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Il contrassegno elettorale in formato grafico Γ¨ essenziale alla presentazione delle liste

a cura di Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, Sent. n. 6371 del 17.9.2021

1 – Viste le imminenti elezioni comunali nella cittΓ  di Napoli, alcune liste a sostegno di un candidato Sindaco si vedono escluse dalla Commissione elettorale per varie ragioni, la principale delle quali risulta essere la mancata presentazione del contrassegno di lista in formato grafico (ma anche: un minimo ritardo nella presentazione della lista; l’assenza di dichiarazione di collegamento dei delegati di lista con il candidato Sindaco).

Il T.A.R. Campania (sez. II, Sent. n. 5840/2021), trattandosi di provvedimento β€œplurimotivato” ha deciso il ricorso con riferimento alla mancata presentazione del contrassegno, ritenuta una ragione di esclusione di per sΓ© sufficiente. Il Tribunale evidenza che la mancata presentazione del contrassegno elettorale nelle forme di legge Γ¨ sufficiente a giustificare l’esclusione della lista, sia in quanto essa Γ¨ espressamente prevista dall’art. 32 del TU, n. 1) sia perchΓ© la presentazione del modello di contrassegno di lista (depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea) deve ritenersi essenziale, proprio al fine di consentire alla Commissione elettorale circondariale di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondere”. Inoltre, il Tribunale partenopeo chiarisce che il soccorso istruttorio Γ¨ β€œammissibile nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale, caratterizzato da particolare celeritΓ , solo qualora una irregolaritΓ  riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dell’Amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettorale”.

2 – Il Consiglio di Stato conferma pienamente l’impostazione del giudice di prime cure.

La presentazione del contrassegno in formato grafico, infatti, Γ¨ obbligatoria. In particolare, il D.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, prevede che β€œΓ© obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”; parimenti, per i Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, il medesimo D.P.R. statuisce che β€œcon la lista devesi anche presentare:1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea”. La prescrizione in ordine al contrassegno risponde, quindi, a esigenze di formalitΓ  funzionali alla estrema celeritΓ  del procedimento elettorale che sono maggiori nei Comuni piΓΉ grandi.

Il soccorso istruttorio, allora, non Γ¨ praticabile poichΓ© β€œnel contesto della suddetta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche nel celere procedimento elettorale anche laΒ ratioΒ della disposizione di consentire alle tipografie all’uopo incaricate la facile riproduzione del contrassegno – che dovrΓ  essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione –risulta assolutamente prevalente sulla necessitΓ  di consentire eventuali integrazioni documentali”.