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Obbligo di motivazione per lโ€™iscrizionedi informazioni โ€œatipicheโ€ nel casellario ANAC

#ANAC #informazioni #motivazione

T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. I, Sent. n. 1999 del 17.02.2021

  1. Lโ€™art. 213 co. 10 del d.lgs. 50/2016 istituisce il casellario informatico dei contratti di lavori pubblici (โ€œl’Autoritร  gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’Autoritร  stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84โ€).

In passato, era espressamente consentito allโ€™ANAC lโ€™inserimento di notizie atipiche purchรฉ semplicemente utili a delineare lโ€™affidabilitร  dellโ€™appaltatore. In particolare, era consentito lโ€™inserimento nel casellarioโ€œdi tutte le (altre) notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’Autoritร  ritenute utili ai fini della tenuta del casellarioโ€ (dellโ€™art. 8, co. 2, lett. dd, del d.p.r. n. 207/2010). Abrogata tale ultima disposizione, la giurisprudenza ha ribadito lโ€™esistenza del potere dellโ€™Autoritร  di effettuare anche tale tipologia di segnalazioni oltre a quelle giร  dovute (es. dichiarazioni false in sede di gara, gravi inadempimenti ecc.). Difatti, posto che le annotazioni hanno contenuto meramente informativo, tale attivitร  รจ โ€œfunzionale al compito assegnato allโ€™Autoritร  di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non puรฒ prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. โ€œnotizie utiliโ€.

  1. Nel caso di specie (in cui era applicabile il vecchio codice appalti d.lgs. n. 163/2006), lโ€™annotazione era relativa allโ€™applicazione di penali, contestate giudizialmente e, inoltre, relative a una parte minima del valore dellโ€™appalto (inferiore allโ€™1%). Tale ipotesi non rientrava in alcuna di quelle per cui lโ€™annotazione era espressamente imposta e, allora, afferma la Sezione, lโ€™ANAC avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine allโ€™effettiva utilitร  del suo inserimento nel casellario al fine di verificare lโ€™affidabilitร  dellโ€™appaltatore.

In particolare, in simili casi, lโ€™ANAC deve valutare lโ€™utilitร  della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dallโ€™operatore economico nel corso del procedimento, nella misura in cui sono effettivamente incidenti sullโ€™importanza dellโ€™inadempimento (ovvero sulla gravitร  dellโ€™errore professionale commesso) e, in via indiretta, sullโ€™apprezzamento dellโ€™affidabilitร  della societร  da parte delle stazione appaltanti (nel caso di specie, la motivazione รจ stata ritenuta inadeguata con conseguente annullamento dellโ€™annotazione).