ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ ππ.ππ.ππππ: La motivazione del regolamento con cui si determina il canone per lβoccupazione di suolo pubblico
La motivazione del regolamento con cui si determina il canone per lβoccupazione di suolo pubblico
#motivazione #regolamenti #COSAP #occupazionesuolopubblico
Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 7904 del 10.12.2020
1 – La fattispecie origina dal nuovo regolamento adottato dallβente locale resistente in ordine alla determinazione del canone per lβoccupazione di suolo pubblico da corrispondere da parte dei titolari degli impianti di produzione e di trasporto dellβenergia eolica.
La norma applicata Γ¨ lβart. 63 (Canone per lβoccupazione di spazi ed aree pubbliche) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosce ai comuni e alle province la facoltΓ di assoggettare lβoccupazione di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione (C.O.S.A.P.) in sostituzione della giΓ prevista tassa per lβoccupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) nonchΓ© il potere di definire le modalitΓ di calcolo del canone medesimo.
2 – I ricorrenti contestano la carenza di motivazione del regolamento cosΓ¬ adottato in quanto non sarebbe possibile evincere, nΓ© dal testo del regolamento stesso nΓ© dagli atti istruttori che lβhanno preceduto, in che modo lβamministrazione provinciale abbia determinato la tariffa per il calcolo del canone concessorio.
La Sezione rammenta come i regolamenti di attuazione e di integrazione (qual Γ¨ quello previsto dallβart. 63 d.lgs. 446/1997) soggiacciano al principio di legalitΓ nel senso che deve essere la legge, norma primaria, a fondare il potere regolamentare in questione nonchΓ© a definire i criteri a cui dovrΓ attenersi la norma secondaria, regolamentare. Nei limiti fissati dalla norma primaria di riferimento, il potere regolamentare gode, perΓ², di βsignificativi spazi di discrezionalitΓ β.
Tanto spiega lβesclusione dellβobbligo motivazionale prevista per i regolamenti dallβart. 3 co. 2 L. 241/1990.I regolamenti, del resto, partecipano della stessa natura della legge e sono fonti del diritto. Pur non essendo liberi del fine (i fini sono posti dalla norma primaria), i regolamenti sono β come la legge- frutto di scelte che avvengono a livello politico e, pertanto, βlβente locale che adotta il regolamento non Γ¨ tenuto ad un onere motivazionale nellβesercizio della sua discrezionalitΓ in quanto anchβessa collocata ad un livello politico, i regolamenti essendo in effetti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono lβindirizzo politico β amministrativo dellβenteβ.
3 – Lβatto regolamentare, poi, reca prescrizioni a carattere generale che, in quanto tali, non necessitano di puntuale motivazione. Essi, infatti, non determinano in concreto l’assetto degli interessi nelle singole fattispecie, ma si limitano a identificare regole suscettibili di successive applicazioni. βLe ragioni delle disposizioni regolamentari vanno, dunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto lβadozione del regolamento (gli atti interni dellβorgano deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione e lβonere di motivazione risulta comunque soddisfatto con lβindicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessitΓ di una puntuale motivazioneβ.
Il sindacato giurisdizionale dovrΓ , quindi, appuntarsi sugli effetti dellβatto regolamentare potendo spingersi verificare se le prescrizioni del regolamento diano luogo ad atti applicativi forieri di effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati.