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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ricorre solo se Γ¨ possibile invocare il corrispondente esercizio del potere giurisdizionale

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Corte di Cassazione, sez. V penale, Sentenza n. 5434 dell’11.02.2021

1 – I reati diΒ esercizioΒ arbitrarioΒ delle proprie azioni hanno natura giuridica di “reati propri”, non ostando a tale conclusione l’indicazione, negliΒ articoli 392Β eΒ 393 del codice penale, del soggetto attivo come “chiunque”.

Solo il soggetto che vanta la titolaritΓ  di un preteso diritto, e per tale ragione potrebbe “ricorrere al giudice”, ha la β€œlegittimazione al reato”, poichΓ© la sua posizione giuridica giustifica un trattamento processuale (procedibilitΓ  a querela) e sanzionatorio piΓΉ favorevole rispetto ai reati che, altrimenti, sarebbero configurabili in rapporto alle condotte poste in essere (es. danneggiamento,Β violenzaΒ privata).

Non si tratta, peraltro, di “reati propri esclusivi”, o di “mano propria”, nel senso che Γ¨ ammissibile il concorso del terzo, realizzato di concerto o d’intesa con colui che astrattamente avrebbe il diritto di agire, nei limiti in cui sia finalizzato al perseguimento del solo interesse di costui (e non del terzo), nei limiti in cui esso sarebbe stato in astratto giudiziariamente tutelabile (v. Corte di Cassazione n. 29541/2020)

2 – Nel caso di specie, alcuni condomini e alcuni vicini di casa hanno impedito alla vittima del reato di effettuare dei lavori edili – la cui legittimitΓ  Γ¨ contestata – parcheggiando le auto innanzi al cantiere in modo tale da impedire l’accesso alle maestranze.

La condotta,in mancanza di β€œragioni da esercitare”, Γ¨ qualificabile come violenza privata (art. 610 c.p. β€œchiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa Γ¨ punito con la reclusione fino a quattro anni”). Ebbene, la Corte d’Appello aveva assolto i condomini in mancanza di tempestiva querela; solo per essi era stato configurato l’esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Gli altri imputati, non condomini, invece, erano stati condannati per violenza privata.

La Corte di Cassazione conferma la decisione rilevando come i vicini di casa non avessero alcun diritto astrattamente azionabile in sede giudiziaria tale da consentire la configurabilitΓ  del reato di esercizio arbitrario (art. 392 c.p.). In particolare, va distinta β€œla posizione giuridica dei condomini dell’edificio ove si stavano svolgendo i lavori, direttamente coinvolti nel loro diritto di usufruire del parcheggio condominiale e delle concrete condizioni di disponibilitΓ  delle parti comuni della proprietΓ , da quella dei soggetti che condomini non sono, ai quali non spetta un diritto azionabile in forma specifica e personale sulla proprietΓ  altrui, nΓ© alcuna prerogativa dipendente immediatamente dall’esercizio della tutela giurisdizionale che si pretende autonomamente promossa, mediante le condotte di reato”.

Per questi ultimi soggetti, l’esplicazione di attivitΓ  costrittiva non corrisponde al contenuto del possibile esercizio del potere giurisdizionale con conseguente impossibilitΓ  di configurare il reato di cui all’art. 392 c.p.

Va aggiunto, sebbene la questione non sia espressamente affrontata nella Sentenza, che, evidentemente, i vicini di casa non sono stati ritenuti meri concorrenti nel reato altrui in quanto agivano per un interesse proprio (lamentando la dannositΓ  per il contesto dei lavori edili pur compiuti sulla proprietΓ  altrui).