π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸπŸ“.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟏: La motivazione del regolamento con cui si determina il canone per l’occupazione di suolo pubblico

La motivazione del regolamento con cui si determina il canone per l’occupazione di suolo pubblico

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Consiglio di Stato, sez. V, Sentenza n. 7904 del 10.12.2020

1 – La fattispecie origina dal nuovo regolamento adottato dall’ente locale resistente in ordine alla determinazione del canone per l’occupazione di suolo pubblico da corrispondere da parte dei titolari degli impianti di produzione e di trasporto dell’energia eolica.

La norma applicata Γ¨ l’art. 63 (Canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche) del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 che riconosce ai comuni e alle province la facoltΓ  di assoggettare l’occupazione di suolo pubblico al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione (C.O.S.A.P.) in sostituzione della giΓ  prevista tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) nonchΓ© il potere di definire le modalitΓ  di calcolo del canone medesimo.

2 – I ricorrenti contestano la carenza di motivazione del regolamento cosΓ¬ adottato in quanto non sarebbe possibile evincere, nΓ© dal testo del regolamento stesso nΓ© dagli atti istruttori che l’hanno preceduto, in che modo l’amministrazione provinciale abbia determinato la tariffa per il calcolo del canone concessorio.

La Sezione rammenta come i regolamenti di attuazione e di integrazione (qual Γ¨ quello previsto dall’art. 63 d.lgs. 446/1997) soggiacciano al principio di legalitΓ  nel senso che deve essere la legge, norma primaria, a fondare il potere regolamentare in questione nonchΓ© a definire i criteri a cui dovrΓ  attenersi la norma secondaria, regolamentare. Nei limiti fissati dalla norma primaria di riferimento, il potere regolamentare gode, perΓ², di β€œsignificativi spazi di discrezionalità”.

Tanto spiega l’esclusione dell’obbligo motivazionale prevista per i regolamenti dall’art. 3 co. 2 L. 241/1990.I regolamenti, del resto, partecipano della stessa natura della legge e sono fonti del diritto. Pur non essendo liberi del fine (i fini sono posti dalla norma primaria), i regolamenti sono – come la legge- frutto di scelte che avvengono a livello politico e, pertanto, β€œl’ente locale che adotta il regolamento non Γ¨ tenuto ad un onere motivazionale nell’esercizio della sua discrezionalitΓ  in quanto anch’essa collocata ad un livello politico, i regolamenti essendo in effetti deliberati da organi di rappresentanza che esprimono l’indirizzo politico – amministrativo dell’ente”.

3 – L’atto regolamentare, poi, reca prescrizioni a carattere generale che, in quanto tali, non necessitano di puntuale motivazione. Essi, infatti, non determinano in concreto l’assetto degli interessi nelle singole fattispecie, ma si limitano a identificare regole suscettibili di successive applicazioni. β€œLe ragioni delle disposizioni regolamentari vanno, dunque, ricavate dal dibattito che ha preceduto l’adozione del regolamento (gli atti interni dell’organo deliberativo) e dagli atti istruttori precedenti la deliberazione e l’onere di motivazione risulta comunque soddisfatto con l’indicazione dei profili generali e dei criteri che sorreggono le scelte, senza necessitΓ  di una puntuale motivazione”.

Il sindacato giurisdizionale dovrΓ , quindi, appuntarsi sugli effetti dell’atto regolamentare potendo spingersi verificare se le prescrizioni del regolamento diano luogo ad atti applicativi forieri di effetti discriminatori, irragionevoli o non proporzionati.