๐‹๐š ๐ฉ๐ข๐ฅ๐ฅ๐จ๐ฅ๐š ๐๐ข ๐๐ข๐ซ๐ข๐ญ๐ญ๐จ ๐๐ž๐ฅ ๐Ÿ๐ŸŽ.๐ŸŽ๐Ÿ‘.๐Ÿ๐ŸŽ๐Ÿ๐Ÿ: Il ritiro di provvedimenti che erogano illegittimamente finanziamenti comunitari e la tutela dellโ€™affidamento

Il ritiro di provvedimenti che erogano illegittimamente finanziamenti comunitari e la tutela dellโ€™affidamento

#autotutela #aiutidistato #fondieuropei #giurisdizione #risarcimento #affidamento #giurisdizione

T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, Sentenza n. 875 del 16.3.2021

Il riparto di giurisdizione per il ritiro di un atto illegittimo

1 – La contestazione riguarda i provvedimenti con cui, in autotutela, la Regione Sicilia ha ritirato, in parte, un co-finanziamento attribuito ai pescatori per la sostituzione del motore delle proprie imbarcazioni.

Il T.A.R. analizza, in primo luogo, la questione di giurisdizione. Si rileva che, nel caso di specie, la domanda investe direttamente lโ€™annullamento dellโ€™atto di illegittima concessione del co-finanziamento e si afferma chetale circostanza radichi la giurisdizione del G.A. anche rispetto alla questione risarcitoria che si palesa strettamente connessa alla prima.

Il Collegio siciliano, peraltro, va oltre e si spinge a confutare (efficacemente) lโ€™orientamento delle Sezioni Unite teso a radicare la giurisdizione del G.O. in ogni caso in cui venga in questione una lesione dellโ€™affidamento; tale lesione, comโ€™รจ noto, รจ intesa, in numerose Sentenze della Suprema Corte, come derivante da un comportamento della P.A. rispetto a cui il potere recederebbe a mero fatto storico non rilevante in punto di riparto.

Va detto, anzi, che โ€œil comportamento colpevole tenuto dallโ€™Amministrazione allโ€™interno del procedimento non puรฒ ritenersi sconnesso dallโ€™esercizio del potere nemmeno nei casi in cui sia stato legittimamente esercitatoโ€ (T.A.R. Piemonte Sent. n. 292 del 18.3.2019). In tali fattispecie, si afferma, โ€œva valutato il senso complessivo dellโ€™agire amministrativo, che, nelle fasi dellโ€™adozione dellโ€™atto ampliativo illegittimo e della decisione legittima di annullarlo in autotutela, รจ indiscutibilmente di tipo pubblicistico e si traduce nellโ€™adozione di provvedimenti amministrativi di primo e secondo grado, la cui cognizione, in caso di impugnazione, spetta al giudice amministrativoโ€. Pertanto, il T.A.R. conclude nel senso che lโ€™affidamento del privato alla stabilitร  degli effetti di un atto illegittimo ritirato siaโ€œstrettamente connesso allโ€™esercizio del potere amministrativo, a fronte del quale si configurano interessi legittimi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativoโ€.

La doverositร  dellโ€™autotutela nel caso di contrarietร  alla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato

2 โ€“ Dopo aver trattenuto la giurisdizione, il Collegio richiama la Sentenza n. 24 del 20.3.1997 della C.G.U.E. che ha affermato che โ€œlโ€™autoritร  nazionale competente รจ tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, anche quando: a) abbia lasciato scadere il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto; b) lโ€™illegittimitร  della decisione sia alla stessa imputabile in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dellโ€™aiuto, contraria al principio di buona fede; c) tale revoca sia esclusa dal diritto nazionale a causa del venir meno dellโ€™arricchimento, in assenza di malafede, del beneficiario dellโ€™aiutoโ€. Tanto conduce alla conclusione per cui il ritiro degli aiuti in commento fosse doveroso al punto da rendere recessive le norme interne in materia di atti di ritiro (in tema, ad esempio, di termine ragionevole).

Il risarcimento del danno per lesione dellโ€™affidamento

3 โ€“ Il T.A.R. di Palermo rammenta che la lesione dellโ€™affidamento non puรฒ essere invocata di fronte a una precisa disposizione di un testo giuridico dellโ€™Unione, in quanto il comportamento di unโ€™autoritร  nazionale incaricata di applicarlo, il quale sia in contrasto con esso, non puรฒ legittimare, in capo a un operatore economico, un legittimo affidamento quanto allโ€™ottenimento di un trattamento contrario al diritto europeo (CGUE Sent. 20 giugno 2013, Agroferm, C-568/11).

Nel caso di specie, tuttavia, la natura della procedura โ€“ relativa a cofinanziamenti di modesta entitร  erogati a piccoli pescatori, a conclusione di una selezione basata su un bando, che disciplinava espressamente lโ€™entitร  del contributo โ€“ induce a ravvisare un affidamento incolpevole. La conclusione รจ motivata in base alla ulteriore decisione della CGUE n. 349/2019 secondo cui sussiste โ€œun affidamento incolpevole quando allโ€™interessato sono state fornite, da parte delle autoritร  competenti dellโ€™Unione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabiliโ€. Nel caso in esame, lโ€™approvazione di un bando illegittimo per la parte relativa alla quantificazione del contributo integra, appunto, tale presupposto e, aggiunge, la Corte siciliana, viene, comunque, rispettato il senso della normativa europea che รจ quella di non far gravare sul bilancio comunitario lโ€™erogazione di finanziamenti, di provenienza comunitaria, in violazione delle norme che li disciplinano; il risarcimento รจ, infatti, posto a carico del bilancio della Regione Siciliana, fermo rimanendo, quindi, il recupero dei fondi di derivazione comunitaria da parte dellโ€™Unione.