๐ ๐ข๐ฅ ๐๐ข๐ ๐ง๐จ๐ซ๐ ๐ข๐ฆ๐ฉ๐จ๐ฌ๐ ๐ฎ๐ง ๐ฌ๐๐ ๐ง๐จ ๐ฌ๐ฎ ๐๐๐ข๐ง๐จ ๐ฉ๐๐ซ๐๐ก๐ฬ ๐ง๐๐ฌ๐ฌ๐ฎ๐ง๐จ ๐ฅ๐จ ๐ฎ๐๐๐ข๐๐๐ฌ๐ฌ๐ (๐๐๐ง๐๐ฌ๐ข ๐,๐-๐๐) ๐๐๐ก๐ ๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐ ๐๐๐๐ ๐๐๐๐๐๐๐๐ง๐ ๐๐๐๐๐ ๐ถ๐๐๐ก๐ ๐๐๐ ๐ก๐๐ก๐ข๐ง๐๐๐๐๐๐ ๐. 97/2021 ๐ ๐ข๐ ๐.๐. ๐๐๐๐๐ ๐ก๐๐๐ ๐๐ ๐ก๐๐ก๐๐ฃ๐
E il Signore impose un segno su Caino perchรฉ nessuno lo uccidesse (Genesi 4,1-16)
Nota in margine alla ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021 sul c.d. ergastolo ostativo
di Arcangelo Monaciliuni
Non intendo ritornare sul merito delle questioni sostanziali relative al c. detto ergastolo ostativo, ne ho scritto in โle pene non devono essere crudeliโ, nรฉ sulle perplessitร in ordine alla scelta della Consulta (ord. n. 97 del 11/12 maggio 2021) di accertare lโillegittimitร costituzionale delle relative norme sottoposte al suo vaglio senza dichiararla formalmente, assegnando al Parlamento tempo per intervenire. Perplessitร legate al dato che una norma o รจ incostituzionale o non lo รจ, con quanto ne ha immediatamente a conseguire nei sensi di cui agli artt. 134 e 136 Cost., ed alla connessa riflessione che la Corte รจ chiamata a giudicare sulla legittimitร costituzionale delle leggi, non sullโadeguatezza del loro inserimento nel sistema di contrasto alla criminalitร . Abbiamo studiato che il giudice costituzionale decide se la norma, quale posta e quale inserita nel suo contesto ordinamentale, sia o meno conforme a Costituzione e che lo dichiari. Apparrebbe, in conseguenza, che il Parlamento, ove avesse a ritenere necessario riequilibrare il sistema, conservi la plenitudo potestatis di intervenire, ma a norma espunta e sol se, nella sua autonomia, lo ritenga necessario. Apparrebbe che, una volta accertata lโillegittimitร costituzionale, un rinvio della sua dichiarazione ad un tempus incertus quando potrebbe -se pur in via di mera tesi avendo sempre il giudice delle leggi dato prova di saggezza- dover fare i conti con una diversa composizione della Corte (sempre in tesi, basterebbe lโingresso anche di un solo nuovo componente con โsensibilitร โ diversa da quello cui subentra), o con un clima culturale/giudiziario diverso.
Ma tantโรจ. Lโantico brocardo recita che de potestate vanum est disputare e, dunque, non resta che chinare il capo di fronte allโassunto della Corte di star โfacendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionaleโ (cfr. infra sub punto A).
E, tuttavia, deve prendersi atto che si รจ di fronte ad un prius, avuto conto dellโoggetto concreto del contendere e dei principi โdi libertร โ qui in gioco. Ed invero, la peculiaritร della vicenda (vedi infra sul punto D) non appare poterla far ricomprendere nellโambito dei poteri che fin qui la Corte si รจ assegnati di โregolazione degli effetti temporaliโ delle sue pronunce in ragione di un bilanciamento fra diversi principi costituzionali, ovvero per โscongiurare che lโaffermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altroโ (cfr., da ultimo, C. C. sentenza n. 10 del 2015). Nel caso di specie, non si danno โprincipi costituzionaliโ contrapposti da bilanciarsi e, di piรน, il โrapporto esauritoโ potrebbe venirsi a determinare per effetto del differimento statuito dalla Corte.
