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Il contrassegno elettorale in formato grafico รจ essenziale alla presentazione delle liste

a cura di Luca Cestaro

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Consiglio di Stato, Sent. n. 6371 del 17.9.2021

1 – Viste le imminenti elezioni comunali nella cittร  di Napoli, alcune liste a sostegno di un candidato Sindaco si vedono escluse dalla Commissione elettorale per varie ragioni, la principale delle quali risulta essere la mancata presentazione del contrassegno di lista in formato grafico (ma anche: un minimo ritardo nella presentazione della lista; lโ€™assenza di dichiarazione di collegamento dei delegati di lista con il candidato Sindaco).

Il T.A.R. Campania (sez. II, Sent. n. 5840/2021), trattandosi di provvedimento โ€œplurimotivatoโ€ ha deciso il ricorso con riferimento alla mancata presentazione del contrassegno, ritenuta una ragione di esclusione di per sรฉ sufficiente. Il Tribunale evidenza che la mancata presentazione del contrassegno elettorale nelle forme di legge รจ sufficiente a giustificare lโ€™esclusione della lista, sia in quanto essa รจ espressamente prevista dallโ€™art. 32 del TU, n. 1) sia perchรฉ la presentazione del modello di contrassegno di lista (depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartacea) deve ritenersi essenziale, proprio al fine di consentire alla Commissione elettorale circondariale di ricusare i contrassegni identici o che si possano confondereโ€. Inoltre, il Tribunale partenopeo chiarisce che il soccorso istruttorio รจ โ€œammissibile nel procedimento di ammissione delle liste alla competizione elettorale, caratterizzato da particolare celeritร , solo qualora una irregolaritร  riscontrata sia dovuta a caso fortuito, forza maggiore, errore scusabile, fatto dellโ€™Amministrazione e, comunque, se la regolarizzazione non comporti adempimenti istruttori incompatibili con i tempi e i principi del procedimento elettoraleโ€.

2 โ€“ Il Consiglio di Stato conferma pienamente lโ€™impostazione del giudice di prime cure.

La presentazione del contrassegno in formato grafico, infatti, รจ obbligatoria. In particolare, il D.P.R. 6 maggio 1960, n. 570, per i Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti, prevede che โ€œรฉ obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Il contrassegno deve essere depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartaceaโ€; parimenti, per i Comuni con popolazione superiore ai diecimila abitanti, il medesimo D.P.R. statuisce che โ€œcon la lista devesi anche presentare:1) un modello di contrassegno depositato a mano su supporto digitale o in triplice esemplare in forma cartaceaโ€. La prescrizione in ordine al contrassegno risponde, quindi, a esigenze di formalitร  funzionali alla estrema celeritร  del procedimento elettorale che sono maggiori nei Comuni piรน grandi.

Il soccorso istruttorio, allora, non รจ praticabile poichรฉ โ€œnel contesto della suddetta esigenza di certezza delle situazioni giuridiche nel celere procedimento elettorale anche laย ratioย della disposizione di consentire alle tipografie allโ€™uopo incaricate la facile riproduzione del contrassegno – che dovrร  essere oggetto di votazione sui manifesti elettorali e sulle schede di votazione –risulta assolutamente prevalente sulla necessitร  di consentire eventuali integrazioni documentaliโ€.