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L’illecito endofamiliare del padre che β€œabbandona” i figli adottivi

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Corte di Cassazione, sez. I civile, ordinanza n. 9188 del 2.4.2021

In particolare, puΓ² essere riconosciuto il danno non patrimoniale se la condizione di afflizione indotta nel coniuge dal tradimento dell’altro (nel caso di specie, nel marito dal tradimento della moglie)β€œsuperi la soglia della tollerabilitΓ  e si traduca, per le sue modalitΓ  o per la gravitΓ  dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignitΓ  personale” (Corte di Cassazione, sez. VI, n. 26383 del 19.11.2020).

Il caso di specie, pur riconducibile al danno endofamiliare, non riguarda i rapporti tra i coniugi ma quello tra il padre e i figli adottivi della coppia. Difatti, il padre, al fine di formare un nuovo nucleo familiare, aveva improvvisamente lasciato la moglie e gli stessi figli adottivi per trasferirsi in un’altra cittΓ  con la nuova compagna da cui ha avuto un altro figlio. La condotta Γ¨ stata ritenuta dalle Corti di merito foriera di un danno risarcibile in capo ai minori che, in rapporto alla loro pregressa esperienza in orfanotrofio, sono risultati (all’esito di una consulenza d’ufficio) particolarmente traumatizzati dal repentino abbandono del nucleo familiare da parte della figura paterna.

Anche in questo caso si afferma che la responsabilitΓ  risarcitoria deriva dalla particolare modalitΓ  dell’abbandono in rapporto alle circostanze pregresse piuttosto che dalla mera responsabilitΓ  per la rottura dell’unione coniugale.