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DASPO urbano e meretricio

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T.A.R. Marche, Sentenza n. 460 del 1.6.2021

La condotta e i luoghi oggetto della tutela

Il cd. DASPO urbano prevede, in prima istanza, lโ€™applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria per chi โ€œponga in essere condotte che impediscono lโ€™accessibilitร  e la fruizioneโ€ di talune โ€œinfrastruttureโ€ in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione degli spazi ivi previsti e, in seconda istanza, lโ€™emanazione di un ordine di allontanamento dal luogo dove il fatto รจ stato commesso. Lโ€™ordine di allontanamento perde efficacia dopo 48 ore dallโ€™accertamento del fatto; la sua violazione comporta lโ€™applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria (artt. 9 e 10 co. 1 del D.L. 20/02/2017, n. 14, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, L. 18 aprile 2017, n. 48).

La reiterazione di tali condotte puรฒ dar luogo a un ordine di allontanamento per un periodo piรน lungo, sino a dodici mesi. Tale ordine โ€œlungoโ€ deve tuttavia individuare โ€œmodalitร  applicativeโ€ compatibili con le esigenze di mobilitร , salute e lavoro del destinatario dell’attoโ€. La sua violazione integra un reato contravvenzionale, punito con lโ€™arresto da sei mesi a un anno.

I luoghi (o meglio, la loro libera fruizione) che ricevono questa particolare tutela sono, da un lato, le โ€œaree interne delle infrastrutture, fisse e mobili, ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, e delle relative pertinenzeโ€ e, dallโ€™altro, le โ€œaree urbane su cui insistono presidi sanitari, scuole, plessi scolastici e siti universitari, museiโ€, le โ€œaree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura o comunque interessati da consistenti flussi turisticiโ€, le โ€œaree destinate allo svolgimento di fiere, mercati, pubblici spettacoli, ovvero adibite a verde pubblicoโ€. Lโ€™individuazione dei luoghi afferenti al secondo gruppo a cui รจ applicabile la descritta tutela avviene ad opera dei regolamenti di polizia urbana (art. 9 D.L. n. 14/2017).

Mentre, quindi, per i luoghi del primo gruppo, la sanzione e lโ€™ordine di allontanamento possono essere applicati senzโ€™altro, per i luoghi del secondo gruppo, tali misure sono subordinate alla loro individuazione nei regolamenti di polizia urbana (art. 10 co. 3 D.L. 14/2017).

Lโ€™inclusione tra i luoghi del secondo gruppo dei presidi sanitari รจ stata oggetto di una pronuncia della Corte costituzionale che ne ha confermato la legittimitร  a condizione che lโ€™allontanamento e lโ€™accesso alla struttura non siano impedite a coloro che intendano accedervi per ragioni di salute.

โ€œIn ogni caso, quindi, la persona che ricorre al presidio sanitario, perchรฉ le siano erogate cure mediche (o prestazioni terapeutiche o di analisi e diagnostica), non puรฒ essere allontanata, nรฉ le puรฒ essere precluso l’accesso alla struttura, essendo il diritto alla salute prevalente sull’esigenza di decoro dell’area e di contrasto, per ragioni di sicurezza pubblica, delle condotte โ€” tutte sanzionate solo in via amministrativa โ€” elencate nel comma 2 dell’art. 9 del d.l. 20 febbraio 2017, n. 14โ€ (C. Cost. n. 195/2019).

Natura e presupposti del DASPO urbano

Il DASPO urbano โ€“ modellato sul DASPO โ€œsportivoโ€ (ex art. 6 legge 13.12.1989, n. 401) – รจ ascrivibile a quelle misure di prevenzione amministrative (personali) che, in quanto tali, non richiedono la commissione di un reato, ma un semplice pericolo per la sicurezza, il decoro e lโ€™ordine pubblico. Lโ€™adozione di simili misure รจ ascrivibile alla discrezionalitร  amministrativa dellโ€™Autoritร  competente, sindacabile, quindi, nei limiti del travisamento, della manifesta irragionevolezza, dellโ€™incongruenza della motivazione. รˆ sostenibile, peraltro, che lโ€™attivitร  esercitata sia contraddistinta da discrezionalitร  tecnica piuttosto che amministrativa, essendo declinati principi afferenti alle tecniche proprie delle attivitร  di polizia (che danno luogo, appunto, alla prognosi in merito alla futura commissione di condotte delittuose o, comunque, pericolose).

In ogni caso, le misure di prevenzione devono essere dotate di unโ€™idonea base legale con unโ€™adeguata tipizzazione della condotta che consenta una ragionevole prevedibilitร  in ordine allโ€™applicazione della misura; inoltre, esse devono essere conformi al principio di proporzionalitร  in rapporto allโ€™obiettivo di prevenzione perseguito.

Nello specifico, la misura tutela la sicurezza urbana intesa quale โ€œbene pubblico che afferisce alla vivibilitร  e al decoro delle cittร , da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, e recupero delle aree o dei siti degradati, l’eliminazione dei fattori di marginalitร  e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalitร , in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalitร  e l’affermazione di piรน elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioniโ€ (art. 4 D.L. n. 14/2017).