Il che anche a dire che lโodierna scelta della Consulta, pur avendo profili comuni, non รจ affatto sovrapponibile, ma solo in parte assimilabile, ai precedenti in talune sedi richiamati, che quindi come tali non possono essere invocati, costituiti dalle decisioni intervenute in tema di โfine vitaโ (ord. n. 217 del 2018, che concesse un anno di tempo al Parlamento per disciplinarlo), in tema di pene ai giornalisti responsabili del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa (ord. n. 132 del 2020, che sospende per un anno i giudizi a quibus per consentire al legislatore di intervenire) ed ancora in tema di giudici ausiliari (sentenza n. 41 del 2021 che, nel dichiarare lโillegittimitร costituzionale delle norme che conferivano ai giudici ausiliari lo status, per vero, talune funzioni, di magistrati professionali togati, differisce lโefficacia della dichiarazione al momento del โcompletamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nel tempi stabiliti dallโart. 32 del d.l.vo n. 116 del 2017โ. Diversitร che, a tacer dโaltro, agevole รจ rinvenire nelle diseguali (forse melius, opposte) posizioni sostanziali in gioco: una cosa รจ non uscire dal carcere, peraltro โduroโ, avendone diritto, altra cosa รจ non entrarvi e altra cosa ancora รจ far parte di collegi pur non avendonetitolo.
Tanto premesso ad inquadramento della questione, passo a trattare, sinteticamente e schematicamente scendendo pe li rami, il profilo che maggiormente mi intriga.
A- Non appare dubbio che lโordinanza n. 97/2021 abbia โaccertatoโ la violazione costituzionale delle previsioni che precludono lโaccesso alla libertร condizionale ai condannati allโergastolo che โnon collaboranoโ. Lo si trae, in piana evidenza, dai paragrafi 6, 7, 8 e 9 delle considerazioni in diritto della pronuncia. A fronte di questa incostituzionalitร , inequivocamente accertata, non segue perรฒ lโannullamento delle norme denunciate, ma un โrinvio della trattazioneโฆ โ (dispositivo dellโordinanza)
Ciรฒ in quanto, sempre per come assunto testualmente dal giudice delle leggi nella parte finale della motivazione:
โโฆ Lโaccoglimento immediato delle questioni proposte, in definitiva, comporterebbe effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame.
Per tutti questi motivi, esigenze di collaborazione istituzionale impongono a questa Corte di disporre, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale, il rinvio del giudizio in corso e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimitร costituzionale in esame allโudienza del 10 maggio 2022, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia. Rimarrร nel frattempo sospeso anche il giudizio a quo.
Spetta in primo luogo al legislatore, infatti, ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilitร con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata; mentre compito di questa Corte sarร quello di verificare ex post la conformitร a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte (ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018).โ
B- Ora, ciรฒ posto, ad intrigarmi non รจ tanto il cercare di comprendere cosa avverrร fra un anno in relazione alla situazione che sarร allora data (a seconda che il Parlamento non legiferi, ovvero legiferi, ma in maniera non conforme a Costituzione) e nemmeno quel che accadrร , a partire dallโoggi e fino al 10 maggio del 2022, in relazione ai diversi procedimenti della sorveglianza (ad es. lavoro esterno, semilibertร ), non pervenuti al vaglio formale del giudice delle leggi, ma in tesi affetti, quoadsubstantiam, dagli stessi vizi di illegittimitร costituzionali โaccertatiโ dalla Consulta.
Palpabile รจ la difficoltร dei giudici di sorveglianza, chiamati a decisioni di non poco respiro. Se possono essere sospesi procedimenti giudiziari in attesa delle decisioni della Consulta, alcuna sospensione รจ possibile nelle more di una riforma legislativa e, nel contempo, del tutto integro appare doversi ritenere il potere di ogni giudice di decidere in merito al caso concreto al suo esame nei modi da ciascuno ritenuti dovuti, senza sentirsi vincolati da dicta (dallโaccertamento contenuto in motivazione) che, per scelta della Corte, non appaiono possedere forza e durezza tale da immediatamente astringere.
