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Sulla configurabilitร  dellโ€™abuso di ufficio per la mancata astensione nella nomina di un direttore sanitario

di Luca Cestaro

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Corte di Cassazione, sez. VI penale, Sentenza n. 16782 del 3.5.2021

La fattispecie; 2. Lโ€™applicabilitร  del dovere di astensione anche agli incarichi dirigenziali di tipo privatistico; 3. La tipicitร  delle figure implicanti il dovere di astensione nei pubblici concorsi; 4. Sulla nozione di grave inimicizia; 5. La configurabilitร  dellโ€™abuso di ufficio per violazione del dovere di astensione; 6. La nozione di danno ingiusto nellโ€™abuso di ufficio

  1. La fattispecie

La pronuncia in commento presenta plurimi profili di interesse.

Il direttore generale dellโ€™ASL viene condannato, allโ€™esito dei primi due gradi di giudizio, per non essersi astenuto nella nomina del direttore sanitario di una struttura ospedaliera nonostante vi fossero ragioni di inimicizia con uno dei candidati.

  1. Lโ€™applicabilitร  del dovere di astensione anche agli incarichi dirigenziali di tipo privatistico

La Corte, in primo luogo, chiarisce che, sebbene gli incarichi abbiano natura privatistica e afferiscano a scelte di tipo manageriale, non viene meno lโ€™obbligo di astensione. Il principio di buon andamento di cui allโ€™art. 97 Cost., infatti, impone che la selezione dei dipendenti avvenga sempre in ragione del merito secondo criteri di imparzialitร  ed efficienza come, a piรน riprese sancito, dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza amministrativa.

Fatta salva lโ€™eccezione โ€œcostituita dall’esigenza che alcuni incarichi, quelli dei diretti collaboratori dell’organo politico, siano attribuiti a soggetti individuati intuitu personaeโ€, tutte le altre procedure selettive devono essere tali da porre i dirigenti (generali) โ€œin condizione di svolgere le loro funzioni nel rispetto dei principi d’imparzialitร  e buon andamento della pubblica amministrazioneโ€ secondo lโ€™indirizzo legislativo cheโ€œ[…], ha accentuato โ€ฆ il principio della distinzione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo e funzione di gestione e attuazione amministrativa dei dirigentiโ€.

  1. La tipicitร  delle figure implicanti il dovere di astensione nei pubblici concorsi

In questa ottica, โ€œl’obbligo di astensione va ricondotto al principio costituzionale dell’imparzialitร  dell’azione amministrativa ed รจ applicabile quando sussista un diretto e specifico collegamento tra decisione e interesse proprioโ€.

Ferma la sua valenza meramente strumentale alla realizzazione del principio di imparzialitร , lโ€™obbligo in questione รจ soventelegato a situazioni previamente tipizzate, ove piรน pressante appaiaโ€œl’esigenza di garantire la trasparenza dell’operato dell’agenteโ€.

La crescita di importanza dellโ€™obbligo di astensione ha trovato unโ€™esplicazione nella introduzione della generale previsione di cui allโ€™art. 6 bis L. 241/1990 secondo cui: โ€œil responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenzialeโ€.

Tale figura generale non รจ, tuttavia, applicabile ai concorsi pubblici nella misura in cui il d.P.R. n. 487 del 9.5.1994 che regola tali procedure richiede la sussistenza delle situazioni di incompatibilitร  richiamate dagli artt. 51 e 52 c.p.c.

In merito, la Corte richiama la giurisprudenza del Consiglio di Stato secondo cui โ€œanche dopo l’entrata in vigore dell’art. 6 bis della legge n. 241 del 1990 โ€ฆ le cause di incompatibilitร  dei componenti delle commissioni di concorso indicate dall’art. 51 rivestono carattere tassativo e sfuggono all’applicazione analogica poichรฉ va tutelata l’esigenza di certezza dell’azione amministrativaโ€. nonchรฉ la giurisprudenza civile secondo cui, โ€œai sensi dell’art. 51, numero 3, cod. proc. civ. la “grave inimicizia” deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionaliโ€.

  1. Sulla nozione di grave inimicizia

La Sezione chiarisce, citando la giurisprudenza civile e amministrativa, che la grave inimicizia, idonea a radicare il dovere di astensione nellโ€™ambito delle procedure selettive, deve riferirsi a โ€œragioni private di rancore o di avversione sorte nell’ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionaliโ€; essa non รจ, quindi,โ€œintegrata da mere manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didatticoโ€, o dal giudizio negativo sulla possibilitร  del candidato di superare il concorso; simili atteggiamenti, anzi,non sono illeciti โ€œnei rapporti scientifici, accademici e lavorativi e non sono, quindi, tali da intaccare l’imparzialitร  dell’organo valutativoโ€.

  1. La configurabilitร  dellโ€™abuso di ufficio per violazione del dovere di astensione

Si precisa, allora, che โ€œin materia di abuso d’ufficio determinato da violazione dell’obbligo di astensione, l’espressione ยซomettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescrittiยป, contenuta nell’art. 323 cod. pen., dev’essere letta nel senso che la norma ricollega l’obbligo di astensione a due ipotesi distinte e alternative, quella dell’obbligo di carattere generale, derivante dall’esistenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, e quella della verificazione dei singoli casi in cui l’obbligo sia prescritto da altre disposizioni di leggeโ€.

In sostanza, rispetto allโ€™obbligo di astensione, la norma penale detta una norma di carattere generale che รจ coordinata con le norme speciali che prevedono casi diversi e ulteriori in cui detto obbligo rimane vigente. โ€œCon il richiamo generalizzato a tutte le norme che disciplinano casi specifici di obbligo di pubblici ufficiali di astenersi, si รจ risolto preventivamente e in radice qualsiasi contrasto delle norme speciali con la disposizione di carattere generale, che prevale sulle altre nei limiti della propria statuizioneโ€.

Ebbene, nel caso di specie, occorreva far riferimento alle figure โ€œtipicheโ€ di obbligo di astensione e, in particolare, alla figura della grave inimicizia, ritenuta inesistente nel caso di specie. Difatti, lโ€™imputato โ€“ che pure aveva manifestato disistima nei confronti del denunciante per divergenze professionali โ€“ non risulta essere legato al denunciante da rapporti riconducibili alla nozione di grave inimicizia che, come si รจ detto, richiede lโ€™esistenza di motivi di rancore afferenti alla sfera privata. La scelta del direttore generale, anzi, correttamente si รจ orientata su soggetti di cui, evidentemente, si aveva una migliore considerazione sul piano professionale.

  1. La nozione di danno ingiusto nellโ€™abuso di ufficio

Da ultimo, la Corte precisa che lโ€™eventuale illegittimitร  della selezione non รจ sufficiente per il perfezionamento del reato; occorre anche la produzione di un danno (o di un vantaggio) ingiusto.

L’art. 323 cod. pen., infatti,โ€œdelinea un reato di evento e non attribuisce rilievo alla mera esposizione a pericolo dell’interesse garantito, sicchรฉ deve escludersi l’esistenza del delitto allorchรฉ non vi sia la prova certa che dalla condotta sia conseguito un risultato contra ius, e ciรฒ anche nel caso in cui la condotta dell’agente sia non iureโ€.

Occorre, in altre parole, dimostrare che il denunciante, rimossa la causa di astensione, si sarebbe senzโ€™altro aggiudicato il posto a cui ambiva. Nel caso di specie, non risulta la prova certa di tale circostanza.

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La Corte, quindi, ha annullato le Sentenze di condanna senza rinvio, disponendo lโ€™assoluzione dellโ€™imputato perchรฉ il fatto non sussiste.