π‹πš 𝐩𝐒π₯π₯𝐨π₯𝐚 𝐝𝐒 𝐝𝐒𝐫𝐒𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞π₯ πŸŽπŸ•.πŸŽπŸ—.𝟐𝟎𝟐𝟏: Diritto del nato da parto anonimo ad accedere a informazioni sulle proprie origini

Diritto del nato da parto anonimo ad accedere a informazioni sulle proprie origini

a cura dell’avv.Β  Paolo Vincenzo Rizzardi

#art28l.n.184/1983 #adozione #anonimato #madre

Corte di Cassazione, sez I civile, Sentenza n. 22497 del 15/07/2021

La pronuncia Γ¨ chiamata ad individuare il giusto bilanciamento tra due diritti fondamentali. Il primo Γ¨ quello dell’adottato all’acceso alle informazioni concernenti le proprie origini. Il secondo, invece, Γ¨ rappresentato dal diritto all’anonimato esercitato dalla madre naturale al momento del parto.

Il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione era volto a riformare la sentenza della Corte d’appello di Trieste che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che il consenso sotteso alla procedura per β€œl’accesso alle origini” non poteva essere reso dalla madre biologica, in quanto quest’ultima, oltre ad avere un’etΓ  avanzata, era attinta da una grave malattia psichica.

CiΓ² premesso, appare opportuno una sintetica disamina del quadro normativo e giurisprudenziale.

L’articolo 28, comma 7, della legge n. 184/1983 stabilisce che β€œl’accesso alle informazioni non Γ¨ consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.”

Tale addentellato normativo aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi, in quanto si riteneva che la soluzione adottata dal legislatore fosse eccessivamente rigida.

A ciΓ² consegue che il legislatore, nel bilanciamento tra il diritto β€œall’accesso alle origini” e il diritto β€œall’anonimato della madre”, ritiene prevalente il secondo il luogo del primo.

Tali criticitΓ  – pur ritenute non ostative alla legittimitΓ  della disciplina dalla Corte costituzionale in alcune risalenti pronunce – hanno indotto la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo a ritenere che la scelta eseguita dal legislatore non assicurasse un equo meccanismo di bilanciamento tra i due opposti interessi.

CiΓ² ha condotto la Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2013 a ritenere β€œl’illegittimitΓ  costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilitΓ  per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”.

In attesa di un adeguato intervento normativo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1946/2017 aveva chiarito che sussiste la possibilitΓ  che il giudice, in seguito alla richiesta del figlio di conoscere le origini, interpelli la madre con modalitΓ  idonee ad assicurare la massima riservatezza.

AltresΓ¬, la Corte di Cassazione con sentenza n. 15025/2016 aveva sostenuto che β€œsussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identitΓ  personale della stessa, non potendosi considerare operativo il divieto, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo […] sul rilievo che cioΜ€ determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta, anche dopo la sua morte, e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la reversibilitΓ  del segreto”.

CiΓ² premesso, la decisione in commento conferma che le condizioni di etΓ  e lo stato di salute psichica dell’anziana madre naturale siano tali da determinare l’incapacitΓ  di quest’ultima di esprimere un idoneo consenso a rivelare la sua identitΓ .

Pertanto, β€œla scelta del segreto sull’identitΓ  della madre, in sostanza, Γ¨ ormai certamente divenuta una scelta reversibile e non piΓΉ assoluta, per effetto dell’intervento della Corte Costituzionale del 2013, ma Γ¨ ancora una scelta che riceve tutela dal nostro ordinamento, occorrendo operare il giusto bilanciamento tra il diritto della madre all’anonimato ed il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.”

Tuttavia, appare opportuno precisare che va garantito il diritto relativamente all’ostensione β€œdelle informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all’eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili,[…]avendo come finalitΓ  la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente”, sempre che siano osservate le opportune cautele per evitare che la madre naturale sia identificabile.