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Danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare

A cura dell’avvocato Paolo Vincenzo Rizzardi

#resposanbilitΓ extracontrattuale#responsabilitΓ dannocosecustodia#responsabilitΓ solidale#art.2043c.c.#art.2051c.c.#art.2055c.c.

Corte di Cassazione, sez. III civile, Sentenza n. 16741 del 14/06/2021

Β La sentenza in commento conferma il precedente orientamento, espresso dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 9449/2016, secondoil quale, in tema di danni provocati da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare, trova applicazione, oltre alla disciplina concernente la responsabilitΓ  extracontrattuale, anche la disposizione di cui all’articolo 2055 c.c.

I coniugi K, condomini di un palazzo sito in Napoli, lamentavano dei danni derivanti da gravi infiltrazioni provenienti dal sovrastante appartamento e dal lastrico solare, quest’ultimo in proprietΓ  esclusiva della societΓ  X. Pertanto, convenivano in giudizio sia la societΓ  X sia il condominio, al fine ottenere la condannaal risarcimento del danno.

La Corte d’Appello, confermando la decisione del giudice di prime cure, aveva ritenuto che sia la societΓ  X che il Condominio fossero legittimati passivamente in ordine alla domanda risarcitoria e che per i danni cagionati all’appartamento sottostante dovevano rispondere tutti gli obbligati inadempienti secondo le porzioni stabilite dall’articolo 1126 c.c.

Infatti, con la pronuncia del 2016 le Sezioni Unite hanno sancito che β€œ la responsabilitΓ  per danni da infiltrazioni prodotte dal lastrico solare o dal terrazzo di proprietΓ  o di uso esclusivo va collocata nell’ambito di operativitΓ  dell’art. 2051 c.c., avuto riguardo alla posizione del soggetto che del lastrico o della terrazza abbia l’uso esclusivo; configurando una concorrente responsabilitΓ  del Condominio, nel caso in cui l’amministratore ometta di attivare gli obblighi conservativi delle cose comuni su di lui gravanti ai sensi dell’art. 1130 c.c., comma 1, n. 4, ovvero nel caso in cui l’assemblea non adotti le determinazioni di sua competenza in materia di opere di manutenzione straordinaria, ai sensi dell’art. 1135 c.c., comma 1, n. 4”

La Suprema Corte di Cassazione evidenzia che chi ha l’uso esclusivo o la proprietΓ  esclusiva del lastrico solare o di una terrazza si trovi, in rapporto alla copertura dell’edificio condominiale, in una posizione del tutto specifica, ossia di custode della superficie del lastrico o della terrazza, determinando il sorgere a suo carico di una responsabilitΓ  ex art. 2051 c.c.

Pertanto, la sez. III della Corte di Cassazione ha evidenziato che β€œnell’ambito dell’azione risarcitoria risultano chiare le diverse posizioni del titolare dell’uso esclusivo e del Condominio: il primo Γ¨ tenuto agli obblighi di custodia,Β ex art. 2051 c.c., in quanto si trova in rapporto diretto con il bene potenzialmente dannoso, ove non sia sottoposto alla necessaria manutenzione; il secondo Γ¨ tenuto, exΒ artt. 1130 c.c., comma 1, n. 4 eΒ art. 1135 c.c., comma 1, n. 4, a compiere gli atti conservativi e le opere di manutenzione straordinaria relativi alle parti comuni dell’edificio.”

CiΓ² ha condotto ad esprimere le seguenti coordinate ermeneutiche: β€œ[…] del danno da infiltrazioni nell’ambito della responsabilitΓ  civile da custodia derivano le seguenti conseguenze: a) anzitutto, trovano applicazione le disposizioni che disciplinano la responsabilitΓ  extracontrattuale, prime fra tutte quelle relative alla prescrizione e alla imputazione della responsabilitΓ , dovendosi affermare che del danno provocato dalle infiltrazioni provenienti dal lastrico solare o dalla terrazza a livello risponde il proprietario o il titolare di diritto di uso esclusivo su detti beni al momento del verificarsi del danno; b) trova applicazione altresΓ¬ la disposizione di cui all’art. 2055 c.c., ben potendo il danneggiato agire nei confronti tanto del singolo condomino (Cass., Sez. U., Sentenza n. 9449 del 10/5/2016Β cit., in particolare p. 4.4.) quanto del Condominio essendo una norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori pro quota, anche quando il danneggiato sia un Condominio, equiparato a tali effetti ad un terzo (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/1/2015); c) trova, infine, applicazione l’intera disciplina dell’art. 2051 c.c., anche per i limiti all’esclusione della responsabilitΓ  del soggetto che ha la custodia del bene da cui Γ¨ conseguito il danno”.

Relativamente al tema della responsabilitΓ  solidale, la Corte ha, altresΓ¬, sottolineato che β€œil concorso delle due responsabilitΓ , salva la rigorosa prova contraria della riferibilitΓ  del danno all’uno o all’altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall’art. 1126 c.c., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell’usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del Condominio”.

Pertanto, la ricorrente, proprietaria del terrazzo a livello, e il Condominio sono stati ritenuti obbligati, in solido – ancorchΓ© a diverso titoloe secondo il criterio di imputazioneΒ ex art. 1126 c.c.Β – al risarcimento dei danni cagionati all’appartamento sottostante dalle infiltrazioni, in applicazione dell’art. 2055 c.c., non essendo stato provato un diverso riparto di responsabilitΓ  interne, tale da escludere quella del proprietario del lastrico solare.