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Il nucleo ineliminabile della dignitร  personale del migrante cd. involontario

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Corte di Cassazione, sez. I civile, Ordinanza n. 5039 del 24.02.2021

Corte di Cassazione, sez. II civile, Ordinanza n. 5022 del 24.02.2021

1 – La Corte richiama i propri indirizzi consolidati in tema di protezione internazionale dello straniero. Si precisa che, per lโ€™orizzontalitร  dei diritti umani fondamentali, occorre operare la valutazione comparativa della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente con riferimento al Paese di origine, in raffronto alla situazione d’integrazione raggiunta nel paese di accoglienza, senza che abbia rilievo l’esame del livello di integrazione raggiunto in Italia, isolatamente ed astrattamente considerato.

Il livello di integrazione va, infatti, posto a raffronto con la situazione che verrebbe a determinarsi nel paese di origine a seguito del rimpatrio, al fine di verificare se tale rientro non valga a determinare una intollerabile privazione dell’esercizio dei diritti umani del richiedente, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignitร  personale.

La decisione va presa non allโ€™esito di una valutazione astratta del contesto di generale compromissione dei diritti umani nel paese di origine, ma piuttosto, in rapporto alla specifica esperienza umana del richiedente (la Corte si riferisce alla โ€œstoria di vitaโ€). In applicazione di tale principio, la Corte afferma che migranti di uno stesso Paese potrebbero astrattamente ottenere decisioni opposte โ€œe ciรฒ, non giร  in forza di un’inammissibile (e inaccettabile) graduazione qualitativa della dignitร  umana, bensรฌ in ragione dell’inevitabile conformazione di quest’ultima (anche) in correlazione ai differenti percorsi di vita che sostanziano in modo irripetibile il senso dell’identitร  individuale, da valutarsi anche in relazione alla situazione psico-fisica attuale del richiedente e al contesto culturale e sociale di riferimentoโ€.

2 – Sul piano probatorio, a fronte del dovere del richiedente di allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la domanda, la valutazione delle condizioni socio-politiche ed economiche del Paese d’origine del richiedente deve avvenire anche mediante integrazione istruttoria officiosa. Difatti, il giudice di merito non puรฒ limitarsi a valutazioni solo generiche nรฉ puรฒ omettere di individuare le specifiche fonti informative da cui vengono tratte le conclusioni assunte, potendo incorrere in tale ipotesi, la pronuncia nel vizio di motivazione apparente; egli dovrร , invece, apprezzare tutte le informazioni, generali e specifiche di cui si dispone che siano pertinenti al caso e aggiornate al momento dell’adozione della decisione.

3 โ€“ Nella seconda decisione, la Corte chiarisce come tale valutazione debba essere operata, appunto, in rapporto alle condizioni che il migrante troverebbe al rimpatrio nel paese di origine, mentre non rilevano immediatamente le eventuali violenze subite in un paese di transito (i.e. la Libia). Simili violenze potrebbero, al piรน, costituire la base per il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.