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Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

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Corte di Cassazione, sez. III penale, Sentenza n. 23943 del 18/06/2021.

 

La pronuncia in commento, confermando l’arresto dei giudici della Corte di Appello, offre degli ottimi spunti di riflessione sull’articolo 414 bis c.p., rubricato β€œistigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia”.

La decisione della Suprema Corte origina dall’impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze, la quale condannava l’imputato ad anni 1 di reclusione, relativamente al reato di cui all’articolo 414 bis c.p. La condotta stigmatizzata aveva ad oggetto la pubblicazione su un dominio pubblicamente accessibile del racconto a contenuto erotico e pedofilo dal titolo β€œLe pene del Babbo, parte I”. La Corte d’Appello – nonostante che l’autore avesse operato la premessa di non β€œcondonare” in alcun modo le molestie sui minori e di esser convinto che esse vadano punite severamente – ha ritenuto che la pubblicazione dello scritto costituisse condotta idonea a istigare la commissione di abusi sessuali in danno dei minori.

In prima analisi, la Corte di Cassazione, confermando quanto sostenuto dalla Corte di appello, ha ritenuto che la norma di cui all’articolo 414 bis c.p. sia una fattispecie speciale rispetto a quella contemplata all’articolo 414 c.p. AltresΓ¬, la Corte sostiene che, al pari della noma generale di istigazione, il delitto di cui all’articolo 414 bis c.p. sia un reato di pericolo concreto Β che richiede, per la sua configurazione, un comportamento concretamente idoneo, sulla base di un giudizio ex ante, a provocare la commissione di delitti.

CiΓ² conduce a sostenere che la giurisprudenza relativa alla previsione generale, di cui all’articolo 414 c.p., sia applicabile anche al reato di cui all’articolo 414 bis c.p.

Infatti, il legislatore descrive allo stesso modo la condotta, con l’unica differenza sostanziale al comma 3 dell’articolo 414 bis c.p. “Non possono essere invocate, a propria scusa, ragioni o finalitΓ  di carattere artistico, letterario, storico o di costume“.Β  Si tratta di una previsione molto delicata che potrebbe apparire in contrasto con l’articolo 21 della Costituzione.

Relativamente all’elemento soggettivo, le due fattispecie, contemplate dagli articoli 414 e 414 bis c.p., β€œnon richiedono un dolo specifico, ma solo un pericolo concreto di indurre altri alla commissione di reati analoghi a quelli istigati o di cui si Γ¨ fatta apologia”.

Il dolo istigatorio, consistente nella coscienza e volontΓ  di turbare l’ordine pubblico, deve essere analizzato in relazione alla condotta, che deve ritenersi dotata di una forza suggestiva e persuasiva tale da poter stimolare nell’animo dei destinatari la commissione dei fatti criminosi propalati o esaltati. La disposizione dell’art. 414Β e quella dell’art.Β 414 bis c.p.Β (come del 415 c.p.) costituiscono un’eccezione, giustificata in funzione dell’esigenza di tutela anticipata del bene, alla regola generale dell’irrilevanza penale dell’istigazione non accolta o, comunque, accolta ma non seguita dalla commissione del reato istigato (art. 115 c.p.). Per gliΒ artt. 414Β eΒ 414 bis c.p.Β non Γ¨ significativa la non commissione del reato istigato, che puΓ² anche essere realizzato (c.d. indifferenza rispetto agli esiti della manifestazione istigativa); l’istigazione deve, quindi, essere accertata ex ante e non ex post come nella previsione generale dell’art. 115 c.p.”

Da ciΓ² consegue, che l’imputazione soggettiva appare essere a titolo di dolo generico per entrambe le fattispecie.

Per quanto concerne la condotta, sia per il delitto di istigazione a delinquere sia per il delitto di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia, essa deve esprimere una capacitΓ  tale da β€œdeterminare un rischio effettivo della consumazione di altri reati lesivi di interessi omologhi a quelli istigati. Il comportamento dell’agente deve essere tale (per il suo contenuto intrinseco, per la condizione personale dell’autore e per le circostanze di fatto in cui si esplica) da determinare il rischio, non teorico, ma effettivo (concreto) della consumazione di altri reati.”

In aggiunta, atteso il terzo comma dell’articolo 414 bis c.p., l’accertamento deve risultare particolarmente profondo e concreto.

Nel caso di specie, “la descrizione dell’atto sessuale, nei minimi dettagli, (…) il tutto unito alla rappresentazione, reiterata, della condizione estatica della minore (…) con un grado di partecipazione e adesione dell’autore che anche una fugace lettura rende palese, costituisce un elemento che, letto in uno agli altri valutati dal primo giudice, dimostrano con chiarezza la potenzialitΓ  emulativa del narrato”. Per la Corte, quindi, sussiste il concreto pericolo “non seriamente contestabile” di emulazione e riproduzione di quanto rappresentato. A riprova della concretezza del pericolo (con giudizio ex ante e, comunque, scollegato dalla effettiva commissione dei reati da parte dei lettori) la sentenza richiama, puntualmente riportandone i contenuti, i commenti alla storia, in sΓ¨ significativi della forza e dell’efficacia concreta e non solo teorica dello scritto.”