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La motivazione del regolamento con cui si determina il canone per lโ€™occupazione di suolo pubblico

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Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 7904 del 10.12.2020

1 – La fattispecie origina dal nuovo regolamento adottato dallโ€™ente locale resistente in ordine alla determinazione del canone per lโ€™occupazione di suolo pubblico da corrispondere da parte dei titolari degli impianti di produzione e di trasporto dellโ€™energia eolica.

La norma applicata รจ lโ€™art. 63 (Canone per lโ€™occupazione di spazi ed aree pubbliche) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosce ai comuni e alle province la facoltร  di assoggettare lโ€™occupazione di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione (C.O.S.A.P.) in sostituzione della giร  prevista tassa per lโ€™occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) nonchรฉ il potere di definire le modalitร  di calcolo del canone medesimo.

2 – I ricorrenti contestano la carenza di motivazione del regolamento cosรฌ adottato in quanto non sarebbe possibile evincere, nรฉ dal testo del regolamento stesso nรฉ dagli atti istruttori che lโ€™hanno preceduto, in che modo lโ€™amministrazione provinciale abbia determinato la tariffa per il calcolo del canone concessorio.

La Sezione rammenta come i regolamenti di attuazione e di integrazione (qual รจ quello previsto dallโ€™art. 63 d.lgs. 446/1997) soggiacciano al principio di legalitร  nel senso che deve essere la legge, norma primaria, a fondare il potere regolamentare in questione nonchรฉ a definire i criteri a cui dovrร  attenersi la norma secondaria, regolamentare. Nei limiti fissati dalla norma primaria di riferimento, il potere regolamentare gode, perรฒ, di โ€œsignificativi spazi di discrezionalitร โ€.

Tanto spiega lโ€™esclusione dellโ€™obbligo motivazionale prevista per i regolamenti dallโ€™art. 3 co. 2 L. 241/1990.I regolamenti, del resto, partecipano della stessa natura della legge e sono fonti del diritto. Pur non essendo liberi del fine (i fini sono posti dalla norma primaria), i regolamenti sono โ€“ come la legge- frutto di scelte che avvengono a livello politico e, pertanto, โ€œlโ€™ente locale che adotta il regolamento non รจ tenuto ad un onere motivazionale nellโ€™esercizio della sua discrezionalitร  in quanto anchโ€™essa collocata ad un livello politico, i regolamenti essendo in effetti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono lโ€™indirizzo politico โ€“ amministrativo dellโ€™enteโ€.

3 – Lโ€™atto regolamentare, poi, reca prescrizioni a carattere generale che, in quanto tali, non necessitano di puntuale motivazione. Essi, infatti, non determinano in concreto l’assetto degli interessi nelle singole fattispecie, ma si limitano a identificare regole suscettibili di successive applicazioni. โ€œLe ragioni delle disposizioni regolamentari vanno, dunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto lโ€™adozione del regolamento (gli atti interni dellโ€™organo deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione e lโ€™onere di motivazione risulta comunque soddisfatto con lโ€™indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessitร  di una puntuale motivazioneโ€.

Il sindacato giurisdizionale dovrร , quindi, appuntarsi sugli effetti dellโ€™atto regolamentare potendo spingersi verificare se le prescrizioni del regolamento diano luogo ad atti applicativi forieri di effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati.