𝐄 𝐢𝐥 𝐒𝐢𝐠𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐊𝐩𝐚𝐬𝐞 𝐮𝐧 𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐬𝐮 𝐂𝐚𝐢𝐧𝐚 𝐩𝐞𝐫𝐜𝐡𝐞́ 𝐧𝐞𝐬𝐬𝐮𝐧𝐚 𝐥𝐚 𝐮𝐜𝐜𝐢𝐝𝐞𝐬𝐬𝐞 (𝐆𝐞𝐧𝐞𝐬𝐢 𝟒,𝟏-𝟏𝟔) 𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑜𝑟𝑑𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑖𝑡𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒 𝑛. 97/2021 𝑠𝑢𝑙 𝑐.𝑑. 𝑒𝑟𝑔𝑎𝑠𝑡𝑜𝑙𝑜 𝑜𝑠𝑡𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜

E il Signore impose un segno su Caino perché nessuno lo uccidesse (Genesi 4,1-16)

Nota in margine alla ordinanza della Corte costituzionale n. 97/2021 sul c.d. ergastolo ostativo

di Arcangelo Monaciliuni

 

Non intendo ritornare sul merito delle questioni sostanziali relative al c. detto ergastolo ostativo, ne ho scritto in “le pene non devono essere crudeli”, né sulle perplessità in ordine alla scelta della Consulta (ord. n. 97 del 11/12 maggio 2021) di accertare l’illegittimità costituzionale delle relative norme sottoposte al suo vaglio senza dichiararla formalmente, assegnando al Parlamento tempo per intervenire. Perplessità legate al dato che una norma o Ú incostituzionale o non lo Ú, con quanto ne ha immediatamente a conseguire nei sensi di cui agli artt. 134 e 136 Cost., ed alla connessa riflessione che la Corte Ú chiamata a giudicare sulla legittimità costituzionale delle leggi, non sull’adeguatezza del loro inserimento nel sistema di contrasto alla criminalità. Abbiamo studiato che il giudice costituzionale decide se la norma, quale posta e quale inserita nel suo contesto ordinamentale, sia o meno conforme a Costituzione e che lo dichiari. Apparrebbe, in conseguenza, che il Parlamento, ove avesse a ritenere necessario riequilibrare il sistema, conservi la plenitudo potestatis di intervenire, ma a norma espunta e sol se, nella sua autonomia, lo ritenga necessario. Apparrebbe che, una volta accertata l’illegittimità costituzionale, un rinvio della sua dichiarazione ad un tempus incertus quando potrebbe -se pur in via di mera tesi avendo sempre il giudice delle leggi dato prova di saggezza- dover fare i conti con una diversa composizione della Corte (sempre in tesi, basterebbe l’ingresso anche di un solo nuovo componente con “sensibilità” diversa da quello cui subentra), o con un clima culturale/giudiziario diverso.

Ma tant’Ú. L’antico brocardo recita che de potestate vanum est disputare e, dunque, non resta che chinare il capo di fronte all’assunto della Corte di star “facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale” (cfr. infra sub punto A).

E, tuttavia, deve prendersi atto che si Ú di fronte ad un prius, avuto conto dell’oggetto concreto del contendere e dei principi “di libertà” qui in gioco. Ed invero, la peculiarità della vicenda (vedi infra sul punto D) non appare poterla far ricomprendere nell’ambito dei poteri che fin qui la Corte si Ú assegnati di “regolazione degli effetti temporali” delle sue pronunce in ragione di un bilanciamento fra diversi principi costituzionali, ovvero per “scongiurare che l’affermazione di un principio costituzionale determini il sacrificio di un altro” (cfr., da ultimo, C. C. sentenza n. 10 del 2015). Nel caso di specie, non si danno “principi costituzionali” contrapposti da bilanciarsi e, di più, il “rapporto esaurito” potrebbe venirsi a determinare per effetto del differimento statuito dalla Corte.

Il che anche a dire che l’odierna scelta della Consulta, pur avendo profili comuni, non Ú affatto sovrapponibile, ma solo in parte assimilabile, ai precedenti in talune sedi richiamati, che quindi come tali non possono essere invocati, costituiti dalle decisioni intervenute in tema di “fine vita” (ord. n. 217 del 2018, che concesse un anno di tempo al Parlamento per disciplinarlo), in tema di pene ai giornalisti responsabili del delitto di diffamazione aggravata a mezzo stampa (ord. n. 132 del 2020, che sospende per un anno i giudizi a quibus per consentire al legislatore di intervenire) ed ancora in tema di giudici ausiliari (sentenza n. 41 del 2021 che, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale delle norme che conferivano ai giudici ausiliari lo status, per vero, talune funzioni, di magistrati professionali togati, differisce l’efficacia della dichiarazione al momento del “completamento del riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nel tempi stabiliti dall’art. 32 del d.l.vo n. 116 del 2017”. Diversità che, a tacer d’altro, agevole Ú rinvenire nelle diseguali (forse melius, opposte) posizioni sostanziali in gioco: una cosa Ú non uscire dal carcere, peraltro “duro”, avendone diritto, altra cosa Ú non entrarvi e altra cosa ancora Ú far parte di collegi pur non avendonetitolo.

Tanto premesso ad inquadramento della questione, passo a trattare, sinteticamente e schematicamente scendendo pe li rami, il profilo che maggiormente mi intriga.

A- Non appare dubbio che l’ordinanza n. 97/2021 abbia “accertato” la violazione costituzionale delle previsioni che precludono l’accesso alla libertà condizionale ai condannati all’ergastolo che “non collaborano”. Lo si trae, in piana evidenza, dai paragrafi 6, 7, 8 e 9 delle considerazioni in diritto della pronuncia. A fronte di questa incostituzionalità, inequivocamente accertata, non segue però l’annullamento delle norme denunciate, ma un “rinvio della trattazione
 ” (dispositivo dell’ordinanza)

Ciò in quanto, sempre per come assunto testualmente dal giudice delle leggi nella parte finale della motivazione:

“
 L’accoglimento immediato delle questioni proposte, in definitiva, comporterebbe effetti disarmonici sulla complessiva disciplina in esame.

Per tutti questi motivi, esigenze di collaborazione istituzionale impongono a questa Corte di disporre, facendo leva sui propri poteri di gestione del processo costituzionale, il rinvio del giudizio in corso e di fissare una nuova discussione delle questioni di legittimità costituzionale in esame all’udienza del 10 maggio 2022, dando al Parlamento un congruo tempo per affrontare la materia. Rimarrà nel frattempo sospeso anche il giudizio a quo.

Spetta in primo luogo al legislatore, infatti, ricercare il punto di equilibrio tra i diversi argomenti in campo, anche alla luce delle ragioni di incompatibilità con la Costituzione attualmente esibite dalla normativa censurata; mentre compito di questa Corte sarà quello di verificare ex post la conformità a Costituzione delle decisioni effettivamente assunte (ordinanze n. 132 del 2020 e n. 207 del 2018).”

B- Ora, ciò posto, ad intrigarmi non Ú tanto il cercare di comprendere cosa avverrà fra un anno in relazione alla situazione che sarà allora data (a seconda che il Parlamento non legiferi, ovvero legiferi, ma in maniera non conforme a Costituzione) e nemmeno quel che accadrà, a partire dall’oggi e fino al 10 maggio del 2022, in relazione ai diversi procedimenti della sorveglianza (ad es. lavoro esterno, semilibertà), non pervenuti al vaglio formale del giudice delle leggi, ma in tesi affetti, quoadsubstantiam, dagli stessi vizi di illegittimità costituzionali “accertati” dalla Consulta.

Palpabile Ú la difficoltà dei giudici di sorveglianza, chiamati a decisioni di non poco respiro. Se possono essere sospesi procedimenti giudiziari in attesa delle decisioni della Consulta, alcuna sospensione Ú possibile nelle more di una riforma legislativa e, nel contempo, del tutto integro appare doversi ritenere il potere di ogni giudice di decidere in merito al caso concreto al suo esame nei modi da ciascuno ritenuti dovuti, senza sentirsi vincolati da dicta (dall’accertamento contenuto in motivazione) che, per scelta della Corte, non appaiono possedere forza e durezza tale da immediatamente astringere.

C- Ancorché costituisca questione certamente più delicata, perché relativa allo stesso istituto oggi scrutinato dalla Corte, non mi attrae nemmeno approfondire la sorte delle vicende in tutto similari a quella pervenuta al vaglio formale del giudice delle leggi, ovvero quale debba/possa essere il comportamento dei magistrati della Sorveglianza a fronte di domande di libertà condizionale.

