ππ π©π’π₯π₯π¨π₯π ππ’ ππ’π«π’πππ¨ πππ₯ π.π.ππππ: Obbligo di motivazione per lβiscrizione di informazioni βatipicheβ nel casellario ANAC
Obbligo di motivazione per lβiscrizionedi informazioni βatipicheβ nel casellario ANAC
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T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. I, Sent. n. 1999 del 17.02.2021
- Lβart. 213 co. 10 del d.lgs. 50/2016 istituisce il casellario informatico dei contratti di lavori pubblici (βl’AutoritΓ gestisce il Casellario Informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito presso l’Osservatorio, contenente tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall’articolo 80. L’AutoritΓ stabilisce le ulteriori informazioni che devono essere presenti nel casellario ritenute utili ai fini della tenuta dello stesso, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all’articolo 80, comma 5, lettera c), dell’attribuzione del rating di impresa di cui all’articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell’attestazione di qualificazione di cui all’articolo 84β).
In passato, era espressamente consentito allβANAC lβinserimento di notizie atipiche purchΓ© semplicemente utili a delineare lβaffidabilitΓ dellβappaltatore. In particolare, era consentito lβinserimento nel casellarioβdi tutte le (altre) notizie riguardanti le imprese che, anche indipendentemente dall’esecuzione dei lavori, sono dall’AutoritΓ ritenute utili ai fini della tenuta del casellarioβ (dellβart. 8, co. 2, lett. dd, del d.p.r. n. 207/2010). Abrogata tale ultima disposizione, la giurisprudenza ha ribadito lβesistenza del potere dellβAutoritΓ di effettuare anche tale tipologia di segnalazioni oltre a quelle giΓ dovute (es. dichiarazioni false in sede di gara, gravi inadempimenti ecc.). Difatti, posto che le annotazioni hanno contenuto meramente informativo, tale attivitΓ Γ¨ βfunzionale al compito assegnato allβAutoritΓ di supportare, attraverso la facilitazione dello scambio di informazioni, le stazioni appaltanti un sistema di controlli e vigilanza sulle procedure di affidamento fondato anche sull’utilizzo di plurimi dati (quali la banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Osservatorio e il Casellario informatico), per la cui alimentazione non puΓ² prescindersi dalla pubblicazione delle c.d. βnotizie utiliβ.
- Nel caso di specie (in cui era applicabile il vecchio codice appalti d.lgs. n. 163/2006), lβannotazione era relativa allβapplicazione di penali, contestate giudizialmente e, inoltre, relative a una parte minima del valore dellβappalto (inferiore allβ1%). Tale ipotesi non rientrava in alcuna di quelle per cui lβannotazione era espressamente imposta e, allora, afferma la Sezione, lβANAC avrebbe dovuto adeguatamente motivare in ordine allβeffettiva utilitΓ del suo inserimento nel casellario al fine di verificare lβaffidabilitΓ dellβappaltatore.
In particolare, in simili casi, lβANAC deve valutare lβutilitΓ della notizia alla luce delle circostanze di fatto esposte dallβoperatore economico nel corso del procedimento, nella misura in cui sono effettivamente incidenti sullβimportanza dellβinadempimento (ovvero sulla gravitΓ dellβerrore professionale commesso) e, in via indiretta, sullβapprezzamento dellβaffidabilitΓ della societΓ da parte delle stazione appaltanti (nel caso di specie, la motivazione Γ¨ stata ritenuta inadeguata con conseguente annullamento dellβannotazione).