C- Ancorchรฉ costituisca questione certamente piรน delicata, perchรฉ relativa allo stesso istituto oggi scrutinato dalla Corte, non mi attrae nemmeno approfondire la sorte delle vicende in tutto similari a quella pervenuta al vaglio formale del giudice delle leggi, ovvero quale debba/possa essere il comportamento dei magistrati della Sorveglianza a fronte di domande di libertร condizionale.
D- Mi intriga invece focalizzare la sorte, concreta, molto concreta, di S.F. P., ossia dellโergastolano cui la inedita sortita della Corte, id est: il โdifferimentoโ della dichiarazione, ha precluso il diritto ad essere ammesso alla libertร condizionale in ragione di una normativa viziata da illegittimitร costituzionale: per come โaccertatoโ, dalla stessa Corte Costituzionale e per come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza del 3/18 giugno 2020, n. 18518, dichiarata la rilevanza e la non infondatezza della questione anche alla luce della pacifica giurisprudenza sovranazionale, ebbe a sollevare lโincidente di costituzionalitร .
Mi intriga capire il limbo in cui รจ stato sprofondato, nelle more della trattazione e della decisione della Corte, da qui ad un anno, ovvero ancora in avanti nel caso in cui la Consulta, in luogo di pronunciarsi direttamente sullโeventuale riformavarata dal Parlamento (sulla sua conformitร a Costituzione ed alle prescrizioni dellโordinanza n. 97), decidesse per una restituzione degli atti al giudice a quo per le rivalutazioni del caso, cui potrebbe seguire un nuovo vaglio della Consulta, ove la Cassazione lo avesse a ritenere necessario. Ed invero, nelle more, per espresso comando della Corte, โil processo a quo rimarrร sospesoโ (cfr. sopra). Comando, questo, esplicito nel suo significato di doversi attendere lโesito del percorso intero indicato dalla Corte, in tal modo facendosi luogo ad una sorta di integrazione del dictum, conforme alle norme processuali, contenuto nel dispositivo della pronuncia della Cassazione: โDichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione โฆ.Sospende il presente procedimentoโ.
Mi intriga comprendere se questo limbo, senza prefissazione di tempi certi, oltre a porre interrogativi in relazione diretta a questa singolare privazione di diritti โaccertatiโ -e quindi senza che possa oltre opporvisi la natura del reato commesso per il quale รจ stato pagato il prezzo che legge e giustizia han ritenuto dovuto- non possa creare (aver creato) anche una situazione di ineguaglianza sostanziale rispetto ai restanti ergastolani che, pur versando in condizioni identiche, al beneficio potrebbero essere ammessi fin dโora ove mai il singolo giudice, il giudice del procedimento singolo, dovesse invece ritenersi vincolato allโaccertamento dellโillegittimitร costituzionale, pur non ancora formalmente espunta la norma dallโordinamento.
E, posto che troppo semplice e scolastico sarebbe oppormi che fin quanto la norma โstaโ ad essa occorre conformarsi, posto che il ventaglio di possibilitร esiste, posto che ritenere โimplicitaโ una decisione della Corte sul punto non appare ammissibile, devono poter esistere soluzioni, vie procedurali/processuali per ovviare a questo prolungamento di pena, illegittimo certamente nella sostanza. E dunque, fra altri โrimediaโ ipotizzabili, non potrebbero rinvenirsi eventuali moduli che consentano di ritornare dinanzi allo stesso giudice delle leggi a che si pronunci sul punto? Peraltro, un nuovo eventuale pronunciamento della Corte, in tesi sollecitato dalla Cassazione in ordine ai profili sopra solo evidenziati, potrebbe alleviare il fardello dei magistrati di sorveglianza, fornendo indicazioni sulla sorte a conferirsi, sempre medio tempore, anche alle restanti situazioni, identiche o similari. Ed invero, la ripetuta pronuncia in commento, nel mentre si premura di disporre espressamente la sospensione del processo a quo sino al compimento del percorso indicato, non contiene quella che si rinviene nelle similari pronunce di cui si รจ detto sopra: โNegli altri giudizi, spetterร ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimitร costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, cosรฌ da evitare lโapplicazione della disposizione stessa in parte quaโ (cosรฌ sia nella pronuncia sul fine vita che in quella sui giornalisti). ร un caso? Ha un significato e, nel caso, quale? Domanda legittima, io credo.