D- Mi intriga invece focalizzare la sorte, concreta, molto concreta, di S.F. P., ossia dell’ergastolano cui la inedita sortita della Corte, id est: il “differimento” della dichiarazione, ha precluso il diritto ad essere ammesso alla libertà condizionale in ragione di una normativa viziata da illegittimità costituzionale: per come “accertato”, dalla stessa Corte Costituzionale e per come ritenuto dalla Suprema Corte di Cassazione che, con ordinanza del 3/18 giugno 2020, n. 18518, dichiarata la rilevanza e la non infondatezza della questione anche alla luce della pacifica giurisprudenza sovranazionale, ebbe a sollevare l’incidente di costituzionalità.

Mi intriga capire il limbo in cui Ú stato sprofondato, nelle more della trattazione e della decisione della Corte, da qui ad un anno, ovvero ancora in avanti nel caso in cui la Consulta, in luogo di pronunciarsi direttamente sull’eventuale riformavarata dal Parlamento (sulla sua conformità a Costituzione ed alle prescrizioni dell’ordinanza n. 97), decidesse per una restituzione degli atti al giudice a quo per le rivalutazioni del caso, cui potrebbe seguire un nuovo vaglio della Consulta, ove la Cassazione lo avesse a ritenere necessario. Ed invero, nelle more, per espresso comando della Corte, “il processo a quo rimarrà sospeso” (cfr. sopra). Comando, questo, esplicito nel suo significato di doversi attendere l’esito del percorso intero indicato dalla Corte, in tal modo facendosi luogo ad una sorta di integrazione del dictum, conforme alle norme processuali, contenuto nel dispositivo della pronuncia della Cassazione: “Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione 
.Sospende il presente procedimento”.

Mi intriga comprendere se questo limbo, senza prefissazione di tempi certi, oltre a porre interrogativi in relazione diretta a questa singolare privazione di diritti “accertati” -e quindi senza che possa oltre opporvisi la natura del reato commesso per il quale Ú stato pagato il prezzo che legge e giustizia han ritenuto dovuto- non possa creare (aver creato) anche una situazione di ineguaglianza sostanziale rispetto ai restanti ergastolani che, pur versando in condizioni identiche, al beneficio potrebbero essere ammessi fin d’ora ove mai il singolo giudice, il giudice del procedimento singolo, dovesse invece ritenersi vincolato all’accertamento dell’illegittimità costituzionale, pur non ancora formalmente espunta la norma dall’ordinamento.

E, posto che troppo semplice e scolastico sarebbe oppormi che fin quanto la norma “sta” ad essa occorre conformarsi, posto che il ventaglio di possibilità esiste, posto che ritenere “implicita” una decisione della Corte sul punto non appare ammissibile, devono poter esistere soluzioni, vie procedurali/processuali per ovviare a questo prolungamento di pena, illegittimo certamente nella sostanza. E dunque, fra altri “rimedia” ipotizzabili, non potrebbero rinvenirsi eventuali moduli che consentano di ritornare dinanzi allo stesso giudice delle leggi a che si pronunci sul punto? Peraltro, un nuovo eventuale pronunciamento della Corte, in tesi sollecitato dalla Cassazione in ordine ai profili sopra solo evidenziati, potrebbe alleviare il fardello dei magistrati di sorveglianza, fornendo indicazioni sulla sorte a conferirsi, sempre medio tempore, anche alle restanti situazioni, identiche o similari. Ed invero, la ripetuta pronuncia in commento, nel mentre si premura di disporre espressamente la sospensione del processo a quo sino al compimento del percorso indicato, non contiene quella che si rinviene nelle similari pronunce di cui si Ú detto sopra: “Negli altri giudizi, spetterà ai giudici valutare se, alla luce di quanto indicato nella presente pronuncia, analoghe questioni di legittimità costituzionale della disposizione in esame debbano essere considerate rilevanti e non manifestamente infondate, così da evitare l’applicazione della disposizione stessa in parte qua” (così sia nella pronuncia sul fine vita che in quella sui giornalisti). È un caso? Ha un significato e, nel caso, quale? Domanda legittima, io credo.