autosufficiente o comunque versi in colpa per il mancato raggiungimento dell’indipendenza economica e tanto al fine di conseguire una declaratoria di inefficacia del titolo e la condanna dell’occupante al pagamento di una indennità di occupazione illegittima.

Nel caso di specie, la Corte ha riconosciuto i presupposti per opporre l’assegnazione della casa coniugale al fallimento nei limiti del novennio.

 

 

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