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Quando lโ€™agguato โ€œdimostraโ€ la premeditazione

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Corte di Cassazione, sez. V penale, Sentenza n. 9324 dellโ€™8.3.2021

1 – I due correi attirano la vittima nella propria auto con un pretesto per poi portarla in un luogo isolato dove la aggrediscono provocandogli gravi lesioni personali per poi desistere anche grazie alla reazione della vittima stessa che li mette in fuga.

La Corte, in primo luogo, esclude la legittima difesa in quanto lโ€™organizzazione di unโ€™ โ€œazione punitivaโ€ implica che siano stati gli stessi autori del reato a porsi nella situazione di pericolo, circostanza che รจ, appunto, incompatibile con la configurabilitร  dellโ€™esimente.

2 – La Sezione passa, quindi, a esaminare la questione relativa al carattere premeditato o meno del reato rammentando che โ€œsono oggetto di prova i fatti che si riferiscono alla determinazione della pena, e, dunque, tra questi, le circostanze aggravanti, nel cui novero รจ ricompresa la premeditazioneโ€.

Si applica, quindi, anche alla premeditazione la regola per cui la prova puรฒ essere, oltre che diretta (es. testimonianza), anche indiziaria, allorchรฉ essa sia desunta da un ยซraccordo logicoยป tra un fatto “secondario” e il “fatto da provare”.

Gli indizi devono, peraltro, essere gravi, precisi e concordanti (art. 192 co. 2 c.p.p.). In particolare, la gravitร  va intesa โ€œcome consistenza, resistenza alle obiezioni, pertinenza del dato rispetto al themaprobandumโ€; la precisione โ€œnel senso di specificitร , univocitร , insuscettibilitร  di diversa interpretazioneโ€; la concordanza โ€œcome convergenza dei plurimi indizi nella medesima direzioneโ€.

3 โ€“ La prova indiziaria puรฒ essere alla base della valutazione circa la sussistenza degli elementi costitutivi della circostanza aggravante della premeditazione; essi consistono in โ€œun apprezzabile intervallo temporale tra l’insorgenza del proposito criminoso e l’attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l’opportunitร  del recesso (elemento di natura cronologica) e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuitร  nell’animo dell’agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica), dovendosi escludere la suddetta aggravante solo quando l’occasionalitร  del momento di consumazione del reato appaia preponderante, tale cioรจ da neutralizzare la sintomaticitร  della causale e della scelta

del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reatoโ€.

Alla luce dei principi esposti, la Sezione ribadisce che l’agguato, cosรฌ come la spedizione punitiva, costituisce, โ€œin astratto, indice rivelatore della premeditazione, siccome sinonimo di imboscata o insidia preordinata che postula un appostamento, protratto per un tempo piรน o meno lungo, in attesa della vittima designata ed in presenza di mezzi e modalitร  tali da non consentire dubbi sul reale intendimento dell’insidia, sicchรฉ giร  il pur breve arco di tempo dell’attesa, puรฒ valere a soddisfare gli elementi costitutivi della premeditazione: il requisito ideologico – consistente nel perdurare nell’animo del soggetto, senza soluzione di continuitร  fino alla commissione del reato, di una risoluzione criminosa ferma ed irrevocabile – e quello cronologico – rappresentato dal trascorrere di un intervallo di tempo apprezzabile, fra l’insorgenza e l’attuazione di tale proposito, in concreto sufficiente a far riflettere l’agente sulla decisione presa ed a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquereโ€.

La condotta delittuosa, come sopra descritta, appare, quindi, senzโ€™altro caratterizzata dalla premeditazione allorchรฉ i due imputati hanno organizzato la descritta spedizione punitiva, attirando con un pretesto la vittima, loro conoscente, nella propria auto per, poi, aggredirlo in un luogo isolato e tanto al fine di evitare che la vittima perseverasse nel chiedere denaro e favori a uno degli aggressori, come era solito fare.

Le modalitร  del fatto, quindi, sono ritenute adeguate al fine di integrare la prova indiziaria della sussistenza dellโ€™aggravante della premeditazione โ€“ nei suoi elementi ideologico e cronologico – senza che possa rilevare la mancata individuazione dellโ€™esatto momento in cui รจ sorto il proposito criminoso, circostanza nota, evidentemente ai soli imputati.