La tipizzazione della condotta รจ, invero, problematica in quanto piuttosto labile in rapporto specialmente alle atipiche ma pur sempre idonee a impedire l’accessibilitร  e la fruizione di determinati luoghi urbani.

Maggiormente conforme al principio della necessitร  di idonea base legale รจ, invece, la misura in rapporto alle condotte tipiche, tali pur sempre da limitare lโ€™accessibilitร  e la fruizione di taluni luoghi, ossia quelle individuate al comma 2 dellโ€™art. 9 D.L. 14/2017, cit. (ubriachezza, atti contrati alla pubblica decenza, esercizio abusivo del commercio, esercizio abusivo dellโ€™attivitร  di parcheggiatore ecc.).

In rapporto ad altre misure di prevenzione, la giurisprudenza amministrativa ha sovente svolto una funzione tipizzatrice richiedendo un particolare onere motivazionale per lโ€™incidenza di esse su alcune libertร  fondamentali. Per questo, lโ€™adozione della misura deve essere sorretta da rigorosi presupposti e da unโ€™adeguata motivazione e tanto coerentemente con la giurisprudenza della Corte EDU (v. la notissima Sentenza del 23.02.2017 resa nel ricorso n. 43395/09 – causa De Tommaso c. Italia) e della Corte costituzionale (Sent. n. 24/2019).

Quanto al foglio di via obbligatorio (ex art. 2, d.lgs. n. 159/2011), รจ stato, ad esempio, chiarito che esso deve fondarsi โ€œnecessariamente su circostanze concrete che, oltre ad essere provate, devono altresรฌ potersi, se considerate nel complesso, ritenere significative e concludenti ai fini del giudizio di pericolositร  sociale del destinatario del provvedimento. La detta misura di prevenzione personale รจ, infatti, diretta a prevenire reati socialmente pericolosi, non giร  a reprimerli, e pertanto, benchรฉ non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, รจ richiesta una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga un’apprezzabile probabilitร  di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericoloseโ€ (v. T.A.R. Roma, Lazio, sez. I, 28/12/2020, (, n.14051 nonchรฉ Cons. Stato, Sez. III, 29/1/2020, n. 741; 6/11/2019, n. 7575; Consiglio di Stato sez. VI, 20/07/2020, n. 4648).

Tornando al DASPO urbano, invece, รจ stato annullato il provvedimento di allontanamento basato su plurime richieste di questua poichรฉ si tratterebbe di condotte inidonee, di per sรฉ, a causare un pericolo per la sicurezza urbana (T.A.R. Milano n. 2360/2019).

Daspo urbano e prostituzione

La Sentenza del T.A.R. Marche qui commentata ha, invece, ritenuto motivato in maniera sufficiente il provvedimento di allontanamento basato su plurime condotte di meretricio.

Alla prevenuta รจ stato ordinato โ€œdi non accedere (per un periodo di sei mesi), dal tramonto allโ€™alba, sul tratto di strada denominato -OMISSIS- ricadente allโ€™interno del centro urbano di -OMISSIS- -OMISSIS- ed in ogni altra via ricadente nel perimetro indicato nellโ€™art. 39 ter comma 5 del regolamento di Polizia Urbana del Comune di -OMISSIS- -OMISSIS- in riferimento allโ€™art. 9 commi 1 e 3 della L. 18 aprile 2017, n. 48 e SS.MM.II., con modalitร  tali da mettere in pericolo lโ€™ordine e la sicurezza pubblica ovvero stazionando sulla pubblica via al fine di contrattare prestazioni sessualiโ€.

In tal senso, รจ stata ritenuta irrilevante la circostanza che la prostituzione non costituisca reato, poichรฉ โ€œnon รจ tale attivitร  ad essere stata vietata, ma i modi con cui essa viene svolta e che possono mettere in pericolo i valori giuridici che le norme vogliono invece tutelareโ€. La donna, infatti, stazionava โ€“ in violazione del regolamento di polizia urbana โ€“ in alcuni specifici luoghi del Comune in modo da impedirne la piena fruibilitร  da parte della cittadinanza.

Degna di rilievo รจ la precisazione che lโ€™ordine di allontanamento รจ legato proprio alle specifiche modalitร  della condotta; il divieto, infatti, โ€œnon interdice lโ€™accesso totale a zone del territorio comunale, ma riguarda solo le relative modalitร , che dovranno quindi essere valutate caso per caso e in funzione dello scopo da raggiungere, cioรจ evitare pericoli per lโ€™ordine e la sicurezza pubblicaโ€.

Lโ€™impostazione della Sentenza sembra, quindi, quella di ritenere la legittimitร  (e la proporzionatezza) del provvedimento solo a condizione che lโ€™allontanamento operi in rapporto alle modalitร  della condotta (esercizio della prostituzione); la prevenuta potrebbe, allora, recarsi in quei luoghi per altre finalitร .