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Diritto del nato da parto anonimo ad accedere a informazioni sulle proprie origini
a cura dellβavv.Β Paolo Vincenzo Rizzardi
#art28l.n.184/1983 #adozione #anonimato #madre
Corte di Cassazione, sez I civile, Sentenza n. 22497 del 15/07/2021
La pronuncia Γ¨ chiamata ad individuare il giusto bilanciamento tra due diritti fondamentali. Il primo Γ¨ quello dellβadottato allβacceso alle informazioni concernenti le proprie origini. Il secondo, invece, Γ¨ rappresentato dal diritto allβanonimato esercitato dalla madre naturale al momento del parto.
Il ricorso innanzi alla Corte di Cassazione era volto a riformare la sentenza della Corte dβappello di Trieste che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto che il consenso sotteso alla procedura per βlβaccesso alle originiβ non poteva essere reso dalla madre biologica, in quanto questβultima, oltre ad avere unβetΓ avanzata, era attinta da una grave malattia psichica.
CiΓ² premesso, appare opportuno una sintetica disamina del quadro normativo e giurisprudenziale.
Lβarticolo 28, comma 7, della legge n. 184/1983 stabilisce che βl’accesso alle informazioni non Γ¨ consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non volere essere nominata ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.β
Tale addentellato normativo aveva suscitato non pochi dubbi interpretativi, in quanto si riteneva che la soluzione adottata dal legislatore fosse eccessivamente rigida.
A ciΓ² consegue che il legislatore, nel bilanciamento tra il diritto βallβaccesso alle originiβ e il diritto βallβanonimato della madreβ, ritiene prevalente il secondo il luogo del primo.
Tali criticitΓ – pur ritenute non ostative alla legittimitΓ della disciplina dalla Corte costituzionale in alcune risalenti pronunce – hanno indotto la Corte Europea dei Diritti dellβUomo a ritenere che la scelta eseguita dal legislatore non assicurasse un equo meccanismo di bilanciamento tra i due opposti interessi.
CiΓ² ha condotto la Corte Costituzionale con sentenza n. 278/2013 a ritenere βl’illegittimitΓ costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come sostituito dall’art. 177, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), nella parte in cui non prevede – attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza – la possibilitΓ per il giudice di interpellare la madre – che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell’art. 30, comma 1, del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127) – su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione”.
In attesa di un adeguato intervento normativo, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 1946/2017 aveva chiarito che sussiste la possibilitΓ che il giudice, in seguito alla richiesta del figlio di conoscere le origini, interpelli la madre con modalitΓ idonee ad assicurare la massima riservatezza.
AltresΓ¬, la Corte di Cassazione con sentenza n. 15025/2016 aveva sostenuto che βsussiste il diritto del figlio, dopo la morte della madre, di conoscere le proprie origini biologiche mediante accesso alle informazioni relative all’identitΓ personale della stessa, non potendosi considerare operativo il divieto, oltre il limite della vita della madre che ha partorito in anonimo [β¦] sul rilievo che cioΜ determinerebbe la cristallizzazione di tale scelta, anche dopo la sua morte, e la definitiva perdita del diritto fondamentale del figlio, in evidente contrasto con la reversibilitΓ del segretoβ.
CiΓ² premesso, la decisione in commento conferma che le condizioni di etΓ e lo stato di salute psichica dellβanziana madre naturale siano tali da determinare lβincapacitΓ di questβultima di esprimere un idoneo consenso a rivelare la sua identitΓ .
Pertanto, βla scelta del segreto sullβidentitΓ della madre, in sostanza, Γ¨ ormai certamente divenuta una scelta reversibile e non piΓΉ assoluta, per effetto dellβintervento della Corte Costituzionale del 2013, ma Γ¨ ancora una scelta che riceve tutela dal nostro ordinamento, occorrendo operare il giusto bilanciamento tra il diritto della madre allβanonimato ed il diritto del figlio a conoscere le proprie origini.β
Tuttavia, appare opportuno precisare che va garantito il diritto relativamente allβostensione βdelle informazioni sanitarie sulla salute della madre, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento allβeventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili,[β¦]avendo come finalitΓ la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendenteβ, sempre che siano osservate le opportune cautele per evitare che la madre naturale sia identificabile.