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DOMANDA: A quale giurisdizione va devoluta la cognizione in ordine alla domanda di ripetizione dellโ€™indebito ex art. 2033 c.c. delle somme corrisposte da unโ€™amministrazione pubblica ad una societร  affidataria di un appalto, qualora lโ€™aggiudicazione risulti annullata in autotutela ?

RISPOSTA: Con sentenza n. 4865 del 27.4.2021 il T.A.R. Lazio, Sez. II bis si รจ occupato di un caso in cui un Comune aveva proceduto allโ€™annullamento in autotutela dellโ€™aggiudicazione di un appalto per lโ€™affidamento del noleggio di apparecchiature per il controllo elettronico della velocitร  su strade comunali. Successivamente alla predetta caducazione, il Comune aveva proposto azione di ripetizione dellโ€™indebito ex art. 2033 c.c. in relazione agli importi erogati alla societร  affidataria per il servizio in questione. Secondo la tesi di parte ricorrente, la controversia rientrerebbe nella giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dellโ€™art. 133, comma 1, lett. e) n. 1 del c.p.a., in quanto strettamente connessa allโ€™annullamento o privazione di efficacia disposta in via autoritativa dalla P.A.. Con la sentenza in esame il tribunale capitolino condivide invece la tesi di parte resistente che riteneva sussistente la giurisdizione del g.o. in base alla considerazione che la giurisdizione amministrativa esclusiva di cui alla citata disposizione processuale riguarda solo le controversie relative al procedimento di scelta del contraente fino al momento in cui acquista efficacia l’aggiudicazione definitiva, mentre le cause vertenti sull’attivitร  successiva (anche se precedente alla stipula del contratto), seguono l’ordinario criterio di riparto, imperniato sulla distinzione fra diritto soggettivo ed interesse legittimo, da individuare con riferimento alla posizione soggettiva che la domanda รจ diretta a tutelare sotto il profilo del petitum sostanziale. Nella fattispecie, lโ€™azione di ripetizione dellโ€™indebito scaturisce da un presupposto non piรน soggetto a revisione, costituito dall’avvenuto annullamento in autotutela dellโ€™aggiudicazione, ormai intangibile e che dunque rappresenta un mero antecedente storico della fattispecie, non giร  una questione pregiudiziale (suscettibile di introdurre in giudizio uno scrutinio di legittimitร  sul provvedimento di secondo grado). Di conseguenza, non venendo piรน in rilievo profili di esercizio di attivitร  pubblicistica, in regime di supremazia generale o speciale, le parti agiscono su di un piano di pariteticitร , con conseguente devoluzione della cognizione alla g.o.