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La differenza tra indicizzazione del leasing e contratto β€œderivato”

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Corte di Cassazione, sez. III civ., Sentenza n. 4659 del 22.02.2021

1 – La Corte si sofferma sulle negoziazioni – con finalitΓ  di copertura o speculativa – aventi ad oggetto gli strumenti finanziari derivati precisando che esse sono contraddistinte, sul piano strutturale, dalla connessione ad altre attivitΓ  finanziarie (quali, ad esempio, titoli, merci, tassi, indici, altri derivati) dal cui Β«prezzoΒ» dipende il valore dell’operazione compiuta, sicchΓ©, β€œferme restando le diversitΓ  legate al tipo di operazione prescelto, tali negoziazioni sono volte a creare un differenziale tra il valore dell’entitΓ  negoziata al momento della stipulazione del relativo contratto e quello che sarΓ  acquisito ad una determinata scadenza previamente individuata”(v. Corte di Cassazione, SS.UU. civ., Sent. n. 8770/2020 su cui si segnala l’approfondimento a pagina 20 del n. 13 della nostra rivista). Le fattispecie comprensive di simili strumenti, peraltro, si presentano estremamente variegate tanto che il fenomeno sembra β€œcomprensibile in maniera globale solo in un’ottica economica”.

2 – Tanto, consente di esaminare la fattispecie in cui due societΓ  hanno stipulato un leasing immobiliare regolando il compenso in franchi svizzeri, salvo, poi, pagare il corrispettivo in euro (1277 c.c.). Con un’apposita clausola contrattuale si Γ¨ previsto che l’importo dei canoni da pagare di volta in volta sia parametrato alla fluttuazione del cambio; tanto ha fatto ritenere alle Corti dei primi gradi di giudizio che si trattasse di una clausola del contratto di leasing dotata di una propria autonomia oltre che β€œatipica”. In particolare, la clausola Γ¨ stata qualificata come β€œdomesticcurrency swap” e, in quanto atipica, Γ¨ stata sottoposta allo scrutinio di meritevolezza (art. 1322 co. 2 c.c.) con esito negativo.

La Corte affronta allora il problema relativo alla correttezza della qualificazione della clausola in questione in termini di autonomia rispetto al contratto di leasing.

3 – All’uopo, la Sezione rammenta come lo swap siaβ€œil contratto attraverso il quale due parti convengono di scambiarsi, in una o piΓΉ date prefissate, due somme di denaro calcolate applicando due diversi parametri (generalmente tassi di interesse e/o di cambio) ad un identico ammontare di riferimento, sicchΓ© alla scadenza o alle scadenze concordate, viene effettuato un unico pagamento, su base netta, in forza di una compensazione volontaria, con la conseguenza che il contratto di swap comporta necessariamente un profitto o una perdita a seconda della fluttuazione dei tassi di interesse e/o di cambio ed Γ¨ sempre sorretto da un intento speculativo”.

Uno speciale tipo di β€œswap” Γ¨ quello legato alle fluttuazioni dei cambi delle valute e, in particolare, il β€œdomesticcurrency swap” Γ¨ il β€œcontratto aleatorio, con il quale due parti si obbligano, l’una all’altra, a corrispondere alla scadenza di un termine, convenzionalmente stabilito, una somma di denaro (in valuta nazionale) quale differenza tra il valore (espresso in valuta nazionale) di una somma di valuta estera al tempo della conclusione del contratto e il valore della medesima valuta estera al momento della scadenza del termine stabilito”.

4–La Sezione conclude nel senso che la clausola in questione, pur essendo β€œaccostabile” al β€œdomesticcurrency swap”, non puΓ² qualificarsi come tale.

Per un verso, infatti, manca la possibilitΓ  di autonoma circolazione che, tipicamente, caratterizza i cd. titoli derivati; per altro verso, la clausola non ha una causa autonoma rispetto al contratto di leasing a cui accede e non puΓ², quindi, essere sottoposta a uno specifico vaglio di meritevolezza come se si trattasse di un’operazione negoziale a sΓ©.

Nel caso di specie, si Γ¨, infatti, ritenuto sussistenteun (mero) contratto di leasing cd. Β«indicizzatoΒ», nel quale ciascuna rata del contratto di leasing Γ¨ legata alle variazioni di un parametro finanziario di riferimento scelto dalle parti e inserito in una specifica clausola di indicizzazione; tale clausola Γ¨ da ritenersi accessoria e β€œnon ha alcun effetto i nΓ© sulla natura, nΓ© sulla causa del leasing, che rimangono, dunque, inalterate posto che con essa le parti hanno inteso unicamente prevedere un meccanismo per ancorare a un parametro oggettivamente certo, il corrispettivo dovuto”.