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Obbligo di motivazione per l’iscrizionedi informazioni β€œatipiche” nel casellario ANAC

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T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. I, Sent. n. 1999 del 17.02.2021

  1. L’art. 213 co. 10 del d.lgs. 50/2016 istituisce il casellario informatico dei contratti di lavori pubblici (β€œl’AutoritΓ  gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’AutoritΓ  stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84”).

In passato, era espressamente consentito all’ANAC l’inserimento di notizie atipiche purchΓ© semplicemente utili a delineare l’affidabilitΓ  dell’appaltatore. In particolare, era consentito l’inserimento nel casellarioβ€œdi tutte le (altre) notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’AutoritΓ  ritenute utili ai fini della tenuta del casellario” (dell’art. 8, co. 2, lett. dd, del d.p.r. n. 207/2010). Abrogata tale ultima disposizione, la giurisprudenza ha ribadito l’esistenza del potere dell’AutoritΓ  di effettuare anche tale tipologia di segnalazioni oltre a quelle giΓ  dovute (es. dichiarazioni false in sede di gara, gravi inadempimenti ecc.). Difatti, posto che le annotazioni hanno contenuto meramente informativo, tale attivitΓ  Γ¨ β€œfunzionale al compito assegnato all’AutoritΓ  di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non puΓ² prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. β€œnotizie utili”.

  1. Nel caso di specie (in cui era applicabile il vecchio codice appalti d.lgs. n. 163/2006), l’annotazione era relativa all’applicazione di penali, contestate giudizialmente e, inoltre, relative a una parte minima del valore dell’appalto (inferiore all’1%). Tale ipotesi non rientrava in alcuna di quelle per cui l’annotazione era espressamente imposta e, allora, afferma la Sezione, l’ANAC avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine all’effettiva utilitΓ  del suo inserimento nel casellario al fine di verificare l’affidabilitΓ  dell’appaltatore.

In particolare, in simili casi, l’ANAC deve valutare l’utilitΓ  della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dall’operatore economico nel corso del procedimento, nella misura in cui sono effettivamente incidenti sull’importanza dell’inadempimento (ovvero sulla gravitΓ  dell’errore professionale commesso) e, in via indiretta, sull’apprezzamento dell’affidabilitΓ  della societΓ  da parte delle stazione appaltanti (nel caso di specie, la motivazione Γ¨ stata ritenuta inadeguata con conseguente annullamento dell’annotazione).