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Il ritiro di provvedimenti che erogano illegittimamente finanziamenti comunitari e la tutela dellβaffidamento
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T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, Sentenza n. 875 del 16.3.2021
Il riparto di giurisdizione per il ritiro di un atto illegittimo
1 – La contestazione riguarda i provvedimenti con cui, in autotutela, la Regione Sicilia ha ritirato, in parte, un co-finanziamento attribuito ai pescatori per la sostituzione del motore delle proprie imbarcazioni.
Il T.A.R. analizza, in primo luogo, la questione di giurisdizione. Si rileva che, nel caso di specie, la domanda investe direttamente lβannullamento dellβatto di illegittima concessione del co-finanziamento e si afferma chetale circostanza radichi la giurisdizione del G.A. anche rispetto alla questione risarcitoria che si palesa strettamente connessa alla prima.
Il Collegio siciliano, peraltro, va oltre e si spinge a confutare (efficacemente) lβorientamento delle Sezioni Unite teso a radicare la giurisdizione del G.O. in ogni caso in cui venga in questione una lesione dellβaffidamento; tale lesione, comβΓ¨ noto, Γ¨ intesa, in numerose Sentenze della Suprema Corte, come derivante da un comportamento della P.A. rispetto a cui il potere recederebbe a mero fatto storico non rilevante in punto di riparto.
Va detto, anzi, che βil comportamento colpevole tenuto dallβAmministrazione allβinterno del procedimento non puΓ² ritenersi sconnesso dallβesercizio del potere nemmeno nei casi in cui sia stato legittimamente esercitatoβ (T.A.R. Piemonte Sent. n. 292 del 18.3.2019). In tali fattispecie, si afferma, βva valutato il senso complessivo dellβagire amministrativo, che, nelle fasi dellβadozione dellβatto ampliativo illegittimo e della decisione legittima di annullarlo in autotutela, Γ¨ indiscutibilmente di tipo pubblicistico e si traduce nellβadozione di provvedimenti amministrativi di primo e secondo grado, la cui cognizione, in caso di impugnazione, spetta al giudice amministrativoβ. Pertanto, il T.A.R. conclude nel senso che lβaffidamento del privato alla stabilitΓ degli effetti di un atto illegittimo ritirato siaβstrettamente connesso allβesercizio del potere amministrativo, a fronte del quale si configurano interessi legittimi, la cui cognizione spetta al giudice amministrativoβ.
La doverositΓ dellβautotutela nel caso di contrarietΓ alla disciplina comunitaria in tema di aiuti di Stato
2 β Dopo aver trattenuto la giurisdizione, il Collegio richiama la Sentenza n. 24 del 20.3.1997 della C.G.U.E. che ha affermato che βlβautoritΓ nazionale competente Γ¨ tenuta, in forza del diritto comunitario, a revocare la decisione di concessione di un aiuto attribuito illegittimamente, anche quando: a) abbia lasciato scadere il termine a tal fine previsto dal diritto nazionale a tutela della certezza del diritto; b) lβillegittimitΓ della decisione sia alla stessa imputabile in una misura tale che la revoca appare, nei confronti del beneficiario dellβaiuto, contraria al principio di buona fede; c) tale revoca sia esclusa dal diritto nazionale a causa del venir meno dellβarricchimento, in assenza di malafede, del beneficiario dellβaiutoβ. Tanto conduce alla conclusione per cui il ritiro degli aiuti in commento fosse doveroso al punto da rendere recessive le norme interne in materia di atti di ritiro (in tema, ad esempio, di termine ragionevole).
Il risarcimento del danno per lesione dellβaffidamento
3 β Il T.A.R. di Palermo rammenta che la lesione dellβaffidamento non puΓ² essere invocata di fronte a una precisa disposizione di un testo giuridico dellβUnione, in quanto il comportamento di unβautoritΓ nazionale incaricata di applicarlo, il quale sia in contrasto con esso, non puΓ² legittimare, in capo a un operatore economico, un legittimo affidamento quanto allβottenimento di un trattamento contrario al diritto europeo (CGUE Sent. 20 giugno 2013, Agroferm, C-568/11).
Nel caso di specie, tuttavia, la natura della procedura β relativa a cofinanziamenti di modesta entitΓ erogati a piccoli pescatori, a conclusione di una selezione basata su un bando, che disciplinava espressamente lβentitΓ del contributo β induce a ravvisare un affidamento incolpevole. La conclusione Γ¨ motivata in base alla ulteriore decisione della CGUE n. 349/2019 secondo cui sussiste βun affidamento incolpevole quando allβinteressato sono state fornite, da parte delle autoritΓ competenti dellβUnione, assicurazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabiliβ. Nel caso in esame, lβapprovazione di un bando illegittimo per la parte relativa alla quantificazione del contributo integra, appunto, tale presupposto e, aggiunge, la Corte siciliana, viene, comunque, rispettato il senso della normativa europea che Γ¨ quella di non far gravare sul bilancio comunitario lβerogazione di finanziamenti, di provenienza comunitaria, in violazione delle norme che li disciplinano; il risarcimento Γ¨, infatti, posto a carico del bilancio della Regione Siciliana, fermo rimanendo, quindi, il recupero dei fondi di derivazione comunitaria da parte dellβUnione.